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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.12.2005 52.2005.355

22 décembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,656 mots·~8 min·3

Résumé

Revoca della licenza di condurre di tre mesi in base al nuovo diritto per un eccesso di velocità di 36 km/h in autostrada

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.355  

Lugano 22 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 ottobre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione 12 ottobre 2005 (no. 4844) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 luglio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha posticipato di un mese la revoca della licenza di condurre adottata nei suoi confronti il 7 luglio 2005 (revoca di ammonimento della durata di tre mesi);

vista la risposta 8 novembre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è nato il 9 luglio 1960 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat. B nell'aprile del 1979. Nel 1983 ha subito una revoca della patente di un mese per aver circolato a velocità eccessiva nei pressi di Amsteg.

                                  B.   Il 2 aprile 2005, verso le ore 10.10, RI 1 ha circolato sulla A2 in territorio di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 156 km/h, laddove vige il limite di 120 km/h.

A seguito di questa infrazione, con decreto d'accusa 23 maggio 2005 il Ministero pubblico ha proposto la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 900.-. L'interessato non ha impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 90 cifra 2 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.

                                  C.   Preso atto delle predette conclusioni penali, il 7 luglio 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dall'8 agosto al 7 novembre 2005), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC. In accoglimento di un'istanza di posticipazione del periodo di revoca, il 28 luglio 2005 l'autorità dipartimentale ha emanato una nuova decisione ordinando il deposito della patente dall'8 settembre al 7 dicembre 2005.

                                  D.   Con giudizio 12 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

                                         Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del decreto di accusa pronunciato dal Ministero pubblico. Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che previo annullamento della risoluzione impugnata il periodo di revoca venga stabilito in un mese.

                                         Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, ribadendo che per ragioni di equità e giustizia l'infrazione addebitatagli dovrebbe essere qualificata come di tipo medio grave secondo la scala prevista dal nuovo diritto. Il reato, soggiunge, è stato infatti commesso in circostanze estremamente favorevoli, per cui sarebbe ingiusto farlo ricadere in quelli di cui all'art. 16c nLCStr per un solo km/h di superamento della soglia di media gravità.

                                  F.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Dal profilo della competenza del Tribunale cantonale amministrativo, della legittimazione attiva del ricorrente e della tempestività, il ricorso è senz'altro ricevibile in ordine (art. 10 LALCStr, 43 e 46 PAmm). Resta tuttavia da verificare se la risoluzione 28 luglio 2005 della Sezione della circolazione era un provvedimento impugnabile come ritenuto pacificamente dal Consiglio di Stato.

                                   2.   Con la decisione del 28 luglio 2005 contro la quale RI 1 si è aggravato davanti al Consiglio di Stato il 26 agosto seguente, la Sezione della circolazione si è limitata a posticipare di 30 giorni l'inizio della revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi che aveva stabilito nella sua pregressa risoluzione del 7 luglio 2005. La seconda decisione, per rapporto alla prima, è sostanzialmente di mera natura confermativa e non contiene alcun ulteriore aggravio a carico dell'interessato.

Per costante giurisprudenza, i gravami inoltrati contro provvedimenti che si limitano a confermare precedenti risoluzioni rimaste inimpugnate vanno respinti siccome inammissibili. Ammettere il contrario significherebbe rendere illusoria la disciplina dei termini di ricorso, pregiudicando senza ragionevole motivo la sicurezza del diritto (RDAT I-1998 n. 40).

Il ricorso 26 agosto 2005 di RI 1 era dunque irricevibile siccome chiaramente rivolto contro una misura che si limitava a ribadire la revoca di tre mesi disposta nei suoi confronti il 7 luglio 2005. Quand'anche fosse stato correttamente indirizzato avverso quest'ultima decisione, l'atto sarebbe risultato comunque inammissibile in quanto tardivo malgrado il beneficio delle ferie giudiziarie sancite dall'art. 13 PAmm.

Il gravame del ricorrente andrebbe respinto già solo per questo motivo. Esso si avvera in ogni modo infondato anche nel merito per le ragioni seguenti.

                                   3.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, mediograve o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1). Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 2 aprile 2005, la fattispecie andava esaminata alla luce del nuovo diritto, come rettamente accertato dal Consiglio di Stato.

                                         3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

                                         La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

                                         3.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in autostrada di 30-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr. Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Un eccesso di velocità di più o meno 1 km/h ha sempre potuto avere dunque conseguenze ben diverse per il responsabile, sia in ambito penale (applicazione dell'art. 90 cifra 1 o 2 LCStr) che amministrativo.

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 30 km/h stabiliti dal Tribunale federale. Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 35 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli. Così ha voluto il legislatore, a dispetto delle critiche di iniquità ed ingiustizia sollevate dall'insorgente.

                                         3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 2 aprile 2005 RI 1 ha superato di 36 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 120 km/h consentita sulla A2 in territorio di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Le circostanze favorevoli in cui sarebbe stata realizzata l'infrazione non hanno alcuna rilevanza, data l'entità dell'eccesso compiuto.

                                         Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso autore.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                    4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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