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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2007 52.2005.386

7 février 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,840 mots·~9 min·2

Résumé

Antenna per la telefonia mobile in prossimità di uno svincolo autostradale

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.386  

Lugano 7 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 novembre 2005 del

RI 1 patrocinato da: PA 1 ,  

contro  

la decisione 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5255) che annulla la decisione 3 marzo 2005 con cui il municipio di RI 1 nega alla CO 1 il rilascio della licenza edilizia per posare un'antenna per la telefonia mobile in prossimità dello svincolo dell'autostrada N2 (part. 713);

viste le risposte:

-    13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    15 dicembre 2005 di CO 1;

preso atto della replica 15 febbraio 2002 del ricorrente e delle dupliche:

-    21 febbraio 2006 del Consiglio di Stato;

-      2 marzo 2006 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 29 luglio 2004 la CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di installare un palo alto circa 25 m, destinato a sorreggere sei antenne per la telefonia mobile (GSM e UMTS), su un terreno (part. 713) di proprietà dello Stato, situato a lato della corsia nord dell'autostrada N2 e designato come sito idoneo per la posa di simili impianti dall'accordo di coordinamento delle ubicazioni per antenne stipulato fra il Dipartimento del territorio e gli operatori di telefonia mobile.

Alla domanda si sono opposti numerosi abitanti di __________.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 4 marzo 2005 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che l'impianto, situato al di fuori della zona edificabile, pregiudicasse il paesaggio ed il vicino nucleo protetto.

                                  B.   Con giudizio 8 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, rinviando gli atti al municipio per nuova decisione.

Dopo aver ritenuto che l'ubicazione dell'impianto fuori della zona edificabile fosse giustificata da adeguate ragioni tecniche, il Governo ha escluso che si ponesse in contrasto con interessi preponderanti. Gli atti sono stati nondimeno retrocessi al municipio, affinché si pronunciasse sull'eventuale adozione di un provvedimento retto dall'art. 65 LALPT, volto a salvaguardare la pianificazione allo studio.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, il comune di RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la decisione di diniego della licenza.

L'insorgente contesta in particolare che il controverso impianto di telefonia mobile adempia il requisito dell'assenza di interessi contrari preponderanti sancito dall'art. 24 lett. b LPT. Dopo aver ricordato che sono in corso studi pianificatori per tutelare la zona del nucleo storico mediante una galleria di circonvallazione, che elimini il traffico di attraversamento, l'insorgente rileva che le misure di protezione interesseranno anche le aree adiacenti, fra le quali va annoverata anche quella sulla quale verrebbe installata la controversa antenna.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'istante in licenza, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

In sede di replica e di dupliche, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle tesi, allegazioni e domande esposte in precedenza. Il comune ricorrente, in particolare, ha rilevato che sono pendenti due altre domande di costruzione di operatori di telefonia mobile per la posa di antenne a __________ e in direzione di __________.

                                  E.   Delle risultanze del sopralluogo esperito da parte di questo tribunale si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito da parte di questo tribunale.

1.3. Secondo l'art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile.

In concreto, il giudizio del Consiglio di Stato non pone termine alla lite, poiché rinvia gli atti al municipio affinché si pronunci sull'e-ventuale adozione di misure di salvaguardia della pianificazione in atto. Da questo profilo, è quindi di natura incidentale. Nella misura in cui accerta che l'impianto risponde alle condizioni poste dall'art. 24 LPT, esso è tuttavia definitivo. Da questo profilo, è dunque atto a procurare al ricorrente un pregiudizio non altrimenti riparabile. Entro questi limiti, il ricorso è pertanto ricevibile.

                                   2.   Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti è rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione (principio della conformità di zona). In deroga a tale disposizione, fuori delle zone edificabili, possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se, cumulativamente, (a) la loro destinazione esige un'ubicazio-ne fuori della zona edificabile, e (b) non vi si oppongono interessi preponderanti.

La nozione dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c), ma motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 129 II 63 consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a).

Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione vincolata è riconosciuta soltanto quando la posizione risulta dettata da considerazioni di carattere tecnico, che la fanno apparire più vantaggiosa rispetto ad un collocamento all'interno delle zone edificabili (ZBl 2004, 103 seg.; STF 1A. 186/2202). Le ubicazioni fuori della zona edificabile devono essere limitate allo stretto indispensabile attraverso la coutenza ed ottimizzate attraverso una verifica delle ubicazioni alternative. Verifica, questa, che si sovrappone per certi aspetti a quella della ponderazione degli interessi contrapposti secondo l'art. 24 lett. b LPT (Benjamin Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, Zurigo 2006, pag. 102 seg.)

3.3.1. Nel caso concreto, la controversa antenna verrebbe eretta su un terreno di proprietà dello Stato (part. 713), situato all'estremità est del ponte-diga, che collega __________ a __________, tra la carreggiata nord dell'autostrada N2 e la corsia che vi si immette a partire dalla strada cantonale __________ - __________. Tanto il PR 1973 attualmente in vigore, quanto il PR in via di adozione, situano il fondo in questione al di fuori della zona edificabile. Il nuovo PR, recentemente pubblicato, lo include inoltre in un comparto dichiarato paesaggio lacuale protetto, nel quale sono vietati interventi che potrebbero compromettere l'immagine del paesaggio, quali in particolare le linee dell'alta tensione e le antenne della telefonia mobile (art. 26 cpv. 1 NAPR).

Con il preavviso 22 ottobre 2004 (n. 46365), i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno ritenuto che il luogo prescelto, conforme al sito n. 4, previsto dall'accordo di coordinamento delle ubicazioni delle antenne di telefonia mobile, stipulato nel giugno del 2003 fra lo stesso dipartimento e gli operatori del ramo, rispondesse al requisito dell'ubicazione vincolata, a condizione che fosse smantellata l'antenna esistente sullo stabile della Posta, situato all'estremità nord del nucleo.

La conclusione dell'autorità cantonale resiste alla critica del ricorrente.

3.2. Il sito prescelto si colloca in effetti all'interno di un comprensorio contrassegnato dalla presenza di numerose infrastrutture tecnologiche. Oltre che dall'autostrada e dalla strada cantonale, sulle quali incombono lampioni dell'illuminazione alti una quindicina di metri, il ponte-diga è invero attraversato dalla ferrovia a doppio binario, con i relativi tralicci per l'erogazione della corrente elettrica e da un elettrodotto 50 kV dell'AET. Sui lati dell'autostrada è inoltre in corso la posa di ripari fonici alti 9 m.

L'antenna verrebbe dunque ad inserirsi in un quadro paesaggistico tutto sommato consono alle sue caratteristiche. Da questo profilo, il suo impatto sul territorio immediatamente circostante appare più che modesto.

3.3. L'antenna consente di ricevere e diffondere segnali in direzione del nucleo situato a sud del ponte-diga, in direzione della zona abitata che si estende in direzione di Campione d'Italia, a nord del ponte-diga ed in direzione di __________, in modo da servire anche gli utenti in transito sull'autostrada e sulla ferrovia. Trovandosi al centro dei tre settori serviti, l'ubicazione appare giustificata da sufficienti esigenze tecniche e d'esercizio. Altre ubicazioni, come ad esempio sul pendio boschivo a monte dell'abitato o sul portale della galleria autostradale a sud dell'abitato di __________, appaiono meno vantaggiose, poiché risulterebbero più discoste dal settore del ponte-diga o dalla zona residenziale a nord dello stesso ed avrebbero un impatto maggiore sul quadro del paesaggio, non da ultimo per il dissodamento dell'area boschiva che si renderebbe necessario. Non esistono d'altro canto altre possibilità di installare le antenne su supporti esistenti in coutenza con altri operatori del ramo. Appaiono di conseguenza rispettati anche i criteri dell'ottimizzazione dell'ubicazione e della minimizzazione del carico infrastrutturale, ovvero della riduzione degli interventi allo stretto indispensabile.

3.4. Contrariamente a quanto assume il comune ricorrente, l'antenna non arreca alcun particolare pregiudizio al nucleo protetto di __________. Essa si colloca infatti in un comparto territoriale sostanzialmente diverso, che non interferisce con quello del nucleo nemmeno se visto dallo specchio lacustre situato a nord del ponte-diga o da chi transita sull'autostrada in direzione sud.

Essendo subordinata alla condizione di smantellare l'antenna esistente sul tetto del palazzo postale, situato all'entrata nord del nucleo, la licenza permette inoltre di migliorare in modo apprezzabile la tutela di questo comparto, rimuovendo un'infrastruttura estranea, che non potrebbe essere potenziata in funzione delle necessità senza pregiudicare il comparto ambientale in cui si inserisce. L'estromissione di questo impianto dalla zona del nucleo rappresenta dunque un vantaggio che contribuisce ad avvalorare la scelta dell'ubicazione prevista (cfr. ZBl 2004, 103 seg.; Wittwer, op. cit., pag. 103 n. 469).

Le considerazioni svolte dall'insorgente sulla necessità di tutelare adeguatamente la zona del nucleo storico, annoverato fra i nuclei d'importanza nazionale dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere, non scalfiscono minimamente questa conclusione.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Conformemente al giudizio governativo impugnato, resta riservata al comune la facoltà di adottare misure di salvaguardia della pianificazione in atto, recentemente sfociata nella pubblicazione del nuovo PR.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alla resistente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                    4.   Intimazione a:

    ; ; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6 7. CO 7 patrocinata da: PA 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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