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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2005 52.2005.359

21 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,321 mots·~7 min·3

Résumé

Concorso per l'aggiudicazione di lavori di sottostruttura

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.359  

Lugano 21 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 ottobre 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

le decisioni 18 ottobre 2005 (n. 4895 e 4896) con cui il Consiglio di Stato: a)     esclude l'insorgente dal concorso per l'aggiudicazione dei lavori di sottostruttura, scavi ed opere di sostegno relativi al tratto Ponte Verdasio-Intragna sulla strada cantonale delle Centovalli; b)     aggiudica la commessa alla ditta CO 1;

viste le risposte:

-    10 novembre 2005 della Divisione delle costruzioni;

-    11 novembre 2005 dell'ULSA;

-    14 novembre 2005 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 16 agosto 2005 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di sottostruttura, scavi ed opere di sostegno relativi al tratto Ponte Verdasio-Intragna sulla strada cantonale delle Centovalli (lotto 2778-2a);

che il bando fissava i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

– prezzo                                                        35%

– programma lavori                                     20%

– organizzazione del cantiere                    20%

– attendibilità dei prezzi dell'offerta           20%

– formazione apprendisti                             5%

che il capitolato, alla posizione 632.100 delle disposizioni particolari, fissava l'inizio dei lavori al 14 novembre 2005;

che alla posizione 252.120 lett. i delle stesse disposizioni chiedeva all'imprenditore di produrre la licenza per capocantieri privati, rilasciata dalle FFS per lavori sul tracciato ferroviario, avvertendo alla posizione seguente (252.130) che la compilazione carente o l'allestimento incompleto di uno o più documenti richiesti nel bando di gara sarà considerato come una mancata consegna del documento stesso. Di conseguenza, l'offerta verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione;

che nel termine fissato sono pervenute al committente le offerte di nove imprese di costruzione, fra cui quella della ricorrente RI 1 di fr. 693'802.60 e quella della CO 1 di fr. 709'716.50;

che l'offerta della RI 1 era corredata da una copia dell'iscrizione del suo capocantiere L__________ al prossimo corso base di capocantiere organizzato dalle FFS e da una dichiarazione attestante che era stato contattato un non meglio identificato guardalinee messo a disposizione dalle Ferrovie e remunerato dalla stessa ricorrente;

che il programma dei lavori allegato dalla RI 1 alla sua offerta prevedeva fra l'altro di iniziarli il 2 novembre 2005 (44a settimana) con l'impianto di cantiere e di proseguirli la settimana seguente con l'abbattimento di alberi;

che con decisione 18 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dall'aggiudicazione perché aveva indicato una data d'inizio dei lavori diversa da quella prescritta dalla posizione 632.100 delle disposizioni particolari ed aveva omesso di allegare all'offerta la licenza di capocantieri privati rilasciata dalle FFS, richiesta dalla posizione 252.120 lett. i del capitolato;

che con decisione di ugual data il Consiglio di Stato ha inoltre aggiudicato i lavori alla CO 1, risultata prima in graduatoria con un punteggio di 471.6 punti;

che contro le predette decisioni la RI 1, classificata al secondo posto con 457.1 punti, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la riammissione alla procedura d'aggiudicazione;

che l'insorgente rileva anzitutto di aver annunciato quale subappaltatrice per i lavori di sterro la ditta F__________ di A__________, che avrebbe alle sue dipendenze un capocantiere in possesso della licenza richiesta dalla posizione 252.120 lett. i del capitolato;

che la data d'inizio dei lavori indicata dal relativo programma sarebbe invece il frutto di una svista; non avrebbe alcuna difficoltà ad iniziare i lavori il 14 novembre 2005 ed a terminarli nei tempi prescritti dal committente;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio e la CO 1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione di esclusione dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm); in caso di successo dell'impugnativa sarà ammessa ad impugnare anche la decisione di aggiudicazione;

che, nei limiti suindicati, il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); nemmeno l'insorgente chiede l'assunzione di particolari prove;

                                         che giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1); il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 22.4.2004 in re A__________; STA 3.3.2003 in re L__________; V__________, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452, nonché in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub: Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);

che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto costituiscono infatti la legge stessa del concorso e vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti, che devono attenervisi scrupolosamente;

che una diversa conclusione sarebbe manifestamente contraria al principio della parità di trattamento ed a quello di legalità dell'amministrazione;

che nell'evenienza concreta, la posizione 252.120 lett. i delle disposizioni del capitolato chiedeva ai concorrenti, sotto comminatoria d'esclusione in caso di inadempienza, di produrre la licenza per capocantieri privati, rilasciata dalle FFS per lavori sul tracciato ferroviario;

che la ricorrente non ha prodotto la licenza richiesta, ma soltanto una copia del formulario d'iscrizione ad un corso di formazione per capocantieri, inviato da un suo dipendente al competente servizio delle FFS; atto, questo, che non soddisfa le esigenze poste dalla succitata prescrizione di gara;

che le indicazioni che la RI 1 afferma di aver ricevuto dall'autorità cantonale circa una pretesa sufficienza dell'iscrizione al corso sono prive di qualsiasi riscontro probatorio e non sono atte a modificare la prescrizione di gara qui in esame;

che già l'omessa allegazione della licenza richiesta perfeziona l'ipotesi di compilazione carente dell'offerta, sanzionata con l'estromissione dalla gara dalla posizione 252.130 delle disposizioni particolari;

che invano pretende la ricorrente di aver posto rimedio al difetto, annunciando quale subappaltatrice per i lavori di sterro la ditta F__________, un cui dipendente sarebbe in possesso della licenza richiesta;

che l'offerta inoltrata non menziona il titolare di questa licenza, la subappaltatrice indicata esegue soltanto una parte della commessa e nulla permette di ritenere che il dipendente della F__________ sia messo a disposizione della ricorrente per tutta la durata dei lavori;

che anche l'erronea data d'inizio dei lavori indicata dal relativo programma allestito dalla ricorrente legittima l'esclusione dalla gara;

che l'errore non costituisce una semplice svista scusabile, ma un difetto che integra gli estremi della compilazione carente di un documento essenziale da allegare all'offerta, equiparabile per esplicita prescrizione di gara alla mancata consegna del documento stesso, sanzionato con l'estromissione dalla procedura d'aggiudicazione;

che, resistendo la decisione di esclusione dalla gara alle censure della ricorrente, va negata a quest'ultima la qualità per impugnare la decisione di aggiudicazione;

che, comunque, quand'anche tale qualità le fosse riconosciuta, il ricorso andrebbe senz'altro respinto anche nella misura in cui ha per oggetto tale provvedimento;

che la MRI 1 non solleva in effetti alcuna contestazione nei confronti della decisione di aggiudicazione; né sussistono elementi che permettano di dubitare della legittimità della graduatoria allestita dal committente;

che, stando così le cose, il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile;

che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate tenendo conto del lavoro occasionato dall'impugnativa ed in parte del valore della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

    ;   ;   .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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