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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.01.2006 52.2005.390

3 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,180 mots·~6 min·4

Résumé

Divieto di abitare un'edificio situato fuori zona edificabile

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.390  

Lugano 3 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 di

RI 1, patrocinato da: avv. PA 1, ,  

contro  

la decisione 15 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5425) nella misura in cui respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 31 agosto 2005 con cui il municipio di CO 1 l'ha diffidato a non abitare una casa situata fuori della zona edificabile (part. 1085);

viste le risposte:

-    12 dicembre 2005 del municipio di CO 1;

-    13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con decisioni del 13 aprile e del 5 maggio 1993 il Dipartimento del territorio ed il municipio di CO 1 hanno rilasciato al ricorrente RI 1 il permesso di ristrutturare e rendere abitabile un edificio situato nella zona agricola, in località __________, fuori della zona edificabile (part. 1085).

Dietro analoga richiesta, il 18 agosto 1993 il municipio ha autorizzato il ricorrente a demolire l'immobile ed a ricostruirlo nei limiti delle preesistenze. L'autorità cantonale non è stata interpellata. I lavori di ricostruzione sono stati portati a termine prima della fine del 1995.

                                  B.   Venutone a conoscenza, il 17 novembre 1995 il Dipartimento del territorio ha impugnato la predetta autorizzazione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

Con giudizio 28 febbraio 1996 il Governo ha accolto l'impugna-tiva, dichiarando nulla la licenza censurata, siccome rilasciata dall'autorità comunale senza il concorso di quella cantonale, competente ad autorizzare interventi fuori della zona edificabile.

Il predetto giudizio governativo non è stato impugnato.

Il 27 marzo 1996 il municipio ha chiesto al ricorrente di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria. L'insorgente ha dato seguito alla richiesta soltanto il 2 settembre 2005, dopo che si era trasferito nella casa costruita dieci anni prima senza valida autorizzazione.

                                  C.   Il 24 novembre ed il 27 dicembre 2004 il municipio ha fatto presente al ricorrente che il permesso di abitabilità gli avrebbe potuto essere rilasciato soltanto dopo l'eventuale concessione di una licenza edilizia in sanatoria.

Preso atto delle intenzioni del ricorrente, il 31 agosto 2005 il municipio l'ha diffidato ad abitare nella casa in questione, in quanto sprovvista di licenza edilizia in sanatoria e del relativo permesso di abitabilità.

Con decisione 22 settembre 2005 la stessa autorità comunale ha in seguito negato a RI 1 il permesso di abitabilità, ritenendo che la casa non era stata costruita conformemente ai piani originariamente approvati.

Con distinti ricorsi RI 1 ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

                                  D.   Con giudizio 15 novembre 2005 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro il divieto di abitare l'edificio ed accolto invece quello rivolto contro il diniego del permesso di abitabilità.

Il Governo ha in sostanza confermato il divieto di abitare l'edi-ficio, ritenendo che si giustificasse non già perché la ricostruzione non era mai stata validamente autorizzata, ma perché il rilascio del permesso di abitabilità era stato rifiutato con le decisioni del 24 novembre e 27 dicembre 2004.

La decisione 22 settembre 2005 con cui il municipio si è nuovamente rifiutato di rilasciare tale permesso è invece stata annullata per insufficienza degli accertamenti.

                                  E.   Contro la decisione di confermare il divieto di abitabilità il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente nega in sostanza che gli scritti del 24 novembre e del 27 dicembre 2004 fossero decisioni impugnabili. A suo avviso si tratterebbe di semplici atti interlocutori, non impugnabili.

                                  F.   Il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni. Il municipio si conferma invece nelle osservazioni presentate in prima istanza a sostegno delle decisioni censurate.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio censurato (art. 43 PAmm), è certa.

Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno l'insorgente postula l'assunzio-ne di particolari prove. I fatti non sono peraltro contestati.

                                   2.   2.1. Oggetto di contestazione, in questa sede, è unicamente la decisione del Consiglio di Stato di confermare il divieto di abitare l'edificio, realizzato dieci anni or sono senza alcun valido permesso. Il ricorrente non contesta in effetti il giudizio governativo nella misura in cui annulla la decisione di diniego del permesso di abitabilità, senza comunque rilasciarlo. È quindi pacifico che la casa in discussione non beneficia di alcun permesso di abitabilità.

2.2. Il controverso divieto di abitare l'edificio è in sostanza un provvedimento di natura cautelare, volto ad inibirne l'utilizzazio-ne fintanto che non verranno eventualmente concessi la licenza edilizia in sanatoria ed il susseguente permesso d'abitabilità.

Ora, l'immobile non beneficia di alcun permesso di abitabilità. Da questo limitato profilo, il controverso divieto regge dunque alla critica del ricorrente.

Invano nega il ricorrente qualsiasi carattere di decisione agli scritti del 24 novembre e del 27 dicembre 2004, con cui il municipio gli aveva comunicato che il permesso di abitabilità gli avrebbe potuto essere rilasciato soltanto dopo l'eventuale concessione di una licenza edilizia in sanatoria. Dal fatto che questi scritti costituissero semplici avvertimenti non si può comunque dedurre che il permesso di abitabilità gli sia stato accordato. Né questa conclusione può essere tratta dall'annullamento della decisione 22 settembre 2005 con cui il municipio gli ha negato tale permesso.

2.3. Il divieto in contestazione, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, è tuttavia fondato anche perché l'edificio realizzato non è mai stato autorizzato con regolare permesso di costruzione. Costruito nel 1995 sulla base di una licenza edilizia dichiarata nulla l'anno seguente, l'immobile non è mai stato utilizzato prima d'ora a scopi abitativi. Da allora, il ricorrente non ha intrapreso alcunché per tentare di sanare il grave, evidente e incontestato difetto. Nonostante le sollecitazioni del municipio, la domanda di costruzione in sanatoria è stata inoltrata soltanto dopo aver posto l'autorità comunale davanti al fatto compiuto, andando ad abitare nell'edificio.

In tali circostanze, il controverso divieto d'uso non appare per nulla lesivo del diritto. Il ricorrente era stato ripetutamente avvertito che la casa non poteva essere utilizzata prima della concessione di un permesso in sanatoria. Non si può dunque rimproverare al municipio di aver esercitato in modo scorretto il potere d'apprezzamento che la legge gli conferisce nell'ambito dell'adozione di misure cautelari volte a conservare lo status quo in caso di abusi edilizi (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm). Imputet sibi.

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, palesemente infondato, va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. municipio di Rancate, 6862 Rancate, 2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona, 3. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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