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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.07.2005 52.2005.199

11 juillet 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,341 mots·~7 min·3

Résumé

decadenza di un permesso di domicilio di un cittadino straniero

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.199  

Lugano 11 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 6 giugno 2005 di

RI 1  

contro  

la risoluzione 10 maggio 2005 (n. 2305) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 28 febbraio 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza di un permesso di domicilio;

viste le risposte:

-    14 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

-    22 giugno 2005 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 10 maggio 1994, il cittadino dominicano RI 1 (1981) è entrato nel nostro Paese allo scopo di ricongiungersi con la madre, naturalizzata svizzera;

che per questo motivo egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale e, in seguito, di domicilio con ultimo termine di controllo fissato per il 9 maggio 2004;

che durante il suo soggiorno in Svizzera il ricorrente ha interessato a diverse riprese le nostre autorità penali: con decreto d'accusa 28 agosto 2000 egli è stato condannato a una multa di fr. 100.– per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, mentre il 27 giugno 2002 gli è stata inflitta una multa di fr. 200.– per infrazione e contravvenzione alla LStup;

che il 4 giugno 2003 l'insorgente è stato arrestato per poi essere estradato in Italia il 19 agosto successivo e incarcerato a __________ con l'accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione e traffico illecito di sostanze;

che il 16 settembre 2003 egli ha notificato all'Ufficio controllo abitanti di __________ la propria partenza alla volta dell'Italia dal 19 agosto precedente;

che il 28 aprile 2004 il ricorrente è stato scarcerato;

che il 15 luglio 2004 il sostituto Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a 3 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per essere entrato illegalmente in Svizzera il 16 giugno 2004 privo di validi certificati di legittimazione e avervi soggiornato fino al giorno successivo sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri;

che il 9 agosto 2004 il ricorrente ha chiesto, tramite il Consolato generale di Svizzera a Milano, l'autorizzazione a entrare in Svizzera per ricongiungersi con la madre;

che il 18 ottobre 2004 egli è giunto nuovamente sul territorio elvetico sprovvisto della necessaria autorizzazione, rimanendovi durante qualche mese;

che con decisione 28 febbraio 2005 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di RI 1 per avere soggiornato all'estero durante più di sei mesi, indicando nel contempo che egli non poteva prevalersi di alcun diritto per ottenere un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento famigliare in quanto maggiorenne e non dipendente dalla madre (art. 4, 9 cpv. 3 lett. c, 16, 17 LDDS; 8 ODDS e 8 CEDU);

che con giudizio 10 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1 fondandosi sostanzialmente sui motivi addotti dal dipartimento;

che contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento per poter vivere presso la madre in Svizzera;

che egli indica di essere stato assente dalla Svizzera per un periodo superiore a sei mesi per motivi indipendenti dalla sua volontà, di avere il proprio centro degli interessi socioprofessionali e famigliari - tra cui sua madre attualmente malata - a __________, e di non avere più nessun legame con il Paese d'origine;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato,                   in diritto

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

che il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325);

che anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è pertanto data;

che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi; questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi;

che la residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c);

che, nell'evenienza concreta, il ricorrente è stato estradato in Italia il 19 agosto 2003, ha notificato la propria partenza all'Ufficio controllo abitanti di __________ il 16 settembre 2003 ed è rientrato, peraltro illegalmente, sul territorio elvetico il 16 giugno 2004, dove è rimasto durante due giorni;

che, di conseguenza, per aver notificato la propria partenza per l'estero ed essere stato assente dalla Svizzera per oltre sei mesi, il suo permesso di domicilio ha perso inesorabilmente ogni validità giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS;

che non porta a diversa conclusione il fatto che egli non abbia potuto continuare a soggiornare nel nostro Paese a causa della sua estradizione e incarcerazione in Italia come pure il fatto che in Svizzera egli avrebbe il proprio centro degli interessi socioprofessionali e affettivi;

che, per giurisprudenza, non sono infatti di rilievo i motivi che attengono al trasferimento del domicilio rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi, in quanto il legislatore per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzburger, op. cit., in RDAF 53/1997, pag. 325 seg.);

che neppure l'argomento della provvisorietà della residenza all'estero gioverebbe al ricorrente: appunto per evitare che gli stranieri che risiedono momentaneamente all'estero perdano i diritti acquisiti con il domicilio, l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS consente di prolungare fino a due anni il periodo di assenza, sempre che la domanda sia presentata prima della scadenza del termine di sei mesi, ciò che non è stato chiesto nel caso concreto;

che nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è inoltre spazio per una ponderazione di interessi: di conseguenza non è qui determinate il fatto che in Svizzera viva sua madre e che, a suo dire, nel suo Paese d'origine non vivrebbe più nessun famigliare;

che, infine, il ricorrente non può prevalersi della protezione della vita familiare garantita dall'art. 8 CEDU per poter rientrare in Svizzera e ottenere un permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare con la madre, ritenuto che egli è maggiorenne, non si trova in un rapporto di dipendenza con la stessa e non risulta che egli necessiti delle sue cure (DTF 120 Ib 261 consid. 1e);

che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto;

che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Tasse e spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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