Incarto n. 52.2005.344
Lugano 27 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 6'000.–;
vista la risposta 3 novembre 2005 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 17 dicembre 2004 l'Ufficio lavori sussidiati e appalti ha ordinato a RI 1 di sospendere i lavori di impresario costruttore sul fondo n. 452 di __________, ritenuto che il ricorrente non era iscritto nell'apposito albo delle imprese (art. 3 LEPIC) e che i costi preventivabili delle opere in esecuzione superavano verosimilmente il valore soglia di fr. 30'000.– previsto dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC;
che il 22 dicembre 2004 la CV-LEPIC ha aperto nei suoi confronti una procedura di contravvenzione;
che, ciononostante, il ricorrente ha continuato ad operare sul cantiere, rendendo più volte necessario l'intervento della gendarmeria di __________;
che, per questi fatti, con risoluzione 28 settembre 2005 la CV-LEPIC gli ha inflitto una multa di fr. 6'000.–;
che RI 1 ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullata;
che il ricorrente sostiene che dall'inizio della sua attività professionale, avviata nel 1979, non gli è stata inflitta alcuna multa in virtù della LEPIC; nel frattempo egli avrebbe inoltre provveduto ad iscrivere la RI 1 nell'albo delle imprese;
che all'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, con argomenti che verranno semmai ripresi nel seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3 LEPIC; RL 7.1.5.3), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che esso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 2 LEPIC l'esercizio della professione di impresario costruttore nel cantone Ticino è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente;
che sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC);
che l'esecuzione a titolo professionale di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze del ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti non soggiace invece al campo di applicazione della legge (cpv. 2);
che sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.– (cpv. 3);
che la violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.– o la radiazione dall'albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC);
che la pena dev'essere adeguata alla colpa dell'autore materiale dell’infrazione, alla sua condizione personale ed alla gravità oggettiva dell’infrazione commessa;
che al momento dei fatti RI 1 non era iscritto nell'apposito albo delle imprese;
che egli riconosce di aver eseguito lavori di impresario costruttore sul mapp. 452 di __________ i cui costi complessivi avrebbero presumibilmente superato i fr. 30'000.–;
che il suo atteggiamento va dunque sanzionato (art. 16 LEPIC), avendo egli violato l'art. 4 LEPIC;
che la colpa imputabile al ricorrente è senz'altro rilevante, ritenuto che quale impresario attivo nel settore edilizio sin dal 1979 egli doveva senz'altro sapere che soltanto le imprese iscritte all'albo sono abilitate ad eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura;
che, nonostante l'esplicito ordine di sospendere i lavori e l'avvio della procedura di contravvenzione nei suoi confronti, egli è stato inoltre più volte sorpreso ad operare sul cantiere, rendendo necessario l'intervento della polizia comunale;
che l'infrazione commessa non è certamente trascurabile, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori inizialmente commissionati al ricorrente dal proprietario del fondo in questione (fr. 150'000.–; cfr. formulario inchiesta cantiere, agli atti) supera di cinque volte il valore soglia previsto dalla legge;
che questo tribunale ritiene tuttavia eccessiva la multa di fr. 6'000.– inflitta al ricorrente;
che una multa di fr. 3000.– appare meglio commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;
che, stante quanto precede, il ricorso va dunque parzialmente accolto;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 4, 16, 17 LEPIC; 18, 28, 43, 46, PAmm;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la multa inflitta a RI 1 è ridotta a fr. 3'000.–.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario