Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.04.2006 52.2005.276

13 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,527 mots·~13 min·2

Résumé

Concessione di un credito quadro gli interventi di ripristino dei danni causati da un'alluvione e autorizzazione a prelevare contributi di miglioria per alcuni degli interventi previsti

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.276  

Lugano 13 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1° settembre 2005 di

1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 4. RI 4 5. RI 5 tutti patrocinati da: PA 1  

contro  

la decisione 17 agosto 2005 (n. 3874) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 febbraio 2005 del consiglio comunale di __________ che concede al municipio un credito quadro di fr. 307'000.- per gli interventi di ripristino dei danni causati dall'alluvione del 15/16 novembre 2002 in zona __________ a __________ e autorizza il prelievo di contributi di miglioria per alcuni degli interventi previsti;

viste le risposte:

-    13 settembre 2005 del Consiglio di Stato;

-    27 settembre 2005 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Tra il 15 e il 16 novembre 2002, a causa delle eccezionali e prolungate piogge cadute nel Sottoceneri, si è verificato un importante scoscendimento di terreno, che ha interessato i mappali n. 800, 801, 816 e 818 RFD di __________, situati lungo il pendio posto immediatamente a valle della strada cantonale che dall'abitato di questo comune conduce a __________, in corrispondenza del riale de __________.

Nella primavera del 2003 sono quindi stati eseguiti i primi lavori di ripristino. In particolare è stata sostituita, in quanto rotta, la condotta collettrice che era stata in passato posata sotto detta strada, allo scopo di incanalare un tratto del riale de __________ e di permettere lo smaltimento delle acque meteoriche nell'alveo di questo torrente. Inoltre sono stati effettuati alcuni interventi d'urgenza per il consolidamento del terreno. Tra il comune, il Cantone, in quanto proprietario della strada e della condotta, e i proprietari dei fondi toccati dallo scoscendimento sono ben presto sorti dei dissidi in merito al riparto delle spese d'intervento.

B.     Preso atto delle perizie fatte allestire subito dopo l'evento, mediante risoluzione n. 2503 del 2 febbraio 2004 il municipio di __________ ha licenziato il MM n. 106/2004 con il quale ha chiesto al consiglio comunale di approvare le seguenti proposte:

1         I lavori previsti nel presente messaggio sono decretati di pubblica utilità.

2         Al Municipio è concesso un credito quadro di fr. 307'000.- per gli interventi di ripristino dei danni causati dall'alluvione del 15-16 novembre 2002 in zona __________ a __________ così suddiviso: A) fr. 26'000.- per lavori preliminari e preparatori; B) fr. 81'000.- per la sostituzione e l'incanalamento del riale de __________; C) fr. 86'000.- per il consolidamento del terreno franato; D) fr. 64'000.- per il consolidamento dell'alveo del riale; E) fr. 50'000.- per la copertura dei costi di esproprio e legali.

3         Sono approvati i progetti allestiti dallo studio di ingegneria Alberto Lucchini – Viganello.

4         Il Municipio è autorizzato a dar corso alla procedura di espropriazione.

5         Per le opere previste ai p.ti C) e D) è stabilito il principio del prelievo dei contributi di miglioria nella misura dell'80% della spesa determinante.

6         L'indennizzo del Cantone andrà in diminuzione del credito votato.

7         Il presente credito decade, se non utilizzato, entro il 31.12.2007.

Raccolto il preavviso favorevole della commissione della gestione, il 28 febbraio 2005, alla presenza di 23 consiglieri su 27, il consiglio comunale di __________ ha approvato la proposta municipale con 22 voti favorevoli ed 1 astenuto.

La risoluzione è stata pubblicata all'albo comunale a partire dal 4 marzo 2005.

                                  C.   a) Contro questa decisione RI 1 sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento limitatamente al dispositivo n. 5 con cui il legislativo comunale aveva stabilito il principio del prelievo di contributi di miglioria nella misura dell'80% della spesa determinante per il consolidamento del terreno franato e dell'alveo del riale. Gli insorgenti hanno in sostanza contestato che gli interventi di risanamento del pendio, resisi necessari in seguito allo scoscendimento, ricadano nel campo di applicazione della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI): a loro dire essi non sarebbero infatti destinati a scongiurare dei pericoli direttamente riconducili a fenomeni naturali. Inoltre tali lavori non apporterebbero loro alcun vantaggio particolare, trattandosi di interventi di ristabilimento della situazione antecedente il sinistro. Dovesse essere ammesso il principio della miglioria, i ricorrenti hanno chiesto una riduzione della percentuale dei costi da porre a loro carico al 10% della spesa determinante.

b) Con decisione del 17 agosto 2005 il Governo cantonale ha respinto il gravame. Esso ha ritenuto che nella misura in cui le previste opere non sono destinate unicamente a ripristinare la situazione anteriore allo scoscendimento, ma comportano un indubbio miglioramento per la sicurezza e la stabilità del pendio, le stesse vanno considerate come delle opere di premunizione per le quali, giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. b LCMI, possono essere prelevati dei contributi di miglioria. Per quanto attiene alla percentuale d'imposizione dei contributi fissata dal legislativo, il Governo ha ritenuto che la medesima non prestasse il fianco a critiche, visto che si poneva nei limiti previsti dall'art. 7 LCMI per questo genere di opere.

                                  D.   Con ricorso del 1 settembre 2005 RI 1 sono insorti davanti a questo tribunale contro il predetto giudicato governativo, chiedendo il suo annullamento insieme a quello della deliberazione del consiglio comunale di __________ che esso ha tutelato. Gli insorgenti hanno ribadito e sviluppato le censure già svolte dinnanzi all'autorità ricorsuale inferiore.

Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale al momento dell'adozione della deliberazione impugnata hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 lett. a e b LOC). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove richieste dai ricorrenti non appaiono infatti atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di nuovi fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Un vantaggio particolare é presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non é agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le altre opere la quota é fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).

                                   3.   3.1. I ricorrenti contestano anzitutto il principio della miglioria sostenendo che le opere che il comune intende realizzare (consolidamento del terreno mediante formazione di una scarpata di pendenza inferiore a quella esistente e realizzazione di un cassone di legno, nonché consolidamento dell'alveo del riale con la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici) e per le quali il municipio è stato autorizzato a prelevare dei contributi presso i privati, non sono volte a scongiurare dei pericoli direttamente riconducili a fenomeni naturali. Il rischio di scoscendimenti lungo il pendio ove sono ubicati i fondi di loro proprietà, è infatti stato creato dalla posa sotto la strada cantonale di una tubatura che ostacola il deflusso naturale del riale de __________ e delle acque meteoriche colà convogliate, rendendo necessarie le opere di consolidamento in esame. Gli oneri di costruzione delle stesse dovrebbero pertanto essere assunti in virtù dell'art. 58 CO da chi ha creato questa situazione di pericolo, vale a dire in primo luogo dal Cantone, proprietario della strada e della relativa condotta di drenaggio.

3.2. Questa tesi non può essere condivisa. In effetti, le opere che il comune intende realizzare, prelevando dei contributi di miglioria, servono indiscutibilmente a migliorare la sicurezza e, di riflesso, la redditività dei fondi situati a lato del riale de __________, scongiurando un concreto pericolo di smottamento: donde un sicuro vantaggio particolare ex art. 4 cpv. 1 LCMI per i proprietari degli stessi, che devono essere tenuti in conseguenza a partecipare al finanziamento di questi interventi. Emerge in effetti chiaramente dalle tavole processuali che tali interventi non sono semplicemente destinati a ripristinare la situazione esistente prima dello scoscendimento verificatosi nel novembre del 2002 o a eliminare un preteso difetto insito nel sistema drenante della strada, ma servono a modificare in modo sensibile la morfologia del terreno, a consolidare la scarpata a monte dell'alveo tramite la costruzione di cassoni doppi e a dotare di nuovi e più solidi argini il torrente de __________. Si tratta dunque, a non averne dubbio, di opere di premunizione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LCMI, soggette al prelevamento di contributi di miglioria. Il vantaggio che ne deriva per i proprietari dei fondi toccati dal citato dissesto è inoltre da considerare durevole e di natura patrimoniale, nel senso che esso si ripercuote sul valore dei fondi, traducendosi in una plusvalenza realizzabile. La determinazione dell'origine dello smottamento avvenuto tra il 15 e il 16 novembre 2002 non appare invece di rilievo nella fattispecie in esame, poiché, secondo quanto ammesso anche dagli stessi insorgenti, questo fenomeno non è in ogni caso imputabile alla realizzazione di un'opera comunale: essi non sono pertanto legittimati ad eccepire nei confronti del comune di __________ l'insorgenza di pregiudizi alle loro proprietà a causa del comportamento tenuto dal medesimo. Accreditando la tesi ricorsuale si finirebbe per far sopportare da quest'ultima collettività la totalità dei costi per la costruzione delle opere di premunizione in parola, le quali arrecano però indiscutibilmente dei benefici ai proprietari dei fondi interessati dallo smottamento. Come giustamente rilevato dal comune resistente nelle sue osservazioni al gravame, con i loro argomenti gli insorgenti confondono la questione della partecipazione al finanziamento di opere che servono a migliorare la sicurezza delle loro proprietà con quella legata all'eventuale responsabilità di terzi per i pregiudizi che essi hanno subìto nell'occasione. In realtà, si tratta di due problematiche diverse che devono essere risolte separatamente. La questione di sapere se i contributi di miglioria che questi proprietari dovranno versare al comune potranno costituire una posta di danno da far valere nei confronti di eventuali terzi responsabili, per quanto interessante dal profilo giuridico, non merita di essere approfondita in questa sede, poiché di chiara natura giusprivatistica, per cui, quand'anche una simile pretesa dovesse essere avanzata nei confronti del Cantone - che i ricorrenti sembrano individuare responsabile dell'accaduto in quanto proprietario della strada e delle relative condotte di drenaggio – la stessa andrebbe sottoposta per competenza al giudice civile (cfr. art. 6 PAmm e contrario).

4.4.1. Assodato il principio dell'imposizione, rimane a questo punto da determinarne la misura. Per le opere in esame, l'art. 7 cpv. 2 LCMI stabilisce che la quota a carico dei beneficiari viene fissata in base al vantaggio particolare presumibile: detta quota può pertanto essere fissata tra lo 0% ed il 100% della spesa determinante: trattandosi di opere di premunizione (art. 3 cpv. 1 lett. b LCMI), l'autorità non è infatti vincolata dalla percentuale minima del 30%, stabilita all'art. 7 cpv. 1 LCMI. L'art. 7 cpv. 2 LCMI conferisce pertanto un sicuro, oltretutto relativamente vasto potere di apprezzamento a favore dell'autorità chiamata a stabilire la partecipazione ai costi dei beneficiari dell'opera: la decisione adottata su questo oggetto può di conseguenza essere censurata da parte di questo tribunale solo nella misura in cui integra gli estremi dell'abuso o dell'eccesso del potere d'apprezzamento (art. 61 cpv. 2 PAmm). 4.2. Ora, nel caso di specie, fissando la quota di prelievo dei contributi di miglioria all'80%, il consiglio comunale non ha affatto abusato dell'ampio margine discrezionale che l'art. 7 cpv. 2 LCMI gli riserva.

Innanzitutto occorre rilevare che, per il genere di vantaggi particolari che arrecano, le opere di premunizione e di bonifica vengono usualmente equiparate a quelle di urbanizzazione particolare, ragione per cui la percentuale di spesa da porre a carico dei proprietari dovrebbe di principio essere stabilita tra il 70 e il 100% (cfr. in proposito: Adelio Scolari, Tasse e contributi di miglioria, pag. 108 n. 225).

Tale considerazione, di portata generale, è avvalorata nel caso di specie dal fatto che, secondo quanto emerge dagli atti (cfr. in particolare la relazione tecnica del gennaio 2004 allestita dall'ing. Lucchini), gli interventi per i quali il comune ha risolto di prelevare dei contributi di miglioria, mirano ad eliminare una situazione di pericolo riguardante un'area chiaramente circoscritta, che include in sostanza esclusivamente i mappali n. 800, 801, 804 e 816 RFD di __________. Il che giustifica pienamente l'applicazione di una quota come quella decisa dal consiglio comunale. Infatti, analogamente ad un intervento di urbanizzazione particolare, le opere di premunizione in parola costituiscono un intervento puntuale, volto ad avvantaggiare una cerchia limitata di proprietari, mentre che per il resto della collettività il beneficio che ne deriva risulta di scarso rilievo o comunque generico. Per quanto opinabile, la scelta operata dal legislativo comunale è pertanto sostenibile e, come tale, sfugge alle critiche sollevate dagli insorgenti.

                                   5.   Stante tutto quanto precede, il gravame dev'essere integralmente respinto, in quanto infondato.

Visto l'esito della causa, la tassa di giustizia e le spese sono poste, in solido, a carico dei ricorrenti (art. 28 Pamm), con l'ulteriore obbligo di versare al comune di Sonvico, assistito da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208 e 209 LOC, 1, 3,4,5,6 e 7 LCMI; 3, 6, 18, 28, 31, 46 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.- sono poste, in solido, a carico dei ricorrenti, i quali verseranno al comune di __________ un identico importo a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2005.276 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.04.2006 52.2005.276 — Swissrulings