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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.02.2006 52.2005.369

1 février 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,815 mots·~9 min·3

Résumé

Pubblico concorso per opere da selvicoltore per la manutenzione di opere di arginatura

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.369/374  

Lugano 1 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 9 novembre 2005 (b) 14 novembre 2005 di

a.     b.

contro  

la decisione 28 ottobre 2005 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio che delibera alla ditta CO 1 i lavori da selvicoltore per la manutenzione delle opere di arginatura del lotto D per il periodo 2005 - 2009;

viste le risposte:

-    23 novembre 2005 della ditta CO 1;

-    28 novembre 2005 della ditta D__________;

-      6 dicembre 2005 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;

al ricorso sub a);

-    25 novembre 2005 della ditta CO 1;

-    28 novembre 2005 della ditta F__________;

-      6 dicembre 2005 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;

al ricorso sub b);

preso atto:

a. della replica 27 dicembre 2005 della ricorrente F__________ e delle dupliche:

-      9 gennaio 2006 della ditta CO 1;

-    13 gennaio 2006 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;

b. della replica 9 gennaio 2006 della ricorrente D__________ e delle dupliche:

-    13 gennaio 2006 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio;

-    17 gennaio 2006 della ditta F__________;

-    20 gennaio 2006 della ditta CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 16 giugno 2005 il Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio (CMBV) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori da selvicoltore per la manutenzione delle opere di arginatura dei lotti C e D per il periodo 2005 - 2009 (FU n. 49 pag. 4403). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente individuato in base ai seguenti criteri e fattori di ponderazione:

- economicità prezzo                                65%

- possibilità d'intervento rapido                 30%

- formazione apprendisti                              5%

I metodi di valutazione dei tre criteri d'aggiudicazione erano specificati in dettaglio dal capitolato. Quello relativo alla prontezza d'intervento prevedeva l'attribuzione di note da 1 a 6, assegnate in proporzione alla distanza tra il luogo del parco macchine ed il baricentro del comprensorio consortile, che per il lotto D era fissato alla rotonda dell'Uovo di Manno. Ai concorrenti non era chiesto espressamente né di indicare l'ubicazione precisa del parco macchine, né di documentare i macchinari e gli attrezzi ivi depositati.

                                  B.   In tempo utile, per il lotto D, sono pervenute al committente le offerte di sette imprese del ramo, fra cui quella della ditta CO 1 (__________), di C__________, qui resistente, e quelle delle ditte ricorrenti F__________ (__________) e D__________ (__________), domiciliate a Sessa, rispettivamente a Chironico.

La ditta CO 1 ha indicato di concorrere con la succursale di __________. La ditta F__________ ha dal canto suo rilevato che il magazzino principale ed il deposito si trovano ad __________. La ditta D__________ ha a sua volta fatto presente di disporre di una sottosede a __________.

Presa visione dei luoghi indicati dai concorrenti quale deposito dei macchinari e corretto l'importo dell'offerta della ditta F__________, il committente ha allestito la seguente graduatoria:

Ditta

Prezzo

Intervento

Apprendisti

totale

fr.

punti

km

punti

punti

punti

CO 1

78'313.65

3.775

13.000

1.588

2.75

0.138

5.501

F__________

79'871.50

3.557

5.600

1.768

2.75

0.138

5.463

D__________

77'418.20

3.900

66.000

0.300

6.00

0.300

4.500

…omissis…

Fondandosi su queste risultanze, con decisione 28 ottobre 2005 il consorzio ha quindi aggiudicato la commessa alla ditta CO 1.

                                  C.   Contro la predetta decisione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia la ditta F__________, sia la ditta D__________, chiedendone l'annullamento e rivendicando l'aggiudicazione della commessa.

a. La ditta F__________ contesta anzitutto i prezzi unitari per la manodopera esposti dalla ditta aggiudicataria. Sostiene inoltre che il luogo del parco macchine della ditta CO 1 non si troverebbe a __________, dove esiste solo un deposito di legname, ma a __________, dove la ditta aggiudicataria ha la sua sede.

b. La ditta D__________ osserva invece che la correzione del prezzo apportata all'offerta della ditta F__________ non le è stata segnalata. Rimprovera inoltre al committente di aver valutato la rapidità d'intervento in base alla sua sede di __________, omettendo di prendere in considerazione la sottosede di __________, che aveva indicato nell'offerta.

                                  D.   All'accoglimento dei ricorsi si oppongono sia il consorzio, sia la ditta aggiudicataria, contestando succintamente le tesi delle ricorrenti, con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.

In sede di replica e di duplica, le parti si confermano sostanzialmente nelle precedenti tesi ed allegazioni, che sviluppano ulteriormente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipanti al concorso, entrambe le ricorrenti sono legittimate a contestare la decisione di aggiudicazione. I ricorsi, tempestivi (art. 36 cpv. 1 LCPubb), sono dunque ricevibili in ordine. Avendo il medesimo oggetto, le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm).

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà sem-mai essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché ripari all'omissione e si pronunci nuovamente (art. 65 cpv. 2 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb, errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti. La norma si ispira al principio di proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo.

2.2. Nella sua offerta la ditta F__________ ha omesso di sommare una delle tre posizioni di fr. 5'000.- previste dal capitolato alla voce Macchinari della posizione Lavori a regia. Si tratta, con ogni evidenza, di un errore aritmetico, che può essere corretto. L'offerta non doveva dunque essere esclusa. La rettifica apportata dal committente, comprensiva dello sconto offerto (22%) e dell'IVA, non presta d'altronde il fianco a critiche.

Il committente ha invero omesso di notificare la correzione agli altri concorrenti. L'omissione non ha tuttavia arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente D__________, che ha comunque avuto la possibilità di prenderne conoscenza in questa sede e di fare valere le sue ragioni.

                                   3.   3.1. La posizione 224.100 del capitolato stabiliva chiaramente la formula applicabile per valutare il prezzo. La posizione 252.110 sollecitava inoltre i concorrenti a produrre le dichiarazioni previste dall'art. 30 RLCPubb, che contempla anche quella della Commissione paritetica attestante il rispetto del CCL del ramo.

3.2. La ricorrente F__________ contesta il salario orario della manodopera esposto dalla ditta aggiudicataria, ritenendolo eccessivamente basso. La censura non può essere accolta.

Determinante ai fini della valutazione è in effetti il prezzo globale indicato dall'offerta alle singole posizioni. Il salario orario non appare d'altro canto inferiore ai minimi salariali fissati dal CCL in vigore sino alla fine del 2004. Non v'è dunque spazio per contestazioni di questa natura.

                                   4.   4.1. La posizione 224.110 del capitolato stabiliva altrettanto chiaramente che il criterio relativo alla possibilità d'intervento rapido sarebbe stato valutato in base alla distanza stradale (agibile con grossi mezzi meccanici) che intercorre fra il luogo del parco macchine dell'impresa ed il baricentro del comprensorio consortile, che per il lotto D qui in esame era fissato alla rotonda del cosiddetto Uovo di Manno. Alla minor distanza sarebbe stata attribuita la nota 6, mentre quella maggiore sarebbe stata valutata con la nota 1. Alle distanze intermedie sarebbe stato attribuito un punteggio intermedio.

4.2. La ditta CO 1, nella sua offerta, ha indicato quale luogo del parco macchine la località di __________. Poco oltre il valico del __________, in direzione di __________, lungo la strada cantonale, la resistente possiede in effetti un fondo, destinato, per quanto consta a questo tribunale, alla lavorazione ed al deposito di legna da ardere. In questa sede, la ditta Grossi ha inoltre affermato di essere locataria di un fondo non edificato, situato in prossimità della stazione inferiore della seggiovia del __________

La ditta D__________ ha allegato all'offerta un'ampia e dettagliata descrizione del suo stabilimento di __________. Ha inoltre annesso una dichiarazione intestata Chiarimenti all'offerta, nella quale avverte laconicamente di disporre di una non meglio precisata sottosede a __________. L'indicazione non è accompagnata da ulteriori ragguagli, che permettano di verificare se questa sottosede è effettivamente il luogo del parco macchine o un semplice recapito di comodo. In questa sede, la ricorrente D__________ ha poi affermato che la sottosede logistica non si troverebbe a __________, ma a __________ (part. 342).

La ditta F__________ ha dal canto suo succintamente indicato che il deposito principale sarebbe situato ad __________. Anch'essa non ha fornito ulteriori ragguagli.

Dagli atti non emergono elementi che permettano di verificare compiutamente il fondamento di tali indicazioni. Al fine di decidere con sufficiente cognizione di causa, prima di deliberare, il committente ha comunque visitato i luoghi indicati dai concorrenti. Esso non ha tuttavia protocollato le risultanze di tali sopralluoghi (cfr. per analogia Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 333). Con questa omissione, rilevante poiché riferita ad aspetti decisivi per la valutazione del secondo criterio d'aggiudicazione, il CMBV ha in pratica precluso a tutti i concorrenti la possibilità di prendere conoscenza degli accertamenti esperiti e di contestarne semmai le deduzioni. L'omissione, chiaramente lesiva del principio della trasparenza sancito dall'art. 1 lett. a LCPubb, impedisce inoltre a questo tribunale di verificare la correttezza delle conclusioni tratte dal consorzio.

5.Stando così le cose, non potendosi pretendere che questo tribunale ponga rimedio al difetto sostituendosi al committente, i ricorsi vanno parzialmente accolti e gli atti rinviati a quest'ultimo, affinché, protocollati gli accertamenti a suo tempo esperiti, si pronunci nuovamente sulle tre offerte rimaste in gara. A scanso di equivoci, va sottolineato che il consorzio non dovrà ripetere i sopralluoghi, tanto meno in contraddittorio (Galli/Moser/Lang, op. cit., n. 324), ma semplicemente registrare in dettaglio e con precisione il luogo esatto del deposito, le sue caratteristiche ed i macchinari rinvenuti.

La tassa di giustizia è suddivisa fra il committente e le ditte comparenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Analogamente sono fissate le ripetibili nella misura in cui non sono compensate.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.I ricorsi sono parzialmente accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 28 ottobre 2005 del Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio (lotto D) è annullata.

1.2.           gli atti sono rinviati al Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio affinché, protocollati gli accertamenti esperiti, si pronunci nuovamente.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è suddivisa in parti uguali fra il Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio, le due ditte ricorrenti e la ditta resistente.  

                                   3.   Il Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio rifonderà fr. 400.a ciascuna delle due ditte ricorrenti a titolo di ripetibili.

                                        4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. Waldo Grossi, 6593 Cadenazzo, 1 patrocinato da: avv. Pier Carlo Blotti, 6710 Biasca, 2. Consorzio manutenzione opere di arginatura del Basso Vedeggio, 6982 Agno, 3. Dazzi & Frei SA, 6764 Chiggiogna, patrocinata da: avv. Monica Sartori-Lombardi, 6760 Faido,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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