Incarto n. 52.2005.185
Lugano 2 maggio 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 maggio 2005 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 18 maggio 2005 del municipio di Bellinzona che estromette l'offerta inoltrata dall'insorgente dal concorso indetto per la fornitura di un trattore;
vista la risposta 8 giugno 2005 del municipio di Bellinzona;
preso atto:
- della replica 22 giugno 2005 della ricorrente;
- della duplica 27 giugno 2005 del municipio di Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 marzo 2005 il municipio di Bellinzona ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura di un trattore universale, destinato alla lavorazione dei terreni delle infrastrutture sportive comunali (FU 21/2005 pag. 1871);
che il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:
- economicità - prezzo 40%
- caratteristiche tecniche 40%
- termini di fornitura 10%
- garanzia 10%
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, all'art. 12 contrassegnato dal marginale Diversi, stabiliva:
La marca o il fabbricante citati nel modulo d'offerta sono puramente indicativi. La ditta offerente può proporre una variante, avente le identiche caratteristiche di quanto richiesto nel descrittivo. In tal caso, la marca, il tipo, le caratteristiche tecniche, ecc. dovranno essere chiaramente indicate nell'apposito spazio previsto allegando la necessaria documentazione tecnica.
il modulo d'offerta non indicava comunque alcuna marca o fabbricante;
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di diversi concorrenti, fra cui le seguenti tre della ditta qui ricorrente, che risultavano così diversificate:
marca macchina base
prezzo
1
- Goldoni Star 85
58'426.80
2
- Hürlimann XS 90 Top - Deutz Fahr Agrocompact 90 - SAME Dorado S 90
61'408.00
3
- Hürlimann XS Profi
62'408.00
alle offerte erano allegati i prospetti, dai quali si può dedurre che i prodotti Hürlimann, Deutz Fahr e SAME sono molto simili;
che il 19 maggio 2005 il municipio ha chiesto alla ricorrente quale delle tre offerte dovesse essere presa in considerazione, stante che il capitolato non prevedeva la possibilità di inoltrare varianti;
che la ricorrente ha comunicato al municipio che l'offerta da considerare era la n. 2, che contemplava a sua volta tre alternative;
che con decisione 18 maggio 2005 il municipio ha escluso l'of-ferta n. 2 dall'aggiudicazione, asserendo che presentava ulteriori varianti del modello base;
che contro questa decisione la ditta RI 1 si aggrava davanti a questo tribunale, chiedendone l'annullamento e postulando la riammissione alla gara;
che l'insorgente rileva che le tre marche contemplate dall'offerta n. 2 fanno parte del medesimo gruppo; esse si distinguerebbero soltanto per il colore; la cifra 12 del capitolato ammetterebbe inoltre la possibilità di inoltrare varianti;
che il ricorso è avversato dal municipio con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi;
che con la replica, la ricorrente si è dilungata sull'art. 12 del capitolato, sottolineando come permettesse l'inoltro di varianti;
che con la duplica il municipio si è confermato nelle tesi sostenute in precedenza;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara la ditta RI 1 è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione con cui il municipio l'ha esclusa dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivamente inoltrato contro una decisione impugnabile (art. 37 lett. a LCPubb), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 29 LCPubb (35 RLCPubb) le varianti sono ammesse soltanto nei casi previsti dal bando di concorso; a differenza di altri ordinamenti la LCPubb vieta dunque le varianti, con riserva di deroga;
che, in concreto, l'art. 12 del capitolato, al quale la ricorrente si richiama con insistenza, non derogava affatto al divieto di inoltrare varianti;
che la prescrizione si limitava in effetti a concedere ai concorrenti la possibilità di scostarsi dalle marche o dai fabbricanti che fossero menzionati nel modulo d'offerta;
che la suddetta prescrizione di gara costituiva quindi soltanto una deroga alle specifiche tecniche, volta a permettere ai concorrenti di offrire prodotti alternativi a quelli indicati dal capitolato; ipotesi, questa, che peraltro non ricorreva, poiché il capitolato non menzionava alcuna marca o fabbricante (cfr. art. 19 LCPubb e 9 RLCPubb);
che, giusta l'art. 26 cpv. 1. LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);
che le offerte devono essere formulate in modo completo, chiaro ed univoco; le indicazioni dell'offerta devono per principio permettere al committente di procedere immediatamente all'aggiu-dicazione;
che nel caso concreto, l'offerta n. 2 non era formulata in modo univoco; essa contemplava in effetti tre distinti prodotti, simili, ma non identici;
che - pur essendo proposti allo stesso prezzo e presentando le stesse caratteristiche tecniche – questi prodotti appartenevano in effetti a tre marche diverse;
che il fatto che le tre marche facciano parte dello stesso gruppo industriale non rende univoca l'offerta;
che non si può invero negare che l'offerta, così come è stata formulata costringeva il committente ad operare un'ulteriore scelta fra i tre prodotti proposti;
che, di conseguenza, la decisione del municipio di escluderla in quanto configurante un'inammissibile variante non presta il fianco a critiche;
che, oltre all'art. 29 LCPubb, il mantenimento in gara dell'offerta avrebbe violato il principio della parità di trattamento, concedendo alla ricorrente un lieve, ma non per questo trascurabile, vantaggio rispetto agli altri concorrenti, che si sono attenuti al divieto di presentare varianti;
che, stando così le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente una tassa di giustizia ragguagliata al valore della commessa ed al lavoro occasionato a questo tribunale dall'impugnativa.
Per questi motivi,
visti gli art. 29, 36, 37, LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario