Incarto n. 52.2005.376
Lugano 20 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 novembre 2005 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 25 ottobre 2005 (n. 5106) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 giugno 2005 con cui l'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali (AISN) gli impone il pagamento della somma di fr. 3'460.- per spese di esecuzione sostitutiva;
viste le risposte:
- 29 novembre 2005 del Consiglio di Stato;
- 9 dicembre 2005 del Dipartimento del territorio (AISN);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente RI 1 e sua moglie R__________ sono comproprietari di una piccola casa d'abitazione, situata a Gorduno su un terreno (part. 102) che sovrasta la strada cantonale.
Tra il 2002 ed il 2003 il capo del Centro manutenzione strade cantonali di Biasca ha ripetutamente invitato il ricorrente a tagliare un abete Douglas, che insisteva sul muro di sostegno a confine con la strada cantonale, siccome ritenuto pericolante.
Rifiutandosi l'insorgente di dar seguito all'invito, il 25 novembre 2003 l'Ufficio del demanio (UD) gli ha ordinato di tagliare l'abete entro il 12 dicembre seguente, sotto comminatoria dell'esecuzio-ne sostitutiva a spese dell'obbligato in caso di inottemperanza.
B. Con scritto 1° gennaio 2004, indirizzato all'UD, RI 1 ha contestato l'ingiunzione, negando l'esistenza di una situazione di pericolo.
Ravvisando in tale scritto gli estremi di un ricorso, l'Ufficio del demanio l'ha trasmesso al Consiglio di Stato, conformemente all'art. 4 PAmm, per evasione.
C. Con giudizio 23 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il controverso ordine, ritenendo che simili provvedimenti potessero essere adottati soltanto dall'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali (AISN). L'UD non disporrebbe di alcuna delega.
D. Incurante della decisione governativa in questione, il 14 settembre 2004 l'UD ha nuovamente ingiunto al ricorrente di tagliare l'albero entro il 30 di quello stesso mese, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in caso di inottemperanza.
Con scritto 30 settembre 2004 RI 1 ha contestato il provvedimento, reputandolo nullo.
E. Con decisione 14 ottobre 2004, notificata il 28 seguente, l'AISN ha nuovamente ingiunto al ricorrente di tagliare l'albero entro il 12 novembre successivo e di ripristinare a regola d'arte il sottostante muro di sostegno. Anche in questo occasione, l'ordine era abbinato alla comminatoria dell'esecuzione sostitutiva in caso di inadempienza.
Con scritto 12 novembre 2004, RI 1 ha chiesto all'UD di tenere in considerazione quanto già scritto, stigmatizzando l'accanimento dimostrato dai servizi cantonali nei suoi confronti.
F. Constatato che il ricorrente si rifiutava di dar seguito all'ordine, il 17 dicembre 2004 il Centro manutenzione strade cantonali di Biasca gli ha assegnato un ultimo termine per tagliare la pianta, prospettandogli il preventivo di spesa dell'esecuzione d'ufficio.
Dopo aver esperito un sopralluogo, in occasione del quale l'insorgente ha ribadito la sua ferma opposizione all'ordine impartitogli, il 22 febbraio 2005 la __________ SA, analogamente incaricata dall'AISN, ha tagliato l'abete.
Con decisione 14 giugno 2005 l'AISN ha stabilito che il ricorrente era tenuto a rifondere allo Stato le spese (fr. 3'460.-) dell'esecu-zione d'ufficio.
G. Contro la predetta decisione RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, rimproverando fra l'altro all'autorità di non aver dato seguito alcuno allo scritto 12 novembre 2004 col quale aveva contestato l'ordine di tagliare l'albero impartitogli il 14 ottobre 2004 dall'AISN.
Con giudizio 25 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo fra l'altro che l'ordine di tagliare la pianta fosse cresciuto in giudicato per mancata, tempestiva impugnazione.
H. Contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione 14 giugno 2005 con cui l'AISN gli ha imposto il pagamento delle spese sostenute dallo Stato per l'esecuzione d'ufficio.
L'insorgente ripropone fra l'altro in questa sede le eccezioni sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alle contestazioni addotte contro l'ordine di tagliare l'albero con lo scritto 12 novembre 2004 di cui si è detto sopra.
I. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'UD, contestando succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 54 cpv. 2 LStr. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 34 cpv. 1 PAmm, l'autorità amministrativa esegue le proprie decisioni. Ove non si tratti del pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione forzata avviene mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei suoi confronti (art. 34 cpv. 3 lett. b e c PAmm).
Le spese sostenute per eseguire d'ufficio una decisione alla quale l'obbligato si è rifiutato di dar seguito sono successivamente accertate dall'autorità mediante provvedimento impugnabile quantomeno per quel che concerne l'adeguatezza (M. Borghi/G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm n. 6);
2.2. Riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione d'ufficio presuppone anzitutto l'esistenza di una prima decisione, detta di base, debitamente cresciuta in giudicato, che accerti o imponga un obbligo a carico dell'amministrato (Borghi/Corti, ibidem, n. 2). L'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata alla renitenza dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di esecuzione, che, constatato l'inadempimento nonostante diffida, disponga l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico (Borghi/Corti, ibidem, n. 4).
La legittimità dell'obbligo posto a carico dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la decisione di base, che lo accerta o lo impone. Contro la successiva decisione di esecuzione, che dispone l'intervento sostitutivo dell'autorità per rifiuto dell'amministrato di ottemperarvi, l'obbligo in quanto tale non può più essere rimesso in discussione. Censurabile è soltanto la legittimità del provvedimento esecutivo come tale (M. Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, n. 718). Analoghe considerazioni valgono per la successiva decisione con cui l'autorità accerta e pone a carico dell'amministrato renitente le spese sostenute per l'esecuzione sostitutiva. Provvedimento, questo, che può essere considerato alla stregua di un atto complementare, volto ad integrare la decisione di esecuzione.
3.Nel caso concreto, i servizi del Dipartimento del territorio hanno anzitutto semplicemente invitato il ricorrente a tagliare l'abete incombente sulla strada cantonale. Di fronte al suo rifiuto a dar seguito all'invito, il 25 novembre 2003 l'UD gli ha per finire ordinato di provvedere al taglio. Contro quest'ordine, impropriamente denominato decisione in materia di esecuzione sostitutiva, RI 1 è insorto con successo davanti allo stesso UD, che, trasmesso l'atto di contestazione al Consiglio di Stato in ossequio all'art. 4 PAmm, ne ha indirettamente propiziato l'annullamento.
Incurante del giudizio 23 marzo 2004 con cui il Governo aveva rilevato l'incompetenza dell'UD ad ordinare il taglio dell'albero, il 14 settembre 2004 lo stesso UD ha notificato all'insorgente una nuova decisione, denominata comminatoria di esecuzione sostitutiva, che fissava un termine sino alla fine di quel mese per procedere al taglio. Di fronte alle rimostranze dell'obbligato, esternate direttamente all'UD, il 14 ottobre 2004 l'AISN ha emanato un nuovo provvedimento, definita decisione in materia di esecuzione sostitutiva, di tenore pressoché identico a quella annullata dal Consiglio di Stato, che ingiungeva al ricorrente di tagliare l'abete entro il 12 del mese seguente, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese.
Anche questa volta, RI 1 ha contestato questo ulteriore provvedimento rivolgendosi con scritto del 12 novembre 2004 direttamente all'UD, al quale ha chiesto di tenere in considerazione quanto già addotto in precedenza. Questa volta, l'UD non ha tuttavia trasmesso l'atto di contestazione al Consiglio di Stato in ossequio all'art. 4 PAmm.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure sollevate dall'insorgente con lo scritto in questione fossero tardive e che il nuovo ordine fosse cresciuto in giudicato per mancata impugnazione.
Contrariamente a quanto assume il Governo, lo scritto di contestazione non era tardivo. La decisione del 14 ottobre 2004 è infatti stata notificata al ricorrente soltanto il 28 di quel mese, per cui il termine per impugnarla scadeva soltanto il 12 novembre.
Resterebbe da verificare se tale scritto risponda ai requisiti minimi di un atto d'impugnazione e se l'UD, di fronte alla manifesta incapacità del ricorrente di esercitare convenientemente i suoi diritti di difesa, fosse tenuto a trasmetterlo al Consiglio di Stato come aveva fatto in precedenza.
Ai fini del giudizio la questione può tuttavia rimanere indecisa poiché la decisione 14 giugno 2006 con cui l'AISN pone a carico del ricorrente le spese sostenute per il taglio dell'abete non è riconducibile ad alcuna decisione di esecuzione della medesima autorità. Anche ammettendo che la decisione 14 ottobre 2004 con cui l'AISN ha ingiunto all'insorgente di tagliare l'abete sia cresciuta in giudicato, l'AISN non ha infatti emesso alcuna decisione di esecuzione. A torto il Consiglio di Stato ravvisa una decisione di esecuzione nello scritto 16 febbraio 2005 inviato dall'UD al ricorrente per prospettargli l'esecuzione sostitutiva comminata in caso di inadempienza dall'ordine di tagliare la pianta impartito dall'AISN il 14 ottobre 2004 . Anche se redatto su carta intestata all'AISN, lo scritto è firmato dal capo dell'UD, che è una semplice istanza subalterna all'AISN, priva della competenza per adottare simili provvedimenti e sprovvista di una delega per decretare l'esecuzione d'ufficio in caso d'inadempienza.
4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di una decisione di esecuzione sostitutiva, alla quale si possano ricollegare le spese addebitate all'insorgente, il ricorso va accolto, annullando la decisione 14 giugno 2005 dell'AISN ed il giudizio governativo che a torto la conferma.
Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono a carico dello Stato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 54 cpv. 2 LStr; 3, 4, 18, 28, 31, 34, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5106);
1.2. la decisione 14 giugno 2005 dell'AISN.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà fr. 800.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. Dipartimento del territorio, Amm. immobiliare e strade nazionali, 6500 Bellinzona, 2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario