Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.04.2005 52.2005.66

14 avril 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,479 mots·~7 min·5

Résumé

delibera per fornitura di sedie e tavoli

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.66  

Lugano 14 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2005 della

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione 8 febbraio 2005 della direzione della CO 1 di G__________ che delibera alla ditta CO 3 la fornitura di sedie e tavoli;

viste le risposte:

-      2 marzo 2005 della CO 1;

-      7 marzo 2005 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    17 marzo 2005 della CO 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 1° ottobre 2004 la CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di ca. 150 sedie, 20 poltrone e 75 tavoli (FU 79/2004 pag. 7054);

che il bando di concorso stabiliva che la fornitura sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

- prezzo                                             35%

caratteristiche estetiche               35%

- referenze (da allegare)                 15%

- servizio alla clientela                     15%

che il capitolato definiva in dettaglio le modalità di assegnazione dei punteggi nell'ambito della valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione (pos. R 123.210 - 123.250);

che alla gara hanno preso parte 17 ditte, fra cui la ricorrente RI 1 con un'offerta di fr. 88'800.80 e la resistente CO 3 con un'offerta di fr. 90'358.20;

che, valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il consulente della committente ha allestito la classifica, che per quanto qui interessa si presenta come segue:

RI 1

CO 3

omissis

prezzo

35.00

34.39

    ....

referenze

15.00

15.00

caratteristiche estetiche

28.00

35.00

servizio clientela

15.00

12.00

totale punti

93.00

96.39

che in relazione all'offerta della RI 1 il rapporto del consulente rilevava in particolare che:

la sedia offerta in alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla pos. 100/110/111.01 non ha l'impugnatura sopra lo schienale;

la poltrona offerta in alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla pos. 100/120/121.001 dalla documentazione fornitaci e dai campioni forniti presso la CO 1 risulta essere un assemblaggio di elementi di due linee diverse di prodotti. Questa proposta non può essere accettata sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista estetico in quanto alla base dell'offerta uno dei punti importanti risulta l'unitarietà dei tipi di arredo.

la poltrona offerta in alternativa a quella prevista dall'offerta (modulo d'offerta del concorso) alla pos. 100/120/121.002 risulta avere lo schienale più basso di quello previsto.

che, preso atto del rapporto del consulente e del preavviso dell'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA), l'8 febbraio 2005 la CO 1 ha deliberato la fornitura alla CO 3;

che contro la predetta decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente contesta le valutazioni operate dalla committente in punto alle referenze ed alle caratteristiche estetiche dei prodotti offerti; postula quindi che la commessa le sia aggiudicata;

che la CO 1 e l'ULSA si confermano nelle decisioni prese, mentre la CO 3 sollecita il rigetto dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, inoltrato nel termine di 15 giorni erroneamente indicato dalla committente in base all'art. 27 dell'abrogata LApp, è da considerare tempestivo; anche se non rispetta il nuovo termine di ricorso di 10 giorni fissato dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb, entrato in vigore il 4 febbraio 2005 (BU n. 4/ 2005, pag. 24 e n. 7/ /2005, pag. 66), il principio della buona fede impedisce di ritenerlo tardivo (DTF 117 Ia 421 consid. 2a; 116 Ib 141 consid. 2; LVGE 2003 III n. 5); a maggior ragione se si considerano le particolari modalità di pubblicazione dell'emendamento, inserito nel quadro della pubblicazione del nuovo DL concernente l'adesione del Cantone Ticino alla revisione del CIAP;

che il ricorso, proposto contro un provvedimento impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;

che l'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 61 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto; costituisce in particolare violazione del diritto, soggiunge il disposto (cpv. 2), l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di procedura;

che il controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è dunque illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto; il Tribunale cantonale amministrativo deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere: ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT 1994 I n. 34; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.);

che nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni serie e pertinenti; particolare riserbo s’impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n. 2P.285/ 1998, in re __________, consid. 4b; STA 16.7.04 in re __________; 13.5.2003 in re __________;

che, nell'evenienza concreta, la posizione R123.230 del capitolato stabiliva che:

L'affidabilità della ditta concorrente sarà valutata sull'esperienza tecnica maturata in base alle referenze presentate.

La ditta concorrente deve allegare all'offerta una lista di referenze con i relativi importi per lavori eseguiti durante gli ultimi 3 anni simili a quanto richiesto dall'opera del concorso.

La lista delle referenze deve contenere le seguenti indicazioni: anno di esecuzione, oggetto, committente ed importo

La nota relativa potrà variare entro i seguenti parametri di giudizio:

- ottimo                  punti 15

- buono                  punti 12

- sufficiente                       punti   9

- insufficiente         punti   6

- pessimo              punti   3

che la resistente ha allegato all'offerta le seguenti referenze:

che la RI 1 ha invece presentato un elenco di 32 referenze relative a forniture eseguite tra il 2001 ed il 2004 a case per anziani, ricoveri ed ospedali, in Ticino e nella Svizzera interna per un importo complessivo superiore al milione;

che la committente ha giudicato ottime (15 punti) le referenze di entrambe le concorrenti;

che la RI 1 contesta il punteggio attribuito all'antagonista reputandolo eccessivo;

che la valutazione operata dalla committente, per quanto opinabile possa apparire, appare comunque sostenibile; tutte le referenze addotte dalla CO 3 riguardano in effetti forniture simili alla commessa in esame; il numero delle referenze addotte non è inoltre decisivo; una diversa conclusione significherebbe ostacolare senza valide ragioni l'accesso al mercato da parte delle ditte di recente costituzione;

che il capitolato stabiliva che le caratteristiche estetiche sarebbero state valutate secondo la seguente scala:

- ottimo                  punti 35

- buono                  punti 28

- sufficiente                       punti 21

- insufficiente         punti 14

- pessimo              punti   7

che la committente ha ritenuto ottimi i prodotti offerti dalla resistente e buoni quelli della RI 1; la valutazione sfugge manifestamente alle censure della ricorrente; si tratta di un giudizio estetico che le raffigurazioni dei prodotti allegate dalle ditte qui comparenti alle rispettive offerte non permettono in nessun caso di smentire; tenuto conto dei limiti posti dall'art. 61 PAmm al controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale, le censure della RI 1 vanno senz'altro disattese;

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia, commisurata al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario