Incarto n. 52.2005.368
Lugano 9 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 novembre 2005 di
RI 1
contro
la risoluzione 18 ottobre 2005 (n. 4960) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 settembre del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora (cambiamento di cantone) e dichiara irricevibile il ricorso contro uno scritto del 21 settembre 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
viste le risposte:
- 1° dicembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni;
- 13 dicembre 2005 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina ucraina RI 1 (1976) è entrata in Svizzera il 1° gennaio 2002 per svolgere l'attività di artista in diversi locali notturni del Paese. Per questo motivo, ella è stata posta al beneficio di successivi permessi di dimora temporanei (L).
Il 1° agosto 2002 la ricorrente ha ottenuto nel canton Friborgo un'autorizzazione di soggiorno di breve durata per motivi di studio valida fino al 25 ottobre 2002.
L'8 novembre 2002, ella si è sposata a __________ con il cittadino elvetico R__________ (1954). Per vivere insieme al marito, le autorità friborghesi le hanno rilasciato un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 7 novembre 2004.
B. a) Il 1° aprile 2004, RI 1 è giunta in Ticino, alloggiando a __________ presso gli amici __________ e __________.
Il 1° novembre 2004, ella ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni l'autorizzazione a cambiare cantone per vivere in Ticino. Preso atto della domanda, il giorno successivo l'Amt für Bevölkerung und Migration del canton Friborgo ha informato il legale dell'interessata che, trasferendosi in Ticino, quest'ultima non sarebbe più stata considerata dimorante sul territorio friborghese.
Con decreto d'accusa 13 dicembre 2004 il Procuratore pubblico ha condannato la ricorrente a 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 1'500.– per circolazione in stato di ebrietà (tasso di alcolemia min. 2.46 - max. 2.90 g ‰) e infrazione alle norme della circolazione (fatti avvenuti il 20.10.2004).
Dall'agosto 2005 l'interessata abita a __________ presso __________. Il 9 dello stesso mese, ella richiesto nuovamente alle autorità ticinesi il rilascio di un permesso di dimora, sollecitando una decisione in tal senso.
Interrogata il 18 agosto 2005 dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Ticino e alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha segnatamente dichiarato che suo marito aveva intenzione di chiedere il divorzio nel canton Friborgo e che ella aveva inoltrato un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale presso la Pretura del Distretto di Lugano. Nel contempo ha prodotto uno scritto, nel quale ha sostenuto - tra l'altro - che suo marito stava facendo di tutto per mandarla via dalla Svizzera per poter sposare un'artista dell'Europa dell'Est.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 15 settembre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rilasciare un permesso di dimora a RI 1 per vivere in Ticino e le ha fissato un termine con scadenza il 31 ottobre 2005 per lasciare il territorio cantonale in quanto ella viveva da tempo separata dal marito, escludendo una loro riconciliazione.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 8, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
c) A seguito della condanna penale del 13 dicembre 2004, il 21 settembre 2005 il dipartimento ha inoltre diffidato l'interessata a rispettare in futuro l'ordinamento elvetico al fine di evitare ulteriori provvedimenti amministrativi nei suoi confronti, come l'ammonimento, il mancato rinnovo o la revoca del permesso di dimora o l'espulsione dal territorio elvetico.
C. Con giudizio 18 ottobre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale del 15 settembre 2005, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1
Il Governo ha ritenuto che l'interessata si richiamasse in modo manifestamente abusivo ad un matrimonio da tempo ormai privo di ogni contenuto per i motivi addotti dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e che pertanto non poteva pretendere di ottenere un permesso di dimora nel nostro cantone.
L'Esecutivo cantonale ha per contro dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione dipartimentale del 21 settembre 2005, considerandola una semplice comunicazione che non imponeva alcun provvedimento nei confronti dell'interessata.
Infine, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la predetta pronunzia governativaRI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando inoltre il rilascio di un permesso di dimora per vivere nel nostro cantone, la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e la concessione di un visto di ritorno per poter, pendente causa, rendere visita a sua madre in Ucraina.
Contesta di avere contratto un matrimonio fittizio, addebitando la disunione al marito che dopo averla buttata fuori casa intende sposare una donna ucraina. L'autorizzazione a cambiare cantone, soggiunge, sarebbe giustificata anche perché in Ticino vive sua sorella, titolare di un permesso di domicilio. Adduce inoltre di essersi sempre comportata bene durante il suo soggiorno e di non avere svolto nessuna attività abusiva.
Chiede inoltre di accertare la nullità dello scritto 21 settembre 2005 con cui il dipartimento l'aveva diffidata a comportarsi bene, ritenendo che l'atto in parola non doveva esserle notificato personalmente, bensì per il tramite del suo patrocinatore, come per la decisione in materia di cambiamento di cantone.
Considerato che il suo ricorso non era manifestamente infondato, il Governo doveva concederle l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. La ricorrente intende trasferirsi in Ticino proveniente dal canton Friborgo, dove era al beneficio di un permesso di dimora ottenuto a seguito del suo matrimonio con un cittadino elvetico.
Ritenuto che il permesso di dimora vale esclusivamente per il cantone che l'ha rilasciato (art. 8 cpv. 1 LDDS e 14 cpv. 2 ODDS), se lo straniero desidera cambiare cantone necessita pertanto di un nuovo permesso, sul cui rilascio le autorità decidono liberamente (art. 4 LDDS e 8 cpv. 1 e 3 LDDS; 14 cpv. 3 ODDS).
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, la ricorrente risulta sempre sposata con il cittadino elvetico R__________. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rilascio di un permesso di dimora a seguito del cambiamento di cantone.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
Se il permesso sollecitato non possa esserle rilasciato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Non risulta infatti necessario richiamare dall'Amt für Bevölkerung und Migration friborghese e dalla Pretura del Distretto di Lugano gli incarti concernenti la ricorrente, in quanto non appaiono atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Bisogna in primo luogo considerare che il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, come la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere stabilmente in Svizzera, la celerità nella celebrazione delle nozze dopo una breve frequentazione e la grande differenza di età tra i coniugi (risoluzione governativa ad F., pag. 6), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale con il marito, la ricorrente commetteva un abuso manifesto del diritto.
Di conseguenza, cadono nel vuoto le censure dell'insorgente volte a negare l'esistenza di un matrimonio di convenienza e non è pertanto necessario chinarsi sulle stesse.
3. Come già menzionato in precedenza, l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
4. 4.1 In concreto, l'8 novembre 2002 la ricorrente è stata posta al beneficio di un permesso di dimora per vivere nel canton Friborgo con il cittadino elvetico R__________.
Nell'aprile del 2004, senza il marito, ella è giunta in Ticino dove ha poi chiesto un permesso di soggiorno (v. verbale d'interrogatorio di polizia 18 aprile 2005, agli atti).
Dinnanzi al tribunale RI 1 ha confermato che il suo matrimonio è in crisi, soggiungendo che all'epoca suo marito l'aveva buttata fuori casa, perché era intenzionato a chiedere il divorzio per poter sposare una donna ucraina (ricorso, pag. 2).
In siffatte circostanze, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal Iato formale, si può senz'altro ritenere che ella si appelli a un matrimonio ormai privo di ogni scopo e contenuto almeno dall'aprile 2004 al fine di poter ottenere l'autorizzazione a cambiare cantone di residenza per dimorare in Ticino.
La posizione dell'insorgente non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico in quanto, come correttamente rilevato dal Governo, manifestamente abusiva.
4.2. La ricorrente risiede nel nostro paese da circa tre anni. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha i suoi principali legami famigliari, sociali e culturali in Ucraina, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera all'età di 25 anni. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema di riadattamento, qualora ella non fosse più autorizzata a risiedere nel canton Friborgo.
Il fatto che ella non avrebbe mai dato adito a lagnanze di rilievo durante il suo soggiorno, non permette quindi di pervenire ad una conclusione a lei più favorevole.
L'insorgente non potrebbe prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere l'autorizzazione a cambiare cantone in base a questo disposto, non essendovi più vita familiare con il marito. Ella non potrebbe invocare tale disposto nemmeno per ottenere un permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare con sua sorella che vive in Ticino al beneficio di un permesso di domicilio, ritenuto che non si trova in un rapporto di dipendenza con la stessa e non risulta che necessiti delle sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e).
Infine, non può essere vagliata in questa sede la richiesta della ricorrente di rilasciarle un visto di ritorno per permetterle di recarsi in Ucraina per visitare sua mamma e rientrare in seguito in Svizzera, perché il Tribunale amministrativo non è competente a pronunciarsi su tale genere di domande.
4.3. Ne consegue che la decisione resa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di non rilasciare un permesso di soggiorno all'insorgente per vivere in Ticino, sfugge alle critiche sollevate nel gravame.
5. Preso atto che il 13 dicembre 2004 RI 1 era stata condannata penalmente, il 21 settembre 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione l'ha diffidata a rispettare in futuro l'ordinamento elvetico al fine di evitare ulteriori provvedimenti amministrativi nei suoi confronti, come l'ammonimento, il mancato rinnovo o la revoca del permesso di dimora o l'espulsione dal territorio elvetico.
Come dinnanzi al Consiglio di Stato, la ricorrente ribadisce anche in questa sede che l'atto sarebbe irrito, e pertanto da annullare, in quanto non doveva esserle notificato direttamente a lei ma tramite il suo patrocinatore, come per la decisione sul permesso.
L'Esecutivo cantonale ha invece dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di atto impugnabile, ritenendo tale determinazione una semplice comunicazione e non un atto d'imperio individuale, mediante il quale si imponeva un provvedimento nei confronti dell'interessata.
Ora, sapere se la pronuncia dipartimentale del 21 settembre 2005 vada considerata quale decisione e se la stessa doveva essere notificata al patrocinatore, può rimanere indeciso.
Difatti lo scritto in parola non ha nessun valore pratico ed è senz'altro frutto di un errore, ritenuto che nel nostro cantone RI 1 non è mai stata titolare di un permesso di dimora e non poteva pertanto essere oggetto di un avvertimento di tale portata.
6. Ritenuto che il gravame presentato dinnanzi all'autorità inferiore si rivelava infondato sin dall'inizio, è a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha pure respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, giusta l'art. 14 Lag.
7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7, 8 LDDS; 14 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario