Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.2005 52.2005.284

21 octobre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,123 mots·~11 min·2

Résumé

Ripristino di un permesso di domicilio

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.284  

Lugano 21 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 settembre 2005 di

RI 1 patrocinato dall' PA 1  

contro  

la risoluzione 17 agosto 2005 (n. 3902) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 giugno 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di ripristino di un permesso di domicilio;

viste le risposte:

-      9 settembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni;

-    13 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) RI 1 (1957), cittadino dell'allora Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (ora: dell'Unione di Serbia e Montenegro), è entrato la prima volta in Svizzera nel 1987 come stagionale. Ottenuto un permesso di dimora nel 1990, egli è stato in seguito raggiunto nel nostro paese dalla moglie N__________ (1961) e dalla figlia D__________ (1980). Nel 1997, tutti i membri della famiglia RI 1 sono stati posti al beneficio di un'autorizzazione di domicilio.

Il 30 luglio 2001, RI 1 ha notificato alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la propria partenza definitiva alla volta del suo paese d’origine, dove si è trasferito una decina di giorni più tardi.

Il 22 settembre 2003, il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza promossa il 21 febbraio 2002 da N__________ volta a ottenere l'autorizzazione a vivere separata dal marito.

b) Interrogato il 20 ottobre 2003 dalla Polizia cantonale in merito al suo soggiorno in Svizzera, l'interessato ha dichiarato di essere rientrato nel nostro paese il 27 gennaio 2002, di vivere separato dalla moglie e di essere tornato nel suo paese d'origine quattro volte restandoci un mese ogni volta. Il 9 novembre 2003 egli ha dovuto lasciare il nostro paese.

Il 26 novembre 2003, il dipartimento ha respinto la domanda presentata dall'Osteria__________ di __________ volta a ottenere il rilascio di un permesso di lavoro in favore di RI 1 per impiegarlo come aiuto cuoco, rilevando che egli aveva soggiornato illegalmente nel nostro cantone dal 27 gennaio 2002 al 9 novembre 2003 e pure svolto attività abusiva durante un mese.

c) Con decisione 1° settembre 2004, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 12 ottobre successivo, l’Ufficio della manodopera estera ha respinto la domanda della __________ Sagl di __________ volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 1 per impiegarlo come manovale. Con sentenza del 9 dicembre 2004, questo tribunale ha dichiarato irricevibile, in quanto incompetente a statuire sulla vertenza, il gravame inoltrato dal qui ricorrente contro la predetta risoluzione governativa.

                                  B.   a) Il 25 aprile 2005 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Belgrado, l'autorizzazione a entrare nel nostro Paese e il ripristino del suo permesso di domicilio. Ha pure posto in evidenza che nel cantone Ticino vi ha risieduto durante 17 anni e vi vivono sua moglie e sua figlia.

b) Il 27 giugno 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda, rilevando che il permesso di domicilio dell'interessato ha perso inesorabilmente di validità con la sua partenza per l'estero e che non erano date le premesse per l'ottenimento dello stesso nell'ambito del ricongiungimento familiare, dal momento che egli stesso aveva deciso di vivere separato dalla propria famiglia.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4 e 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Dopo avere richiamato gli incarti relativi alla procedura di separazione e alla situazione debitoria dell'interessato, l'Esecutivo cantonale ha ribadito i motivi addotti dal dipartimento ponendo inoltre in evidenza che il ricorrente ha aperte diverse procedure esecutive, ha a carico alcuni attestati di carenza beni e ha interessato durante il suo precedente soggiorno le autorità amministrative e penali, segnatamente in materia di circolazione stradale.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino del suo permesso di domicilio.

In primo luogo lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito, dolendosi del fatto che il Governo gli avrebbe trasmesso le risultanze degli accertamenti esperiti in merito alla sua situazione debitoria e matrimoniale poco prima dell'emanazione della decisione senza permettergli di determinarsi al riguardo.

Sostiene in seguito di essersi assentato dalla Svizzera durante meno di sei mesi e che pertanto la sua autorizzazione di domicilio non avrebbe perso di validità. Ritiene in ogni caso di avere diritto a siffatto permesso per avere vissuto durante cinque anni insieme alla moglie domiciliata nel nostro paese come prevede l'art. 17 LDDS.

Non esclude comunque di ricomporre la comunione coniugale, adducendo che un'audizione di sua moglie non farebbe altro che confermare quanto sostiene.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325).

Ritenuto quindi che il ricorrente chiede di accertare la validità della sua autorizzazione di domicilio ottenuta nel 1997, in altre parole se siffatto permesso non è decaduto, anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data (cfr. Rep 120/1987 170).

Se il suo permesso possa essere ripristinato è una questione di merito, non di ricevibilità.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come si vedrà in seguito (consid. 3), non è infatti necessario procedere all'audizione della moglie del ricorrente per verificare se ella intende tornare a vivere insieme al marito, in quanto non appare atta a procurare al tribunale ulteriori elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

                                   2.   2.1. Il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi; questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS).

La notifica della partenza è valida solo se dettata dall'intenzione di rinunciare al domicilio. In altre parole, al fine di evitare equivoci, essa deve essere effettuata senza riserve (cfr. STF non pubblicato del 22 gennaio 2001 nella causa M.A.D.B., 2A.357/200; Rep 120/1987 171). In questo caso, solo una notifica della partenza accompagnata da una domanda di mantenimento del permesso non implica la fine del permesso di domicilio (v. "Istruzioni LDDS", n. 335, emanate dall'IMES, ora UFM: stato gennaio 2004).

2.2. In concreto il 30 luglio 2001 RI 1 ha notificato al Dipartimento delle istituzioni la propria partenza definitiva alla volta di R__________ (ex Iugoslavia), dove si è trasferito il 10 agosto successivo, sottoscrivendo la seguente dichiarazione espressamente prevista per gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio che lasciano definitivamente la Svizzera:

"Il/la sottoscritto/a attesta d'essere stato/a informato/a che con la notifica della partenza per l'estero il suo permesso ha perso ogni validità, conformemente all'articolo 9 cpv. 1 lett. c) e cpv. 3 lett. c) della Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26.3.1931/18.10.48.

Dichiara inoltre, nella sua qualità di titolare di un permesso di domicilio, d'essere stato/a informato/a sulla procedura vigente per la presentazione di una domanda tendente ad ottenere il permesso di assenza dalla Svizzera".

Invano egli tenta ora di mettere in discussione tale dichiarazione, sostenendo che sarebbe viziata di errore. Il ricorrente è persona adulta. Non è quindi uno sprovveduto. La dichiarazione è chiara e non lascia spazio a dubbi sulle sue intenzioni di lasciare definitivamente il territorio elvetico. In altre parole, egli sapeva esattamente a cosa andava incontro al momento di firmarla.

Visto che ha dichiarato di lasciare definitivamente il nostro paese, non permette quindi di giungere a conclusioni a lui più favorevoli il fatto che egli sostenga di essere rientrato stabilmente in Svizzera già nel gennaio del 2002 e di non avere pertanto risieduto all'estero per più di sei mesi. Tanto più, e nemmeno l'insorgente lo pretende, che al momento della sua partenza per l'estero egli non ha presentato una domanda tendente ad ottenere un permesso di assenza dalla Svizzera.

Di conseguenza, il permesso di domicilio di RI 1 ha perso inesorabilmente di validità nel 2001 ed egli non può chiederne ora il ripristino invocando l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.

                                   3.   Il ricorrente sostiene di avere in ogni caso diritto a conservare il permesso per avere vissuto durante cinque anni insieme a sua moglie titolare di un'autorizzazione di domicilio in Svizzera.

L'art. 17 cpv. 2 LDDS prevede in effetti che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme e che dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anch'esso ha diritto al permesso di domicilio.

Sennonché il permesso di domicilio che l'insorgente aveva ottenuto nel 1997 ha perso di validità nel 2001 con la notifica della sua partenza definitiva per l'estero. Inoltre da allora egli vive separato dalla moglie e dall'inserto di causa non risulta minimamente che i coniugi RI 1 intendano ricomporre la comunione domestica con il rientro dell'interessato in Svizzera.

Su questo aspetto il ricorrente non può pretendere che il tribunale proceda ad esperire un'istruttoria interrogando sua moglie al fine di verificare se ella sia intenzionata a riprendere la vita insieme a lui. Se una riconciliazione appariva reale e sincera, nulla gli impediva di versare senza indugio agli atti una dichiarazione in questo senso della stessa. Giova infatti ricordare che, soprattutto laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita 23 febbraio 1996 in re Carrupt-Pontes consid. 4a).

Di conseguenza, non essendovi più vita coniugale da almeno quattro anni, il ricorrente non potrebbe prevalersi neanche della protezione della vita famigliare garantita dall'art. 8 CEDU. Egli non potrebbe invocare tale disposto nemmeno per ottenere un permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare con la figlia D__________, ritenuto che non si trova in un rapporto di dipendenza con la stessa e non risulta che necessiti delle sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e).

                                   4.   Infine, può rimanere aperta la questione a sapere se il Consiglio di Stato abbia violato il diritto di essere sentito dell'insorgente (art. 29 Cost) per non avergli dato la possibilità pratica di prendere posizione riguardo alle risultanze delle indagini effettuate presso l'Ufficio esecuzioni e la Pretura di Lugano, rispettivamente, in merito alla sua situazione debitoria e ai tempi e ai modi della separazione dalla moglie. Difatti, tali accertamenti sono stati compiuti su aspetti irrilevanti per l'esito del procedimento e come tali erano perfettamente inutili.

In ogni caso il vizio risulterebbe sanato, dal momento che l'insorgente ha potuto prendere posizione su tali risultanze nell'ambito del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale dispone su questo aspetto di pieno potere cognitivo.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 9 cpv. 3 lett. c, 17 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d, 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

    da: avv.  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.284 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.10.2005 52.2005.284 — Swissrulings