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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.07.2005 52.2005.92

13 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·927 mots·~5 min·2

Résumé

costruzione di un piazzale in cemento

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.92  

Lugano 13 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 di

RI 1 RI 2 RI 3 tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 815) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 26 ottobre 2004 con cui il municipio di CO 1 ha negato loro il permesso in sanatoria per la costruzione di un piazzale in cemento antistante il deposito della C__________ Sagl (part. 273);

viste le risposte:

-    18 marzo 2005 del Dipartimento del territorio;

-      4 aprile 2005 del municipio di CO 1;

-      5 aprile 2005 del Consiglio di Stato;

-    12 aprile 2005 di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I ricorrenti sono comproprietari di un fondo (part. 273), situato a S__________ nella zona residenziale R4, sul quale sorge il deposito della C__________ Sagl. Sul retro del magazzino v'è una fascia di terreno, larga 5 m e lunga circa 20, che senza chie-dere alcun permesso i ricorrenti hanno pavimentato gettando una soletta di cemento.

Sollecitati dal municipio, il 27 agosto 2004 hanno chiesto il rilascio del permesso in sanatoria.

Alla domanda si è opposta CO 2, proprietaria del fondo contermine (part. 41).

Con decisione 26 ottobre 2004 il municipio si è rifiutato di rilasciare la licenza richiesta, ordinando lo sgombero del materiale depositato, la demolizione della soletta ed il ripristino dell'area verde preesistente.

                                  B.   Con giudizio 23 febbraio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1, RI 2 ed RI 3. Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'area verde del fondo, già inferiore al minimo prescritto non potesse essere ulteriormente ridotta.

                                  C.   Contro il predetto giudizio i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione del municipio.

I ricorrenti sostengono che la fascia di terreno era già utilizzata per il deposito di materiali. Producono al riguardo una dichiarazioni in tal senso di un dipendente della ditta e di un vicino. Con l'intervento in contestazione, eseguito a due riprese, si sarebbero limitati a sostituire ed ampliare la pavimentazione preesistente in lastre di beola.

Il diniego della licenza e l'ordine di ripristino violerebbero la garanzia della proprietà ed il principio di proporzionalità.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio e la vicina opponente, contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Non rientra nei compiti specifici di questo tribunale porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore (cfr. art. 65 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 12 cpv. 1 NAPR di S__________, per tutte le costruzioni è obbligatoria la formazione di un'area verde direttamente accessibile a tutti gli utenti dell'edificio. Quest'area, soggiunge la norma, non può essere pavimentata o servire da posteggio, deposito o simili (cpv. 2).

Per la zona residenziale R4, che qui interessa, l'art. 39 NAPR prescrive un'area verde pari ad almeno il 40% della superficie edificabile del fondo.

                                   3.   In concreto, è controverso se la superficie pavimentata senza permesso facesse o meno parte dell'area verde.

Dalle dichiarazioni prodotte dai ricorrenti in questa sede sembrerebbe che fosse già utilizzata per il deposito di materiali. Non è tuttavia dato di sapere in che misura. Stando alle allegazioni dei ricorrenti parte della superficie in discussione sarebbe già stata lastricata con lastre di beola. La scheda del registro degli indici (art. 38b LE) non è stata prodotta.

Dando per acquisito, nonostante le contestazioni sollevate dai ricorrenti, che l'intera area fosse adibita a verde, il Consiglio di Stato ha violato il diritto. L'accertamento delle preesistenti modalità d'uso della superficie in discussione costituisce un presupposto irrinunciabile per l'emanazione di un giudizio corretto.

Già per questo motivo, il ricorso va quindi parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca nuovamente sul gravame inoltratogli dai titolari della C__________ Sagl dopo aver debitamente accertato se ed eventualmente in che misura ed a partire da quando l'area pavimentata abusivamente era già utilizzata per il deposito di materiali, era già lastricata o rispondeva ai dettami dell'art. 12 NAPR.

Va per contro respinta la domanda dei ricorrenti volta al conseguimento dell'autorizzazione in sanatoria rifiutata.

                                   4.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili si ritengono invece compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 12, 39 NAPR di S__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.           la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato (n. 815);

1.2.           la decisione 26 ottobre del municipio di S__________.

                                   2.   Gli atti sono rinviati al municipio di S__________ affinché statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli da RI 1, RI 2 e RI 3 dopo aver debitamente accertato i fatti rilevanti.

                                   3.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                    4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. municipio di Savosa, 6942 Savosa, 2. Lora Foletti, 6942 Savosa, 2 patrocinata da: avv. Aldo Ferrini, 6901 Lugano, 3. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 4. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.92 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.07.2005 52.2005.92 — Swissrulings