Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.06.2006 52.2005.277

2 juin 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,967 mots·~10 min·2

Résumé

Sospensione dell'esame di una domanda di rinnovo del permesso edilizio ai sensi dell'art. 65 LALPT a seguito di uno studio pianificatorio

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.277  

Lugano  2 giugno 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 settembre 2005 del

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione 17 agosto 2005 (n. 3862) del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso presentato dal CO 1 contro la risoluzione 31 marzo 2005 con cui il municipio di Indemini ha sospeso per due anni ai sensi dell'art. 65 LALPT l'esame dell'istanza di rinnovo del permesso edilizio accordato l'11 novembre 2002 al patriziato per la sistemazione __________ (mapp. n. 859 RF di __________);

viste le risposte:

-    13 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    14 settembre 2005 del CO 1;

preso atto della replica 13 ottobre 2005 del comune di Indemini e delle dupliche:

-      18 ottobre 2005 del CO 1;

-      25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato;

-        5 dicembre 2005 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Nel 1998 il RI 1 ha acquistato in località monti __________ (1'154 m.s.m.) una superficie di 20 ettari, comprendente una trentina di edifici rurali abbandonati. Nel giugno 2002 la __________ di Locarno (in seguito: __________) ha allestito su incarico del comune uno studio pianificatorio per la rivalutazione del territorio comunale. Il relativo piano degli interventi prevedeva in particolare di ricavare da alcune cascine del nucleo di Sciaga una stalla, un caseificio, un alloggio per l'alpigiano e alcuni locali per la stagionatura e la conservazione dei prodotti caseari, come pure un ostello di montagna con funzione agrituristica.

                                  B.   Il CO 1, qui resistente, è proprietario del mapp. n. 859 RF di __________, un latifondo di quasi 700 ettari, su cui sorge __________ (1'633 m.s.m.), dotato di quattro fabbricati rurali. Previo avviso favorevole dell'autorità cantonale, con risoluzione 11 novembre 2002 il municipio di Indemini ha autorizzato il patriziato a trasformare il fabbricato censito a RF quale sub. C in un caseificio ed il sub. D in un dormitorio con sala da pranzo e relativi servizi igienici per l'alpigiano ed i suoi collaboratori.

C.    Il 10 novembre 2004, ovvero prima della scadenza del permesso edilizio accordatogli dal municipio, il patriziato ne ha chiesto il rinnovo. Raccolto nuovamente il preavviso favorevole dell'autorità dipartimentale, con decisione del 31 marzo 2005 l'esecutivo comunale ha tuttavia sospeso la domanda inoltrata dal patriziato per un periodo di due anni ai sensi dell'art. 65 LALPT. L'autorità comunale ha ritenuto in sostanza che con la prevista costruzione di un lattedotto tra __________ ed il futuro caseificio __________ il pianificatore avesse inteso centralizzare la produzione casearia presso i Monti di S__________. La realizzazione del caseificio prospettato dal patriziato pregiudicherebbe perciò il futuro sviluppo delle attività alpestri ed agrituristiche a Sciaga.

                                  D.   Con giudizio 17 agosto 2005 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la suddetta risoluzione, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dal patriziato e rinviando gli atti al municipio affinché statuisse nel merito della domanda di rinnovo del permesso edilizio.

                                         Rilevato innanzitutto che il municipio non aveva artatamente procrastinato l'evasione della pratica, l'Esecutivo cantonale ha reputato che l'intervento dedotto in licenza non si poneva in contrasto con la pianificazione dato che non comprometteva lo sviluppo agrituristico previsto a S__________. La domanda non poteva dunque essere sospesa, ma doveva essere esaminata nel merito alla luce degli art. 24 ss LPT.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo il comune di Indemini è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                         Il ricorrente sostiene che lo studio allestito dalla bcm nel 2002 era un semplice strumento di lavoro destinato al __________ e come tale non permetteva l'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione, tant'è che l'11 novembre 2002 il patriziato ha ottenuto la licenza edilizia richiesta. Nel frattempo però quel documento è stato sviluppato e nel marzo del 2005 è stato trasmesso ai comuni membri del consorzio Piano regolatore comuni del __________, acquistando a tutti gli effetti statuto di studio pianificatorio in atto. Dato che l'intervento attualmente dedotto in licenza dal patriziato contrasta con i contenuti di tale studio, il municipio non poteva fare a meno di adottare una decisione sospensiva fondata sull'art. 65 LALPT.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto il CO 1, con argomenti che verranno ripresi nel seguito.

G.    A seguito della replica presentata dal comune ricorrente, il Dipartimento del territorio, Sezione per lo sviluppo territoriale (SST) ha osservato di condividere l'importanza del progetto concernente la rivalutazione dei Monti di S__________, ma di non essersi mai espresso ufficialmente in proposito.

Con la duplica il patriziato ha negato essenzialmente al comune il diritto di replicare.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione del comune di Indemini (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe (art. 65 cpv. 3 LALPT).

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 14 LE la licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato (cpv. 1). La licenza può essere rinnovata fin quando non è stato modificato il diritto applicabile (cpv. 2). Dal profilo giuridico, il rinnovo del permesso di costruzione equivale al rilascio di un nuovo permesso: con il rinnovo, l'autorità conferma che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori autorizzati con il permesso giunto a scadenza (Scolari, Commentario, 2a ed., N. 47 ad art. 14; RDAT II-1994 N. 39).

                                         2.2. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione l'autorità cantonale o il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Tale disposto si applica anche alle domande di rinnovo del permesso di costruzione (Scolari, op. cit., n. 459 ad art. 65 LALPT e rinvii; RDAT II-1994 n. 59, consid. 2.1.). Scopo dell'art. 65 LALPT è quello di impedire che la pianificazione in atto venga compromessa, resa troppo difficile o troppo onerosa da interventi precedenti la sua entrata in vigore. L'adozione di provvedimenti di salvaguardia della pianificazione previsti dall'art. 65 LALPT presuppone l'esistenza di uno studio pianificatorio, ovvero di un progetto sommario di piano (art. 24 RLALPT), che consenta di valutare l'incidenza della domanda di costruzione sulla possibilità di attuazione del piano (Scolari, Commentario, 2a ed., n. 455 ad art. 65 LALPT). Una domanda di costruzione è considerata in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso (art. 25 cpv. 1 RLALPT); in particolare nel caso di costruzione di edifici e impianti su sedimi riservati ad attrezzature o costruzioni di interesse pubblico (cpv. 2 lett. a) o di sfruttamento del suolo non compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano o di superamento sostanziale dell'indice di sfruttamento o di edificabilità (cpv. 2 lett. b). Nella decisione sulla sospensione di una domanda di costruzione l’autorità fruisce di un vasto margine discrezionale, che le istanze di ricorso censurano nei limiti della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (Scolari, op. cit., n. 460 ad art. 65 LALPT).

3.3.1. In concreto, lo studio originariamente commissionato dal RA 1 alla __________ nel 2002 è stato trasmesso ai comuni membri del consorzio Piano regolatore comuni del __________ nel marzo 2005. Tale strumento di lavoro definisce con precisione gli interventi previsti per la rivalutazione del comprensorio dei monti di S__________ ed in particolare il concetto agrituristico (realizzazione delle infrastrutture per la produzione casearia, dell'ostello e dei locali per la stagionatura dei formaggi). Costituisce dunque un progetto sommario di piano sufficientemente concreto, per rapporto al quale valutare l'incidenza della controversa domanda di rinnovo del permesso edilizio. A questo proposito è irrilevante sapere se tale strumento di lavoro fosse configurabile quale studio pianificatorio in atto già nel 2002 o soltanto a seguito della sua trasmissione ai comuni consorziati nel marzo del 2005.

3.2. Ferma questa premessa, occorre esaminare se l'intervento edilizio promosso dal patriziato pregiudichi effettivamente la realizzazione degli obiettivi individuati dal suddetto strumento pianificatorio. A questo proposito, il piano degli indirizzi allestito dalla bcm nel 2002 rileva che da alcuni anni non viene più sfruttato l'alpe M__________ posto a 1'600 m/Sm a monte di "S__________ ". L'alpe, di proprietà del CO 1, difficilmente potrà essere sfruttato autonomamente, al contrario un suo sfruttamento in relazione a S__________ potrebbe essere interessante subordinatamente alla possibilità di realizzare un mezzo di trasporto comodo (lattedotto oppure teleferica agricola) (piano degli indirizzi p. 3). Il rapporto evidenzia inoltre che purtroppo l'alpe non è più utilizzato da alcuni anni e non è dotato di infrastrutture particolari per la produzione del formaggio. Senza ombra di dubbio una gestione autonoma dell'alpe non è più pensabile, i relativi pascoli potrebbero essere sfruttati nell'ambito di un'attività aziendale di dimensioni più grandi riservata migliori condizioni di collegamento con S__________ (piano degli indirizzi, p. 9). Da queste considerazioni il municipio desume che l'intervento si porrebbe in contrasto con la pianificazione in atto. A torto.

                                         Per quel che concerne l'alpe di M__________, va rilevato che lo studio pianificatorio del 2002 non sottopone il comprensorio a specifici vincoli di utilizzazione. In particolare, non esclude l'eventualità di realizzarvi un caseificio. Nemmeno l'indicazione alpeggio, aggiunta sulla proposta di piano del paesaggio del 2005, permette di accreditare una diversa conclusione. Da questa indicazione supplementare non si può segnatamente dedurre che la proposta di piano intenda vietare la realizzazione di infrastrutture connesse ad un alpeggio, specie di uno stabilimento destinato alla lavorazione del latte. Dal profilo della pianificazione di questo comparto, la realizzazione di un caseificio non può dunque di certo essere considerata alla stregua di un intervento suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obbiettivi della pianificazione in atto.

                                         Nella costruzione di un caseificio sull'alpe di M__________ non può d'altra parte nemmeno essere ravvisato un intervento atto a compromettere la pianificazione del comprensorio dei monti di S__________, segnatamente il successo della prevista attività agrituristica. Esso non impedisce invero al comune di realizzare le infrastrutture previste per questa attività. In particolare, non osta affatto alla realizzazione di un altro caseificio su questi monti. Il problema si pone semmai a livello di approvvigionamento della materia prima, che la proposta pianificatoria, attraverso la costruzione di un'apposita teleferica o di una condotta per il latte tra S__________ e M__________, sembra dare per scontato debba necessariamente provenire dall'alpe del patriziato. Sennonché il progetto di piano in esame non prospetta alcun vincolo che possa in qualche modo costringere il patriziato a fornire al caseificio di S__________ il latte raccolto sui suoi pascoli; vincolo, questo, che potrebbe peraltro scontrarsi tanto con la garanzia della proprietà, quanto con la garanzia della libertà economica.

                                         Se ne deve di conseguenza dedurre, che la costruzione di un caseificio a M__________ non si pone in contrasto né con le proposte pianificatorie di questo comparto, né con quelle previste per i monti di S__________.

                                   4.   In esito ai precedenti considerandi, il ricorso deve dunque essere respinto, confermando il giudizio governativo impugnato.

Non si preleva tassa di giustizia, poiché il comune ricorrente è intervenuto in lite in virtù delle proprie attribuzioni. Esso verserà al patriziato un adeguato importo a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 21, LE; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili di fr. 800.– sono a carico del comune di Indemini.

                                      3.   Intimazione a:

        ; .  

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.277 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.06.2006 52.2005.277 — Swissrulings