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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.02.2006 52.2005.431

2 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·684 mots·~3 min·4

Résumé

Pubblico concorso per opere da metalcostruttore

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.431  

Lugano 2 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione 20 dicembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 6144) che, esclusa la ricorrente dal concorso, aggiudica alla CO 2 le opere da metalcostruttore occorrenti per il risanamento della residenza governativa;

viste le risposte:

-    23 gennaio 2006 della Sezione della logistica;

-    20 gennaio 2006 dell'ULSA;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'8 settembre 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore (finestre in alluminio, vetrature, lamelle a pacchetto con motori elettrici), occorrenti per il risanamento della residenza governativa (FU n. 73, pag. 6102 seg.);

che alla posizione R 219.100 il capitolato richiamava la LCPubb ed il relativo regolamento d'applicazione (RLCPubb), mentre alla posizione 223.100 stabiliva che erano idonee a partecipare al concorso, come ditta pilota, le imprese iscritte al registro di commercio come ditte da metalcostruttore;

che alla posizione 259.100 il capitolato stabiliva infine che il committente avrebbe depositato in busta chiusa prima dell'apertura delle offerte, presso la Cancelleria dello Stato, l'importo massimo preventivato per la realizzazione dell'opera in oggetto; le offerte il cui importo totale avesse superato la cifra contenuta nel preventivo depositato sarebbero state escluse dall'aggiudicazione;

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di cinque concorrenti, fra cui quella della ricorrente RI 1 (__________) di fr. 3'667'328.65;

che, valutate le offerte inoltrate, con decisione 20 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dalla gara ed aggiudicato la commessa alla CO 2, risultata prima in graduatoria con 91.7 punti;

che la ricorrente è stata esclusa poiché non soddisfa i requisiti di idoneità fissati dall'art. 27 RLCPubb;

che in relazione alla predetta decisione la RI 1 giunge al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarando di non opporvisi, ma chiedendo di ricontrollare la sua posizione;

che l'insorgente spiega che la ditta è stata fondata il 20 marzo 2000 sotto la ragione sociale __________ con sede a __________; nel corso del mese di giugno si è trasferita a Riva S. Vitale assumendo il nome di RI 1; chiede pertanto di beneficiare della moratoria di 10 anni prevista dall'art. 27 RLCPubb a favore delle ditte che non soddisfano i criteri d'idoneità sanciti da tale norma;

che il committente postula il rigetto dell'impugnativa con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione che la esclude dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, pur essendo tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è irricevibile, poiché non è rivolto contro il dispositivo del provvedimento di esclusione, ma contro la relativa motivazione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm n. 3b);

che l'insorgente dichiara infatti espressamente di non opporsi alla decisione di estromissione; postula soltanto una verifica; non chiede nemmeno che la commessa le sia aggiudicata;

che in via sommaria si può comunque rilevare che la moratoria decennale concessa dall’art. 27 RLCPubb alle ditte che erano abilitate ad esercitare secondo l’art. 14 LApp viene a cadere in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo; ipotesi, questa, che sembra essersi verificata con il cambiamento dell'amministratore unico intervenuto il 20 novembre 2001, ovvero dopo l'entrata in vigore della LCPubb;

che, date le circostanze, la tassa di giustizia posta a carico della soccombente è limitata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa;

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  ; , .  

terzi implicati

  1. CO 1 1 rappr. da: RA 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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