Incarto n. 52.2005.91
Lugano 26 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 marzo 2005 di
RI 1 patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 2 marzo 2005 (n. 949) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 26 gennaio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione di entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore dei figli S__________ (__________1987) e G__________ (__________1990);
viste le risposte:
- 18 marzo 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
- 23 marzo 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il cittadino macedone RI 1 (1960) è entrato la prima volta in Svizzera il 24 maggio 1991 per lavorare in qualità di stagionale, lasciando nel suo Paese d'origine la moglie N__________ (1959) e i figli Z__________ (1984), D__________ (1986), S__________ (1987) e G__________ (1990).
Con decisione 4 ottobre 1996, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 13 novembre successivo, l'allora Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta a ottenere la trasformazione del suo permesso di dimora stagionale in annuale. Il 10 dicembre 1996, egli ha lasciato il territorio elvetico.
Il 30 maggio 1997 l'insorgente ha divorziato dalla moglie.
b) Il 12 agosto 1999 RI 1 si è sposato a B__________, nella Repubblica di Macedonia, con la cittadina elvetica S__________ (1947).
Autorizzato il 10 novembre 1999 a entrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie, l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora e, dal 10 novembre 2004, di domicilio con prossimo termine di controllo fissato per il 9 novembre 2007.
B. a) Il 14 luglio 2004, S__________ e G__________ hanno chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera in Macedonia, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese per vivere presso il padre, allegando la sentenza 18 maggio 2004 del Tribunale principale di T__________ con cui li ha affidati a quest'ultimo.
b) Il 26 gennaio 2005 l'autorità dipartimentale ha deciso di non autorizzare la loro entrata in Svizzera e di non rilasciare loro un permesso di dimora, sostanzialmente perché il ricongiungimento con il padre era stato chiesto tardivamente ed era essenzialmente volto a offrire loro condizioni di vita migliori che in Macedonia.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con giudizio 2 marzo 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento familiare, perché il legame tra padre e figli, questi ultimi ormai prossimi a entrare nel mondo del lavoro, non appariva intenso ed effettivamente vissuto segnatamente a causa della lunga separazione volontaria tra gli stessi.
Il Governo ha ritenuto inoltre che non vi fossero interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a quel momento, rilevando che S__________ e G__________ sono nati e cresciuti in Macedonia dove vivono presso la madre e altri parenti, che li hanno accuditi da quando il padre è partito per l'estero.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che i suoi figli S__________ e G__________ siano autorizzati a entrare in Svizzera e posti al beneficio di un permesso di dimora. In via del tutto subordinata, egli chiede di permettere il ricongiungimento familiare almeno con il figlio G__________.
Sostiene che il legame con i suoi figli è intenso ed effettivamente vissuto e di avere sempre mantenuto i contatti con gli stessi durante la loro separazione. Secondo l'insorgente, il ricongiungimento è stato possibile solo a partire dalla sentenza del Tribunale di T__________ che glieli ha affidati. Di conseguenza, soggiunge il ricorrente, la domanda non può essere considerata tardiva.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che vivano con questi ultimi.
RI 1 è domiciliato in Svizzera dal 10 novembre 2004 e i suoi figli S__________ e G__________ avevano, rispettivamente, 16 e 14 anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento famigliare.
Conformemente alla norma menzionata, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
Nella fattispecie, il ricorrente sostiene di avere mantenuto con i figli un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per le ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, essa è applicabile per analogia nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Neppure può essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. È necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile.
Valgono per analogia i principi appena esposti anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c).
3. 3.1. Tra il 1991 e il 1996, RI 1 ha soggiornato a più riprese in Svizzera come lavoratore stagionale.
Tornato alla fine del 1996 in Macedonia, il 30 maggio 1997 il ricorrente ha divorziato dalla prima moglie e, un paio di anni più tardi, si è unito in matrimonio con la cittadina elvetica S__________. Per vivere insieme a quest'ultima, il 10 novembre 1999 egli è quindi rientrato in Svizzera, stabilendovisi definitivamente, mentre i suoi quattro figli, nati rispettivamente nel 1984, 1986, 1987 e 1990, sono rimasti in Macedonia presso la loro madre.
Tuttavia, malgrado che a quel momento i suoi figli avessero un'età in cui avrebbero necessitato maggiormente della presenza del padre, l'insorgente non si è prevalso immediatamente del diritto al ricongiungimento familiare. È solo nell'estate del 2004, qualche mese prima di ottenere un permesso di domicilio, che ha chiesto all'autorità competente in materia di persone straniere che S__________ e G__________, i quali avevano ormai 16 rispettivamente 14 anni, fossero autorizzati a entrare in Svizzera, senza peraltro documentare, oltre al puro parlato, di aver mantenuto in qualche modo dei forti legami con gli stessi. Ora, è vero che la procedura amministrativa è retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa. Va però ricordato che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re C__________ consid. 4a). Nel caso concreto, invece, malgrado i vari argomenti sollevati nel gravame, l'insorgente non ha saputo dimostrare che il legame con i suoi due figli, i quali vivono attualmente ancora presso la madre, sia di un'intensità tale da imporre il loro trasferimento definitivo in Svizzera. Pertanto, anche se non si mettesse in discussione che il ricorrente ha mantenuto in qualche modo i contatti con S__________ e G__________ trascorrendo le vacanze presso di loro, questi contatti non possono essere definiti preponderanti, ritenuto che è del tutto naturale che padre e figli mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione.
3.2. Da quando RI 1 si è separato dai figli, della cura e dell'educazione degli stessi si è sempre occupata la madre, cui erano affidati (v. ricorso, pag. 2; scritto 20 gennaio 2005 del legale dell'insorgente al dipartimento).
Inoltre S__________ e a G__________ risiedono da sempre in Macedonia. È dunque là che hanno i loro legami sociali e culturali più stretti. Dato che nel loro Paese d'origine sono ancora presenti famigliari che continuano a occuparsi degli stessi, non appare dunque appropriato inserirli in un ambiente di cui non conoscono la lingua e in un sistema scolastico e professionale sensibilmente diverso dal loro. Per di più, il loro soggiorno in Svizzera non farebbe altro che separare ulteriormente e senza motivi preponderanti il nucleo famigliare esistente in Macedonia.
Non va poi dimenticato che la domanda di ricongiungimento è stata presentata dopo circa cinque anni di separazione, senza che siano stati addotti validi motivi atti a giustificare un'attesa così lunga.
Non sussistono pertanto interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti e imponga a S__________ e a G__________ di trasferirsi in Svizzera presso il padre, unico legame che hanno nel nostro Paese. Non è certo il fatto che, con sentenza 18 maggio 2004, il Tribunale principale di T__________ li abbia ora affidati al ricorrente, che permette di ritenere il contrario. Bisogna infatti considerare che la recente decisione dell'autorità giudiziaria macedone è stata presa previo accordo delle parti e motivata dal fatto che il padre sarebbe in grado di offrire, rispetto alla madre, migliori condizioni materiali per la cura e il mantenimento dei figli. Non è dato infatti a vedere come tale assistenza non possa essere fornita a partire dalla Svizzera, tenuto pure conto che essi sono prossimi ormai alla maggiore età.
In siffatte circostanze, non si vedono oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto S__________ e G__________ __________, che hanno già terminato la scuola dell'obbligo, ad avviare una pratica di ricongiungimento familiare se non, verosimilmente, la volontà di beneficiare di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili in Macedonia.
3.3. Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato.
4. Occorre esaminare ora se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, padre e figli vivono definitivamente separati almeno dal 1999. Non vi sono inoltre interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera dei figli del ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a RI 1 di continuare a mantenere le relazioni personali con i figli come le ha intrattenute finora.
5. Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora a S__________ e G__________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni della risoluzione impugnata.
6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario