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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2005 52.2005.408

14 décembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·579 mots·~3 min·3

Résumé

Perequazione finanziaria intercomunale - legittimazione ricorsuale

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.408  

Lugano 14 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 di

RI 1  

contro  

le decisioni 22 novembre 2005 del Consiglio di Stato in materia di contributo di livellamento 2005 e di contributo del cantone e dei comuni al fondo di perequazione per l'esercizio 2005;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto e in diritto

che con due separate decisioni del 22 novembre 2005, pubblicate sul FU 94 del 25.11.2005, il Consiglio di Stato ha stabilito, il contributo di livellamento della potenzialità fiscale da versare a 148 comuni beneficiari e il contributo a carico del cantone e dei comuni al fondo di perequazione per l'esercizio 2005;

che contro le predette risoluzioni governative, RI 1 insorge dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova determinazione;

che la ricorrente ritiene il contributo a carico del comune di Lugano inattendibile in quanto non terrebbe in debita considerazione l'introito costituito dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

che il tribunale non ha ordinato uno scambio degli allegati scritti;

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere di respingere il gravame se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di perequazione finanziaria intercomunale è data dall'art. 19 LPI;

che giusta l'art. 43 PAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;

che la qualità per agire in via di ricorso presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività;

che il ricorrente deve inoltre essere portatore di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della decisione impugnata per il pregiudizio effettivo che questa gli arreca (DTF 119 Ia 217 consid. 2a; RDAT II-1992, n. 58; Scolari, Commentario, II ed., n. 935 seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 1 seg.);

che, nella fattispecie, RI 1 non è toccata dalle due decisioni impugnate in maniera più marcata rispetto agli altri cittadini del suo comune o del cantone;

che nemmeno il fatto di essere cittadina di un comune interessato, al pari di altri, alla determinazione da parte del Consiglio di Stato del contributo di livellamento della potenzialità fiscale e del contributo a carico dei comuni al fondo di perequazione permette di riconoscerle un rapporto più stretto con l'oggetto della lite rispetto al resto della collettività;

che, in altre parole, spetta unicamente ai comuni interessati la facoltà di impugnare le decisioni in materia di perequazione finanziaria;

che l'impugnativa va pertanto dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione ricorsuale, senza che sia necessario verificare la tempestività del gravame;

che tassa e spese di giudizio seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 19 LPI; 3, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 200.–, sono a carico della ricorrente.

                                        3.   Intimazione a:

          per conoscenza.

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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