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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.11.2005 52.2005.323

15 novembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,433 mots·~7 min·5

Résumé

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di opere da impresario costruttore relative alla costruzione di un rifugio

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.323  

Lugano 15 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 ottobre 2005 della

RI 1 patr. da: PA 1  

contro  

il bando del concorso 16 settembre 2005 indetto dal municipio di Taverne-Torricella per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore relative alla costruzione del rifugio PCi in zona Traversee a Taverne;

vista la risposta 13 ottobre del municipio di Taverne-Torricella;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 16 settembre 2005 il municipio di Taverne-Torricella ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare fra l'altro le opere da impresario costruttore relative alla costruzione del rifugio PCi in località Traversee a Taverne (FU 74/2005 pag. 6231).

Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

      minor costo                                       60%

      referenze per lavori analoghi          30%

      apprendisti                                       10%

Il capitolato precisava inoltre che le offerte sarebbero state valutate in base ai criteri d'aggiudicazione come segue:

      minor costo:

                 minor offerente                       nota 6

                 minor offerente + 50%           nota 1

      referenze per lavori analoghi

opere con importo superiore a 300'000.- fr. eseguite negli ultimi 5 anni

10 opere                           nota 6

  8 opere                           nota 5

  6 opere                           nota 4

  4 opere                           nota 3

  2 opere                           nota 2

  1 opera                           nota 1

      apprendisti   

      valutazione secondo tabella elaborata dal Cantone

                                  B.   Contro il predetto bando di concorso la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente, costituita nel 2003, contesta, in buona sostanza, il criterio delle referenze, giudicandolo troppo penalizzante per le imprese di recente costituzione. Il peso attribuitogli sarebbe eccessivo e lederebbe la libertà di commercio, la libertà contrattuale e la parità di trattamento.

                                  C.   Il municipio contesta le tesi dell'insorgente, rilevando di aver voluto evitare che le imprese di recente costituzione facciano le loro esperienze a spese del contribuente.

Considerato,                   in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto attiva come impresa di costruzione, alla ricorrente va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il bando di concorso (art. 43 PAmm).  

Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro un provvedimento impugnabile, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv. 2).

Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).

Nella misura in cui è espressione della latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta.

Analoga latitudine di giudizio va riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb).

2.2. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Esse forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. La giurisprudenza e la prassi, scostandosi dalla dottrina, ammettono comunque la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione di natura qualitativa (STA 9.1.2004 in re C.; AGVE 1999, 329 e rimandi);

Di regola, le referenze per opere edilizie sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti). Alle referenze, specialmente quando la prestazione messa a concorso non presuppone particolari capacità tecniche od intellettuali, non va attribuito un peso eccessivo, tale da precludere l'accesso al mercato alle nuove ditte (STA 16.11. 2004 in re R.).

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, il committente ha anzitutto subordinato l'ammissibilità delle referenze ad un limite temporale di cinque anni. Il limite, giustificato dalla necessità di escludere referenze troppo vecchie, incapaci di fornire informazioni attendibili sulle attitudini del concorrente e quindi sulla bontà dell'offerta, non è per nulla eccessivo. Si tratta in effetti di un orizzonte temporale ragionevolmente commisurato alla normale evoluzione del progresso tecnologico e delle strutture di un'impresa di costruzione.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, la limitazione non è affatto discriminatoria. Essa non scaturisce in particolare da un recondito intento di ostacolare senza valida ragione l'accesso al mercato alle ditte di più recente costituzione, ma dalla giustificata preoccupazione di aggiudicare la commessa ad imprese che dal profilo dell'esperienza offrono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad un'impeccabile esecuzione dei lavori.

3.2. La seconda limitazione posta dal committente riguarda il valore delle referenze ammissibili. Il limite di fr. 300'000.-, corrispondente più o meno al costo preventivato per le opere da impresario costruttore necessarie alla costruzione del rifugio, è sicuramente alto. Specie se si considera che la costruzione di un rifugio PCi come quello in discussione non pone problemi di carattere tecnico sostanzialmente diversi da quelli usualmente posti dalle altre opere in calcestruzzo realizzate nell'ambito dell'edilizia civile. Nemmeno il committente ha messo in risalto l'esistenza di particolari difficoltà insite nella commessa in esame.

Nella misura in cui per lavori analoghi, ammissibili come referenza, non si intendono soltanto i rifugi PCi, ma anche altre opere edilizie purché in calcestruzzo, nemmeno questo limite appare tuttavia inadeguato. Se gli si attribuisce questo significato, anch'esso appare sostenibile. La limitazione della concorrenza che ingenera a scapito delle ditte di recente costituzione risulta in effetti giustificata da sufficienti ragioni oggettive.

3.3. Controversa è infine l'assegnazione alle referenze di un peso (30%), pari alla metà di quello attribuito al prezzo (60%).

L'importanza attribuita alle referenze è sicuramente elevata, spe-cie se si considera, da un lato, che l'opera oggetto della commessa non pone problemi tecnici di particolare rilievo e, dall'altro, che le scale di valutazione relative al prezzo ed alle referenze portano ad assegnare ad una singola referenza un valore pari al 5% del minor prezzo.

L'attribuzione ad una singola referenza di un peso, che per un valore della commessa di circa fr. 300'000.- può essere valutato attorno ai 15'000.- fr., non appare tuttavia manifestamente insostenibile. Tanto meno vi si può ravvisare una discriminazione contraria ai principi sanciti dagli art. 3 e 5 cpv. 1 LMI. La controversa determinazione non tocca in effetti soltanto le ditte di recente costituzione, ma tutte le imprese partecipanti alla gara.

Anche se per certi aspetti può apparire scarsamente meditata dal profilo dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (art. 1 lett. d LCPubb), non vi si può ancora ravvisare una violazione del diritto sotto il profilo di un abuso della libertà di giudizio che la legge riconosce al committente in ordine alla definizione del peso che intende assegnare ai singoli criteri d'aggiudicazione. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che il comune beneficia al riguardo di un'autonomia costituzionalmente tutelata.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va di conseguenza respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della RI 1

                                      3.   Intimazione a:

    ; .

terzi implicati

  CO 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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