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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.06.2005 52.2005.3

14 juin 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,452 mots·~12 min·3

Résumé

licenza per la posa di un impianto di telefonia mobile in zona edificabile

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.3 52.2005.6  

Lugano 14 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso (a) 4 gennaio 2005 e (b) 12 giugno 2005 di

(a)   (b)

RI 1   CO 3, , RI 2 , RI 3 , RI 4 , RI 5 , RI 6 , tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 7 dicembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5534) che annulla la decisione 9 agosto 2004 con cui il municipio di M__________ ha negato alla CO 1 la licenza edilizia per installare un impianto per la telefonia mobile sul tetto dello stabile d'appartamenti che sorge sulla part. 1711 RF M__________;

viste le risposte:

-    20 gennaio 2005 di CO 1;

-    25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato;

-    18 gennaio 2005 del Dipartimento del territorio;

ad entrambi i ricorsi;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'8 marzo 2004 la CO 1 ha chiesto al municipio di M__________ il permesso di installare un impianto per la telefonia mobile GSM/UMTS sul tetto dello stabile d'appartamenti situato al numero 117 di via san G__________ (part. 1711) nella zona residenziale R5. L'impianto si compone essenzialmente di due pali, alti m 2.50, eretti negli angoli sudest e nordest dell'immobile e destinati a sostenere le antenne vere e proprie, nonché di due cassoni, alti m 1.64, lunghi m 1.30 e larghi m 0.94, addossati alla torretta dell'ascensore e dell'accesso al tetto.

                                         Alla domanda di costruzione si sono opposti numerosi vicini, fra cui i ricorrenti CO 3, che hanno contestato l'impianto dal profilo della sua conformità con le NAPR, rispettivamente delle immissioni prodotte.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 9 agosto 2004 il municipio si è rifiutato di rilasciare la licenza richiesta, reputando l'impianto lesivo dell'altezza massima prescritta dalle norme di zona (m 20.00) e dell'art. 21 NAPR, che disciplina i corpi tecnici sui tetti degli edifici. Non trattandosi di un impianto funzionalmente connesso allo stabile sottostante, la licenza andrebbe negata.

                                  B.   Con giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa inoltrata contro di esso dalla CO 1.

                                         Il Governo ha ritenuto che l'intervento, conforme alla destinazione della zona e alle prescrizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RNI), rispettasse anche l'art. 21 NAPR, che limita l'altezza dei corpi tecnici a m 2.50 e la superficie occupata da questi manufatti al 10% di quella del tetto. Non esigendo l'art. 21 NAPR che il corpo tecnico serva all'edificio sottostante, l'impianto potrebbe essere autorizzato siccome rientrante nei limiti di altezza e di superficie occupata fissati da tale norma.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti ed il comune di Minusio si aggravano dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente ripristino della decisione di diniego della licenza.

Con analoghi argomenti, gli insorgenti contestano le tesi del Consiglio di Stato, sottolineando in particolare come l'art. 21 NAPR presupponga l'esistenza di un rapporto di subordinazione funzionale tra il corpo tecnico ed il sottostante edificio. Scostandosi dall'interpretazione data dal municipio alla norma in questione il Consiglio di Stato avrebbe violato l'autonomia comunale.

Lo stabile, allegano ancora, supera già attualmente l'altezza massima consentita. Autorizzando l'installazione dell'impianto il contrasto con il diritto vigente verrebbe aggravato.

Considerata la vicinanza della casa per anziani Rea e della scuola media, disatteso sarebbe anche l'art. 5 RORNI, che raccomanda di evitare la posa di simili impianti nelle zone residenziali o in prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili. Nella misura in cui concerne la tecnologia UMTS, destinata anche alla diffusione di servizi d'intrattenimento, l'impianto non costituirebbe infine un'infrastruttura di servizio conforme alla funzione residenziale semi-intensiva della zona.

                                  D.   All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene la CO 1, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti, con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune e degli altri ricorrenti, abitanti nella zona d'influenza dell'impianto e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm e 21 cpv. 2 LE). I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine.

Fondandosi sugli stessi fatti le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dai ricorrenti (sopralluogo, testi) non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, poiché la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione ed è sufficientemente nota a questo tribunale.

                                   2.   2.1. In materia di polizia delle costruzioni il comune fruisce di un'autonomia costituzionalmente protetta (art. 50 cpv. 1 Cost. fed.; 16 cpv. 2 Cost. cant.; RDAT 1994 II n. 48; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 37 LALPT, n. 357).

Il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (art. 56 PAmm). Nell'interpretazione e nell'applicazione di norme del diritto comunale, esso deve tuttavia rispettare la sfera di autonomia che distingue il comune da un'istanza gerarchicamente subordinata. In quest'ambito, deve in particolare intervenire con il dovuto riserbo, limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in quanto sprovviste di valide ragioni o altrimenti lesive dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso alla norma applicata appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 116 Ia 54 seg.; 96 I 369 seg. consid. 4; RDAT 1996 I n. 14 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm n. 3).

2.2. Giusta l'art. 21 NAPR di M__________, i corpi tecnici (quali cabine, lift, ventilazione, ecc.) possono superare di m 2.50 al massimo l'altezza della gronda e occupare al massimo un'area pari al 10% della superficie della soletta di copertura o della proiezione orizzontale del tetto, escluse le sporgenze di gronda.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma non esiga esplicitamente che i corpi tecnici costituiscano un accessorio della costruzione principale. Ne ha quindi dedotto che l'impianto in discussione, assimilabile ad un corpo tecnico, potesse essere autorizzato siccome rientrante nei limiti degli ingombri verticali ed orizzontali prescritti. Implicitamente, ha quindi contraddetto l'interpretazione data dal municipio a tale norma, laddove quest'ultimo considera corpi tecnici soltanto le strutture funzionalmente connesse all'edificio sottostante. Da questo profilo, il giudizio impugnato non regge alla critica dei ricorrenti, poiché la tesi del municipio di considerare corpi tecnici soltanto i manufatti e gli impianti destinati a servire l'edificio principale non appare affatto insostenibile.

La conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di Stato va nondimeno confermata, poiché il controverso impianto appare comunque conforme al diritto anche se gli si nega la qualifica di corpo tecnico.

                                   3.   3.1. Le norme che limitano l'altezza delle costruzioni sono volte a definirne gli ingombri verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 30.5.2005 in re Pax; BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).

3.2. L'art. 21 NAPR di M__________, recante il titolo marginale altezza dei corpi tecnici, è inserita nel capitolo II. delle norme, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Il suo scopo è unicamente quello di limitare l'altezza e l'ingombro orizzontale dei corpi tecnici, ovvero dei manufatti e degli impianti che rendono funzionale lo stabile sottostante. Da questa finalità non è tuttavia lecito dedurre che la norma sia volta ad ammettere esclusivamente i corpi tecnici, escludendo qualsiasi altra installazione che non sia connessa all'edificio su cui insiste. A differenza di norme analoghe di PR di altri comuni (p. es. art. 21 cpv. 3 NAPR di Mendrisio), nella controversa disposizione non è ravvisabile nemmeno una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico, volta a bandire dai tetti qualsiasi altra installazione che non sia funzionalmente connessa all'immobile sottostante.

In mancanza di contrarie disposizioni, dal profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici vanno dunque ammessi anche impianti estranei almeno fintanto che non determinano ingombri superiori a quelli prescritti per i corpi tecnici.

3.3. Nel caso concreto, l'impianto che la resistente intende installare sul tetto dello stabile situato al numero civico 117 di via san Gottardo, si compone di due pali alti m 2.50, destinati a sorreggere 4 minuscole antenne, che verrebbero collocati negli angoli sudest e nordest dell'edificio, nonché di due box alti m 1.61, con base 0.94 x 1.30, che verrebbero addossati alla torretta dell'ascensore.

Tanto dal profilo delle altezze, quanto dal profilo dell'occupazione orizzontale, le singole componenti dell'impianto rientrano nei limiti fissati dall'art. 21 NAPR. L'esile asticella che, stando ai piani, sembra oltrepassare l'altezza di m 2.50 dei pali di sostegno delle antenne, è del tutto irrilevante dal profilo degli ingombri.

La superficie occupata dai due box e dalle antenne vere e proprie (< 3 mq), aggiunta a quella della torretta dell'ascensore (16 mq) e dei due comignoli (1.5 mq), non supera d'altro canto il limite del 10% della superficie del tetto (ca. 250 mq).

Nulla osta dunque, dal profilo dell'art. 21 NAPR, al rilascio della controversa licenza.

4.4.1. A norma dell'art. 39 cpv. 1 RLE, edifici e impianti esistenti in contrasto col nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

La norma permette anche trasformazioni di una certa importanza travalicanti i limiti ammissibili in base alla garanzia della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite (RDAT 1994 II n. 46). Per stabilire i limiti degli interventi ammissibili, occorre considerare le finalità delle norme applicabili, la natura del contrasto esistente, l'entità dell'intervento e le conseguenze che ne derivano, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati posti a confronto. Inammissibili sono soprattutto quegli interventi che aggravano i momenti di contrasto con il nuovo diritto o che incidono sull'aspetto esterno della costruzione, alterandone l'identità in misura significativa (Scolari, op. cit., ad art. 70 LALPT n. 516).

4.2. Nella zona R5 l'altezza degli edifici è limitata a m 16.50 (art. 36 cpv. 1 lett. c NAPR). La facciata sud dello stabile su cui verrebbe installato l'impianto è alta 20 m. L'edificio, realizzato prima dell'entrata in vigore dell'attuale PR, è dunque una costruzione esistente in contrasto con il nuovo diritto, segnatamente con l'altezza massima degli edifici.

L'intervento in discussione non rientra nei lavori di manutenzione o di riparazione. Non è tuttavia nemmeno una trasformazione sostanziale. Tanto dal profilo qualitativo, quanto dal profilo quantitativo non sovverte infatti l'identità dell'immobile. È dunque una trasformazione più importante, ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 RLE, che come tale può essere autorizzata, sia perché il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini, sia perché non aggrava i momenti di contrasto con il diritto in vigore. L'altezza dell'edificio, misurata in corrispondenza delle facciate, resta infatti invariata. Vero è che aumentano leggermente gli ingombri sul tetto. Ma gli ingombri dei corpi tecnici esistenti sono del tutto conformi all'art. 21 NAPR. Non v'è dunque alcun aggravamento dei momenti di contrasto con il nuovo diritto.

                                   5.   Giusta l'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ordi-nanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI), occorre per quanto possibile evitare di installare impianti di telefonia mobile nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati). La norma ha valore di semplice raccomandazione. Non permette in particolare di subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla dimostrazione che l'antenna risponde ad un pubblico interesse o che è necessaria per lo sviluppo della rete. Le limitazioni di natura ambientale sono stabilite esclusivamente dalla legislazione federale (LPAmb; ORNI), che non lascia spazio ai cantoni per introdurre ulteriori vincoli.

Vanno quindi disattese le ulteriori, generiche contestazioni che gli insorgenti sollevano con riferimento alla vicinanza del centro scolastico o della casa per anziani, alla natura prevalentemente residenziale della zona ed alle particolari caratteristiche delle prestazioni fornite dalla rete UMTS.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque respinti.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti ad eccezione del comune, che non è intervenuto in difesa di suoi interessi particolari. Le ripetibili sono invece suddivise fra i ricorrenti secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 39 RLE; 21, 36 NAPR di M__________; 5 RORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti sub b) in solido.

                                   3.   Le ripetibili di fr. 2'000.- sono suddivise in parti uguali fra il comune (fr. 1'000.-) e gli altri ricorrenti (fr. 1'000.-).

                                      3.   Intimazione a:

    patr. da:; ;   patr. da:; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3 3 patrocinato da: PA 2 4. CO 4 4 rappr. da: RA 1 5. CO 5 6. CO 6    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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