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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2005 52.2005.30

2 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,372 mots·~7 min·3

Résumé

multa per violazione dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.30  

Lugano 2 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2005 dell'

avv. RI 1RI 1  

contro  

la decisione 11 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 98) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 ottobre 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha inflitto una multa per violazione dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale;

viste le risposte:

-    14 febbraio 2005 del Consiglio di Stato;

-    23 marzo 2005 del municipio di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 27 agosto 2004 il municipio di CO 1 ha notificato al ricorrente, avv. RI 1, un rapporto di contravvenzione fondato sulla LOC, con il quale gli ha addebitato di aver violato gli art. 4, 5 e 6 dell'ordinanza concernente la regolamentazione della zona pedonale (OZP), per aver lasciato sostare la sua Porsche in via N__________, il 15 agosto 2004 dalle 1440 alle 1610, per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione di tipo B che gli aveva rilasciato (sosta continua in luogo di carico e scarico);

che, preso atto delle osservazioni inoltrate dall'avv. RI 1, il 4 ottobre 2004 il municipio gli ha inflitto una multa di fr. 100.- per i fatti addebitatigli con il rapporto di contravvenzione;

che con risoluzione 11 gennaio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal ricorrente;

che il Governo ha anzitutto ritenuto che l'avv. RI 1, in quanto titolare di un'autorizzazione per circolare nella zona pedonale, soggiacesse alla procedura di contravvenzione retta dall'art. 145 LOC; quella disciplinata dalla legislazione sulla circolazione stradale sarebbe a suo giudizio applicabile soltanto a chi circola all'interno della zona pedonale senza essere in possesso di alcuna autorizzazione; nel merito, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il perfezionamento dell'infrazione da parte del ricorrente fosse adeguatamente comprovato;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza, contestando anzitutto l'applicabilità della procedura di contravvenzione retta dall'art. 145 LOC;

che, a suo giudizio, il perseguimento dell'infrazione addebitatagli sarebbe regolato in modo esaustivo dalla legislazione sulla circolazione stradale; sarebbe inconcepibile che la medesima infrazione sia sanzionata in base a due ordinamenti penali diversi a seconda del fatto che l'autore sia in possesso o meno dell'au-torizzazione;

che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;

che il municipio si oppone a sua volta all'accoglimento del ricorso contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui di seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 LOC; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che l'OZP, fondata sul regolamento sui beni comunali (RBM), disciplina l'uso della zona pedonale istituita nel nucleo di L__________; dopo aver definito l'oggetto e le basi legali (capitolo I, art. 1 - 2), l'ordinanza regola la circolazione veicolare (capitolo II, art. 3 - 6), le agevolazioni di parcheggio (capitolo III, art. 7 - 9), gli aspetti estetici (capitolo IV, art. 10 - 11 OZP) e quelli comuni alle varie fattispecie (capitolo V, art. 12 - 20);

che, giusta l'art. 3 cpv 1 OZP, la zona pedonale è riservata ai pedoni; la circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli;

che deroghe (autorizzazioni) alla vigente segnaletica - soggiunge l'art. 4 OZP - possono venir eccezionalmente concesse (cpv. 1) ai residenti per veicoli a motore il cui detentore può dimostrare (...) che legalmente risiede nella zona chiusa al traffico, per recarsi presso l'abitazione ad effettuare operazioni di carico e scarico (cpv. 2 lett. b);

che gli effetti, ovvero i limiti dell'autorizzazione in deroga sono disciplinati dall'art. 5 OZP, che permette al beneficiario di transitare, rispettivamente di sostare, per il periodo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico nella zona pedonale (art. 5 cpv. 1 OZP), ossia per procedere a spostamenti di merce che per volume, peso o quantità necessitano forzatamente di un veicolo a motore (art. 6 cpv. 1 OZP);

che le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona pedonale sono punite dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr (art. 18 cpv. 1 OZP); le (altre) infrazioni all'OZP sono invece punite dal municipio con la multa secondo la procedura retta dall'art. 145 LOC o con la revoca dell'autorizzazione (art. 18 cpv. 2 e 3 OZP);

che la via N__________ e l'attigua piazza B__________ sono definite zona pedonale, ovvero zona nella quale l'art. 22c OSStr ammette soltanto eccezionalmente un traffico limitato di veicoli (cpv. 1) e permette il parcheggio soltanto nei luoghi designati da segnali o da demarcazioni (cpv. 2);

che gli accessi a questa zona pedonale sono contrassegnati dal relativo segnale (2.59.3 dell'allegato 2 all'OSStr), abbinato ad una tavola complementare recante l'indicazione eccezioni: - con autorizzazione scritta, - fornitori con autoveicoli leggeri (...);

che ai fini del giudizio occorre anzitutto stabilire se il presunto conducente di un veicolo autorizzato a circolare nella zona pedonale in virtù di un'autorizzazione rilasciata al suo detentore siccome residente, che lascia stazionare il mezzo per un tempo più lungo di quello necessario ad un'operazione di carico e scarico commetta un'infrazione alla segnaletica esposta punibile dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr (art. 18 cpv. 1 OZP) o incorra invece in un'altra infrazione dell'OZP punibile da parte del municipio con la multa secondo la procedura retta dall'art. 145 LOC;

che, come giustamente annota il Consiglio di Stato, chi circola all'interno della zona pedonale senza essere in possesso della necessaria autorizzazione commette un'infrazione alla segnaletica esposta; non v'è dubbio, in particolare, che disattenda il segnale di zona pedonale 2.59.3 di cui all'allegato 2 all'OSStr;

che anche il conducente che circola all'interno della zona pedonale senza attenersi ai limiti dell'autorizzazione rilasciatagli a titolo eccezionale si rende tuttavia autore di un'infrazione della segnaletica esposta; nella misura ne travalica i limiti, il suo modo di circolare non è invero giustificato dall'autorizzazione;

che, analogamente, il conducente munito di autorizzazione in quanto residente, che lascia stazionare il veicolo nella zona pedonale, al di fuori di uno stallo appositamente designato, per un tempo strettamente necessario per un'operazione di carico e scarico infrange il segnale di zona pedonale 2.59.3 di cui all'allegato 2 all'OSStr;

che nella misura in cui dura più del tempo strettamente necessario per un'operazione di carico e scarico, lo stazionamento assume in effetti le connotazioni di un parcheggio;

che, siccome effettuato al di fuori di un luogo appositamente previsto, il parcheggio viola il segnale di zona pedonale, che non si riduce a limitare la circolazione all'interno della zona pedonale, ma vieta anche di parcheggiare al di fuori dei luoghi designati da segnali o da demarcazioni (cfr. art. 22c cpv. 2 OSStr);

che, in quanto configurabile come un'infrazione alla segnaletica esposta, il reato addebitato all'avv. RI 1 doveva pertanto essere perseguito dagli organi di polizia a norma dell'art. 90 LCStr e della relativa legislazione d'applicazione (art. 18 cpv. 1 OZP);

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la multa inflitta al ricorrente dal municipio secondo la procedura retta dall'art. 145 LOC ed il giudizio governativo che - a torto - la conferma;

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili, poiché il ricorrente si è difeso da solo, senza far capo al patrocinio di un avvocato iscritto nel registro degli avvocati.

Per questi motivi,

visti gli art. 145, 148 LOC; 90 LCStr; 22c OSStr; 4, 5, 6, 18 OZP di L__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione 11 gennaio 2005 del Consiglio di Stato (n. 98);

1.2.   la decisione 4 ottobre 2004 del municipio di CO 1, che infligge al ricorrente una multa di fr. 100.-.

2.Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

      Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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