Incarto n. 52.2005.424
Lugano 18 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 dicembre 2005 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 1° dicembre 2005 del municipio di Biasca che conferisce a CO 1 l'incarico di farmacista consulente della casa per anziani comunale;
viste le risposte:
- 3 gennaio 2006 di CO 1;
- 11 gennaio 2006 del municipio di Biasca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 ottobre 2005 il municipio di Biasca ha indetto un pubblico concorso per assegnare un incarico quale farmacista consulente presso la Casa per anziani comunale per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 (FU n. 81/2005, pag. 6769);
che il bando richiedeva ai concorrenti il possesso dei seguenti titoli di studio:
- diploma di farmacista riconosciuto dal Cantone;
- certificato di formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura (titolo preferenziale);
- attestato di formazione complementare quale farmacista consulente di case per anziani medicalizzate;
I concorrenti potevano richiedere il mansionario e altre informazioni alla direzione della casa per anziani;
che in tempo utile sono pervenute al municipio le candidature della resistente CO 1 e del ricorrente RI 1, incaricato sino alla fine dell'anno scorso;
che la resistente ha allegato alla sua offerta i seguenti titoli di studio:
- diploma federale di farmacista;
- autorizzazione al libero esercizio della professione di farmacista;
- diploma di farmacista specialista FPH in farmacia di officina;
- attestato di formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura (titolo preferenziale);
- attestato di formazione complementare quale farmacista consulente di case per anziani medicalizzate;
che nella lettera accompagnatoria la resistente ha fatto presente di aver ottenuto nel 2003 l'attestato di formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura; rilevava inoltre che per conseguire il certificato di formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura ed in seguito l'attestato di formazione complementare quale farmacista consulente di case per anziani medicalizzate le occorreva svolgere entro la fine del 2006 un anno di pratica quale farmacista consulente di uno stabilimento medico-sociale come la casa per anziani di Biasca;
che, valutate le offerte pervenutegli, il 1° dicembre 2005 il municipio ha conferito l'incarico alla resistente CO 1; la decisione, priva dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata notificata ai concorrenti mediante lettera semplice;
che contro questa decisione RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; lamentata l'assenza di qualsiasi motivazione, l'insorgente rileva in sostanza che il bando di concorso non indicava nemmeno i criteri d'aggiudicazione;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto il municipio, rilevando in sostanza di aver conferito l'incarico a CO 1 allo scopo di permetterle di completare la formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura;
che ad identica conclusione è pervenuta la farmacista incaricata, eccependo la tempestività dell'impugnativa e l'improponibilità delle censure sollevate con riferimento alla mancata indicazione di criteri d'aggiudicazione;
considerato, in diritto
che per stabilire se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo occorre anzitutto stabilire la natura giuridica del rapporto che il municipio intendeva instaurare con l'incarico messo a concorso;
che nella misura in cui nell'incarico messo a concorso fosse ravvisabile un rapporto d'impiego a tempo parziale, la competenza di questo tribunale sarebbe esclusa, poiché l'assunzione di dipendenti soggiace alla LOC, che contro le decisioni del municipio prevede anzitutto il ricorso al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo va invece ammessa giusta l'art. 36 cpv. 1 LCPubb nella misura in cui l'incarico è configurabile come un mandato per prestazioni di servizio (art. 4 cpv. 3 LCPubb);
che, sebbene il dettagliato mansionario induca ad intravedere in capo al municipio cenni di un potere di direttiva caratteristico dei rapporti d'impiego (pubblici o privati), l'ampia libertà che viene comunque riservata al farmacista incaricato nello svolgimento dei compiti assegnatigli permettono di qualificare il rapporto alla stregua di un mandato retto dal diritto privato;
che, non potendosi d'altro canto ravvisare nella messa a concorso dell'incarico di consulenza in oggetto una delega di compiti amministrativi previsti dalla legge (RDAT II–2001 n. 96), dal profilo della competenza di questo tribunale il ricorso appare dunque proponibile in forza dell'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante al concorso il ricorrente è indubbiamente legittimato a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che, avendo il municipio omesso di munire la decisione impugnata dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso e di notificarla mediante lettera raccomandata, l'impugnativa, inoltrata il 22 dicembre 2005 contro un atto che l'insorgente afferma di aver ricevuto il 12 precedente è da considerare tempestiva (art. 36 cpv. 1 LCPubb);
che in caso di notifica mediante lettera semplice spetta infatti all'autorità provare la data dell'avvenuta intimazione (DTF 101 Ia 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14 PAmm, n. 2);
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, notoriamente, le prescrizioni di gara costituiscono la legge stessa del concorso; esse vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti; l'aggiudicazione non può dunque aver luogo a condizioni diverse da quelle prestabilite dagli atti del concorso;
che giusta l'art. 20 LCPubb il committente può esigere dall'offe-rente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica; a tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale; possono essere richieste le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione;
che, nell'evenienza concreta, il bando di concorso, chiedendo ai concorrenti il possesso di determinati titoli di studio, fissava chiaramente dei criteri d'idoneità;
che la resistente, per sua stessa ammissione, non è in possesso né del certificato di formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura, né dell'attestato di formazione complementare quale farmacista consulente di case per anziani medicalizzate; titoli di studio richiesti dal bando;
che se l'indicazione titolo preferenziale permette al limite di ritenere che il possesso del certificato di formazione complementare FPH in assistenza farmaceutica di stabilimenti medico-sociali e di altri istituti di cura può, al limite, essere considerato un requisito facoltativo, questa deduzione non può valere per l'attestato di formazione complementare quale farmacista consulente di case per anziani medicalizzate;
che, avendo il municipio aggiudicato il mandato di prestazioni messo a concorso ad una concorrente che non è in possesso di tutti i titoli di studio richiesti dalle prescrizioni di gara, la controversa decisione di aggiudicazione non può essere confermata, poiché viola il diritto;
che, già per questo motivo, il ricorso andrebbe dunque accolto, annullando il provvedimento censurato;
che la mancata indicazione di qualsiasi criterio d'aggiudicazione costituisce tuttavia una violazione di disposizioni della LCPubb di gravità tale da rendere nulla l'intera procedura di concorso e le decisioni che ne sono scaturite;
che, stando così le cose, questo tribunale prescinde da un rinvio degli atti al committente per nuova decisione, limitandosi ad accertare la nullità della decisione censurata e della procedura di concorso dalla quale è scaturita;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno poste a carico del comune al cui operato siffatto esito va ricondotto.
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 1° dicembre 2005 del municipio di Biasca e la procedura di concorso dalla quale è scaturita sono dichiarate nulle.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 800.- sono poste a carico del comune.
3. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario