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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2005 52.2005.212

22 août 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,416 mots·~12 min·2

Résumé

Ristrutturazione ed ampliamento di un edificio nel nucleo

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.212 52.2005.216  

Lugano 22 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 17 giugno 2005 e (b) 20 giugno 2005 di

(a)   (b)

RI 1, ,   Comune di Mezzovico-Vira, 6805 Mezzovico, patr. da: avv. __________, ,  

contro  

la decisione 31 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2692) che annulla la licenza edilizia 15 luglio 2004 rilasciata dal municipio di Mezzovico-Vira al ricorrente RI 1 per ristrutturare ed ampliare un edificio del nucleo (part. __________);

viste le risposte:

-    27 giugno 2005 del Dipartimento del territorio;

-      8 luglio 2005 del municipio di Mezzovico-Vira;

-      5 luglio 2005 del Consiglio di Stato;

-    18 luglio 2005 della CO 2;

al ricorso sub a;

-    27 giugno 2005 del Dipartimento del territorio;

-      5 luglio 2005 del Consiglio di Stato;

-    17 luglio 2005 di RI 1;

-    18 luglio 2005 della CO 2;

al ricorso sub b;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Il ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abitazione in disuso (part. __________), situata sul limite est del nucleo tradizionale (NV) di Mezzovico. L'edificio, strutturato su tre livelli, è contiguo a quello della resistente CO 2 (part. __________). Verso sudest si affaccia sulla part. __________, libera da costruzioni, di proprietà dello stesso ricorrente. Verso sudovest confina invece con la part. __________, a sua volta ampiamente inedificata.

L'8 aprile 2002 RI 1 ha chiesto al municipio il permesso di "ristrutturare" l'edificio in questione, ampliandolo verso sudest e verso sudovest. Il progetto prevede in sostanza di demolire lo stabile esistente, mantenendo soltanto i muri portanti di nordovest e di nordest, quest'ultimo in comune con l'immobile della resistente. L'ampliamento consiste nello spostamento dei muri perimetrali di sudovest e di sudest, che verrebbero ricostruiti ad una distanza di circa 3 m in quelle direzioni da quelli abbattuti. Il nuovo tetto verrebbe innalzato di circa 30 cm al colmo ed alla gronda del lato sudest.

Alla domanda si è opposta la CO 2, contestando l'intervento per motivi riconducibili in buona parte a problemi tecnici riguardanti il tetto ed il muro in comune fra i due stabili.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, la domanda è rimasta a lungo sospesa. Entrate in vigore una variante dell'art. 30 NAPR, che permette di autorizzare anche ampliamenti di edifici del nucleo, il 15 luglio 2004 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

                                  B.   Con giudizio 31 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Dopo aver rilevato che gli ampliamenti nel nucleo possono essere autorizzati solo in via eccezionale alla condizione che concorrano al ripristino di tipologie originarie del luogo, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento, configurabile come una ricostruzione accompagnata da un ampliamento sostanziale, non potesse essere autorizzato, perché non soddisfa la predetta condizione. La pendenza del tetto (35%) sarebbe inoltre inferiore a quella minima prescritta dall'art. 30 lett. b NAPR.

                                  C.   Contro il predetto giudizio, l'istante in licenza ed il comune insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia ripristinata.

a. A mente del ricorrente RI 1 l'intervento rientrerebbe nei limiti degli ampliamenti ammissibili secondo l'art. 30 lett. b NAPR. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la volumetria non verrebbe triplicata. L'aumento sarebbe di poco superiore al 50% (340 mc su 550). La deroga concessa dal municipio alla pendenza minima delle falde del tetto sarebbe inoltre giustificata dalla necessità di adeguarla a quella del tetto della casa della vicina opponente.

b. Analoghe considerazioni vengono sviluppate dal comune, che rimprovera fra l'altro al Consiglio di Stato di aver violato l'autono-mia comunale.

                                  D.   Il Consiglio di Stato chiede che il ricorso di RI 1 sia respinto e che quello del comune sia dichiarato irricevibile.

Ad identica conclusione perviene la CO 2, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Il beneficiario della licenza annullata è senz'altro legittimato a ricorrere. La qualità per agire va inoltre riconosciuta al comune, poiché insorge ad adiuvandum. Sarebbe da negare soltanto se il beneficiario della licenza annullata avesse rinunciato ad impugnare il giudizio a lui sfavorevole. Le impugnative, tempestive (art. 46 PAmm) sono dunque ricevibili in ordine.

1.2. Essendo fondate sugli stessi fatti, possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emergono chiaramente dai piani e dalle fotografie allegate alla domanda di costruzione. Il sopralluogo sollecitato dalle parti non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

2.    Il municipio ha statuito sulla domanda di costruzione in assenza del vicesindaco, padre del progettista. La decisione rispetta dunque l'art. 100 LOC.

3.    3.1. Secondo l'art. 30 NAPR di Mezzovico-Vira, nella zona del nucleo tradizionale (NV), sentito il preavviso delle autorità cantonali competenti sono ammessi:

a)   gli interventi di riattamento degli edifici con elementi di valore storico ed ambientale a condizione che vengano rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze dei singoli corpi di fabbrica.

      Dovranno in particolare essere mantenute o ripristinate le caratteristiche delle facciate (aperture, balconi, loggiati) e dovrà essere rispettato di regola lo schema d'organizzazione interna dell'edificio, mantenendo o ripristinando gli elementi strutturali verticali e orizzontali (solette, muri portanti, corpo scala).

      Deve inoltre essere mantenuta o riproposta la forma originaria del tetto (...)

Con novella entrata in vigore il 27 aprile 2004, la norma è stata completata con un capoverso che esclude ampliamenti o aggiunte su edifici meritevoli di conservazione, riservati i casi in cui la conservazione dell'edificio ne rende manifestamente impossibile la trasformazione.

b)   la trasformazione, la demolizione e ricostruzione degli edifici funzionalmente non abitabili e completamente sprovvisti di valore storico-artistico o ambientale.

      Sulle singole possibilità di trasformazione, di demolizione e ricostruzione il municipio deciderà caso per caso.

Le nuove volumetrie dovranno di regola rispettare gli allineamenti originari e le contiguità esistenti lungo le contrade e dovranno inserirsi adeguatamente nel tessuto urbano.

L'altezza dovrà essere commisurata a quella degli edifici adiacenti. Nella composizione delle facciate si dovrà tenere conto del rapporto di pieni e vuoti. (....)

I tetti dovranno essere a falde; la pendenza dovrà adeguarsi a quella dei tetti vicini, ma non essere inferiore al 40% (...). Deroghe alle precedenti disposizioni sui tetti potranno essere concesse dal municipio per casi particolari.

Le distanze da rispettare sono:

da un fondo: in confine o a m 1.50;

verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00

verso un  edificio con aperture: m 4.00

c)    Nuove costruzioni, nelle aree libere di contorno alle parti edilizie originarie solo se esse costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo stesso sedime.

Per le nuove volumetrie valgono le disposizioni della lettera b.

Con emendamento entrato in vigore il 27 aprile 2004 l'art. 30 NAPR è stato completato con una disposizione che concede al municipio la possibilità di autorizzare in via eccezionale anche ampliamenti, nei casi in cui l'intervento concorra al ripristino di tipologie originarie del luogo.

3.2. I diversi tipi di intervento edilizio sono definiti dall'art. 5 cpv. 8 - 11 NAPR come segue:

Riattamento (cpv. 8)

Risanamento di un edificio senza ampliamenti e cambiamenti di destinazione

Trasformazione (cpv. 9)

Risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione senza ampliamenti

Ricostruzione (cpv. 10)

Ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti

Ampliamento (cpv. 11)

Aumento della volumetria di un edificio esistente

4.    4.1. Ai fini del presente giudizio occorre anzitutto stabilire se l'edificio in discussione presenti elementi di valore storico o ambientale e soggiaccia pertanto alla disciplina retta dall'art. 30 lett. a NAPR, o se invece possa essere oggetto degli interventi previsti dalle altre disposizioni di tale norma, in quanto funzionalmente non abitabile e completamente sprovvisto di elementi di valore storico-artistico o ambientale.

Il PR non indica in dettaglio quali edifici del nucleo presentino elementi di valore storico o ambientale. Con scelta discutibile dal profilo della legittimità delle restrizioni che ne derivano, l'individuazione degli edifici meritevoli di conservazione è lasciata al municipio, chiamato a decidere caso per caso.

In concreto, l'esecutivo comunale ha ritenuto che l'edificio da ristrutturare non presenti elementi di valore storico o ambientale. La decisione appare sostenibile. Nell'edificio, risalente verosimilmente alla fine dell'ottocento e versante in cattivo stato di conservazione, non è in effetti riscontrabile alcun elemento che permetta di attribuirgli una rilevanza storica. Nemmeno la resistente è in grado di indicarne. Dal profilo ambientale, l'immobile non presenta d'altro canto connotazioni particolari che possano giustificare un vincolo di mantenimento. Assieme all'edificio della resistente esso è soltanto l'ultimo tassello del nucleo su quel versante. Non presenta tuttavia pregi architettonici od urbanistici tali da rendere necessaria la sua conservazione. La sua inabitabilità è peraltro palese. Tenuto conto della latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta al municipio tanto nell'individuazione del contenuto normativo della nozione giuridica indeterminata di elemento di valore storico od ambientale, quanto nell'interpretazione del diritto autonomo comunale, la deduzione, sostanzialmente avallata dal Consiglio di Stato, resiste alle critiche della vicina opponente. Nelle circostanze concrete, non si può in particolare sostenere che proceda da un'interpretazione lesiva del diritto, in quanto fondata su considerazioni non pertinenti o comunque altrimenti insostenibili, del concetto su cui si fonda l'art. 30 lett. a NAPR per distinguere gli edifici meritevoli di conservazione da quelli che possono invece essere demoliti e ricostruiti.

Ben si può dunque ammettere che l'intervento sfugga all'obbligo di conservazione sancito dalla norma in esame.

4.2. In concreto, tanto i ricorrenti, quanto il Consiglio di Stato hanno configurato l'intervento alla stregua di una di demolizione, seguita da una ricostruzione abbinata ad un ampliamento. Il municipio ha ritenuto soddisfatti i presupposti per autorizzare l'aumento della volumetria. Il Consiglio di Stato ha invece escluso in modo apodittico che il significativo ampliamento orizzontale dell'edificio demolito e ricostruito rientri nei limiti di un ripristino di tipologie originarie del luogo. Tale concetto non è solo indeterminato, ma nebuloso.

I materiali legislativi, in particolare il rapporto di pianificazione, permettono soltanto di stabilire che la possibilità di autorizzare ampliamenti degli edifici esistenti è stata introdotta al precipuo scopo di allentare la rigida disciplina dell'art. 30 lett. b NAPR; norma, che permettendo soltanto trasformazioni e ricostruzioni, ossia interventi che per definizione escludono gli ampliamenti (art. 5 cpv. 9 e 10 NAPR) - imponeva in definitiva il mantenimento delle volumetrie preesistenti. L'interpretazione letterale del concetto non permette di trarre conclusioni certe. La riserva dei casi in cui l'intervento concorra al ripristino di tipologie originarie del luogo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso ammettere soltanto gli ampliamenti che contribuiscono a ristabilire le forme caratteristiche delle costruzioni del nucleo. Considerata la mancanza di specificità della sostanza edilizia presente nel nucleo, questa ipotesi interpretativa non è tuttavia di particolare utilità per la soluzione del caso.

Stando così le cose, ci si deve per forza rassegnare a verificare che la decisione del municipio di autorizzare l'ampliamento non contraddica l'incerto significato che può essere attribuito alla norma. Trattandosi anche in questo caso di interpretare nozioni giuridiche indeterminate del diritto autonomo comunale, il tribunale deve rispettare la latitudine di giudizio che l'art. 30 lett. b NAPR riserva all'autorità decidente, limitandosi a censurare le interpretazioni lesive del diritto, in quanto fondate su considerazioni prive di ragioni oggettive, estranee alla materia o comunque altrimenti insostenibili.

Orbene, tenuto conto della situazione concreta dell'edificio da ristrutturare e delle particolarità dell'intervento, la tesi del municipio non appare insostenibile laddove reputa che l'ampliamento concorra al ripristino di tipologie originarie del luogo. Nell'incertezza del quadro normativo di riferimento, non appare in effetti fuori luogo affermare che l'aggiunta contribuisca a valorizzare l'aspetto del nucleo su questo versante, sottolineando le caratteristiche originarie delle preesistenze. L'ampliamento è invero consistente sia per rapporto alla superficie occupata, quasi doppia, sia per rapporto alla volumetria, che aumenterebbe del 60%. La definizione dell'ampliamento, data dall'art. 5 cpv. 11 NAPR, non stabilisce tuttavia alcun limite al rapporto tra l'aggiunta e le preesistenze. Non subordina, in particolare, la nozione di ampliamento alla condizione di mantenere l'identità quantitativa dell'edificio da ampliare. Né un simile limite può essere dedotto dall'art. 30 lett. b NAPR. Le conclusioni tratte dal municipio non travalicano dunque i limiti della latitudine di giudizio che questa norma del diritto autonomo comunale gli riserva nell'interpretazione del requisito al quale è subordinata l'ammissibilità degli ampliamenti.

Ne discende che da questo profilo, la decisione del Consiglio di Stato non  può essere confermata.

4.3. Nella misura in cui si voglia ritenere che gli ampliamenti non debbano sovvertire l'identità dell'opera preesistente, l'aumento della volumetria andrebbe comunque autorizzato in base all'art. 30 lett. c NAPR, che ammette nuove costruzioni nelle aree libere di contorno alle parti edilizie originarie se esse costituiscono un prolungamento organico dell'edificazione esistente sullo stesso sedime. Verso sudest e verso sudovest, il terreno circostante l'edificio esistente costituisce in effetti un'area libera di contorno ad una parte edilizia originaria, che in quanto tale può essere utilizzata per una nuova costruzione, rispettivamente per un'aggiunta, che deve essere configurata come nuova costruzione, siccome travalicante dal profilo quantitativo i limiti attribuiti dalla giurisprudenza alla nozione di ampliamento.

L'ulteriore requisito posto dalla norma in discussione è soddisfatto, poiché l'aggiunta costituisce indubitabilmente un prolungamento organico dell'edificazione esistente. Anche se la facciata sudest non è perfettamente in linea con la facciata adiacente dello stabile della resistente, si può tutto sommato ammettere che le nuove volumetrie rispettino gli allineamenti originari e si inseriscano convenientemente nel tessuto del nucleo (cfr. lett. b, richiamata dalla lett. c dell'art. 30 NAPR).

Anche da questo punto di vista, la decisione del Consiglio di Stato non resiste alla critica.

4.4. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche la pendenza delle falde del tetto (35%), prevista dal progetto in esame, non potesse essere autorizzata siccome contraria alla pendenza minima (40%) prescritta dall'art. 30 lett. b NAPR. Una deroga sarebbe esclusa, poiché la situazione dello stabile da ristrutturare non presenterebbe alcunché di eccezionale.

La pendenza del tetto è stata fissata all'unico scopo di armonizzarla con quella dell'edificio della resistente, in ossequio all'obbligo di adeguamento sancito dalla norma suddetta. Nulla impediva invero di rispettare la pendenza minima prescritta innalzando il colmo del tetto di una ventina di centimetri. Il risultato sarebbe tuttavia stato urtante per il comune senso estetico.

In tali circostanze, non appare fuori luogo ammettere che si tratti di un caso particolare suscettibile di giustificare la concessione di una deroga.

Anche su questa difformità denunciata dall'opponente, del tutto marginale e comunque insuscettibile di giustificare un annullamento della licenza in quanto facilmente emendabile attraverso l'imposizione di clausole accessorie, il giudizio del Consiglio di Stato non può dunque essere condiviso.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque accolti, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la controversa licenza.

La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono poste carico della resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 5, 30 NAPR di Mezzovico-Vira; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza:

1.1.       la decisione 31 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2692) è annullata;

1.2.       la licenza edilizia 15 luglio 2004 rilasciata dal municipio di Mezzovico-Vira al ricorrente RI 1 per ristrutturare ed ampliare un edificio del nucleo (part. __________) è confermata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente, che rifonderà fr. 2'000.- al comune di Mezzovico-Vira a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il segretario

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