Incarto n. 52.2005.177
Lugano 28 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 maggio 2005 di
RI 1 RI 2 RI 3 tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 3 maggio 2005 (n. 2192) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 20 gennaio 2005 con cui il municipio di Vico Morcote ha negato loro il rilascio della licenza edilizia per la formazione di 3 posteggi esterni in zona boschiva (mapp. n. 347 e 348 RFD);
viste le risposte:
- 1. giugno 2005 del municipio di Vico Morcote;
- 8 giugno 2005 del Consiglio di Stato;
- 22 giugno 2005 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 I ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3, sono proprietari di case d'abitazione, situate nella zona edificabile di Vico Morcote in località Preabella, a monte della strada cantonale che si snoda lungo la riva del lago. Le abitazioni dispongono di alcuni posteggi, situati su una piattaforma sorretta da pilastri realizzata su un fondo boschivo (part. 347), compreso tra la strada ed il lago.
Il 18 agosto 2004, i ricorrenti hanno chiesto al Dipartimento del territorio il permesso di dissodare la superficie necessaria (circa 377 mq) per ampliare il posteggio esistente con tre nuovi stalli. L'11 ottobre 2004 hanno inoltrato la relativa domanda di costruzione. Con atti distinti di ugual data, il 14 gennaio 2005 il Dipartimento del territorio ha respinto la domanda di dissodamento e si è opposto al rilascio della licenza edilizia, non ritenendo soddisfatti i requisiti posti dall'art. 24 LPT.
b. Rimettendosi integralmente al preavviso dipartimentale, il 20 gennaio successivo il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia. Nel contempo ha trasmesso ai ricorrenti la decisione dipartimentale che nega loro il dissodamento.
B. Con giudizio 3 maggio 2005 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai ricorrenti.
L'autorità di prime cure ha indicato che il diniego del permesso di dissodamento, cresciuto in giudicato incontestato, non può più essere rimessa in discussione. I ricorrenti avrebbero infatti postulato l'annullamento della sola decisione municipale omettendo di impugnare la decisione di dissodamento,
Non essendo ad ubicazione vincolata e dati gli evidenti interessi contrari, in particolare la salvaguardia della zona forestale, l'intervento prospettato non può essere autorizzato giusta l'art. 24 LPT. Il Governo ha inoltre ritenuto che in concreto nulla impedisce ai ricorrenti di realizzare l'opera in zona edificabile e che neppure la carenza di posteggi ne giustifica l'esecuzione in zona boschiva.
C. Contro il predetto giudizio, i ricorrenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato e postulando, in via principale, il rilascio dell'autorizzazione di dissodamento e della licenza edilizia e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio.
I ricorrenti, contestano innanzitutto la crescita in giudicato del diniego di dissodamento. Entrando nel merito della stessa ritengono dati i presupposti per una deroga al divieto generale di dissodamento previsto dalla LFo. Nel caso concreto l'interesse a disporre di un posteggio è, a mente degli stessi, preponderante rispetto al mantenimento del bosco. L'opera, identica a quella esistente al mapp. n 347 RFD, sopraelevata e sorretta da pali, non toccherebbe gli alberi, mantenendo intatta la superficie boschiva. I ricorrenti evidenziano pure l'esistenza di un interesse pubblico, confermato dallo stesso municipio, alla creazione di posteggi nel comune di Vico Morcote. Vista la conformazione della zona, l'edificazione dei posteggi, necessari all'abitazione di RI 3 e legati alla funzione medesima della zona abitativa, non sarebbe neppure attuabile altrove. A mente dei ricorrenti, il posteggio sarebbe ad ubicazione vincolata e potrebbe di conseguenza essere autorizzato giusta l'art. 24 LPT.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione sono pervenuti il dipartimento del territorio e il municipio con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo invocato dai ricorrenti non appare infatti atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. a. L'oggetto del presente ricorso è un'autorizzazione di costruire un posteggio privato in zona forestale. L'ammissibilità di un tale impianto si fonda da una parte sul diritto forestale e dall'altra sul diritto pianificatorio e edilizio. Pertanto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 LPT o di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT, nel caso in esame l'ammissibilità dell'impianto dipende pure dai criteri posti dal diritto forestale (LFo).
b. Come rilevato dal Consiglio di Stato per le costruzioni nella foresta essendo applicabile la legislazione forestale, che sotto l'aspetto materiale disciplina le costruzioni site in quest'area, è pertanto esclusa l'applicazione dell'art. 24 LPT. È però necessaria un'autorizzazione eccezionale se, come nel caso in esame, una costruzione o un impianto serve pure o esclusivamente ad altri scopi (A. Scolari, Commentario, II ed., n. 237 ad art. 28 LALPT).
3. 3.1. Giusta l’art. 24 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici e impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), soltanto se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente.
La nozione dell’ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel luogo e nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio, o per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a); il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c), ma motivi puramente finanziari, personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 129 II 63 consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a).
3.2. In concreto, il posteggio sarebbe situato fuori della zona edificabile, in zona boschiva. Indiscutibilmente, neppure i ricorrenti lo contestano, non essendo conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, può di conseguenza essere autorizzato soltanto se risponde ai requisiti posti dall’art. 24 LPT.
3.3. Nel caso in esame, è evidente che l'intervento non può neppure essere autorizzato in base all'art. 24 LPT.
Il posteggio è infatti destinato a servire il mapp. n. 320 RFD e non i mappali sui quali verrebbe edificato. Per di più, oltre a non essere connesso con l'utilizzazione del suolo, nulla impedisce ai ricorrenti di realizzarlo all'interno della zona edificabile. Di fatto la sua destinazione, non impone che debba essere edificato proprio in quel luogo. Non si può dunque affermare che sia un'opera ad ubicazione vincolata.
Appare evidente che l'unico scopo di tale edificazione è quello di favorire un più comodo accesso all'abitazione del ricorrente RI 3, sita nella confinante zona edificabile e raggiungibile soltanto superando la scalinata a monte della strada cantonale. Come già anticipato, motivi di mero comodo non giustificano una costruzione fuori della zona edificabile (DFT 129 II 63; 124 II 252; 117 Ib 267).
Come già evidenziato dall'autorità di prime cure, la carenza di posteggi nel comune di Vico Morcote, riconosciuta dallo stesso municipio, non va risolta con il rilascio di autorizzazioni eccezionali ex art. 24 LPT, bensì tramite gli strumenti della pianificazione territoriale (DTF 118 Ib 497, JdT 1994 I 439).
3.4. Tutto considerato non si ravvisa pertanto nella fattispecie un'effettiva esigenza di realizzare tale posteggio fuori della zona edificabile. Il progetto non è quindi ammissibile ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata, senza che sia necessario esaminare se in questo contesto vi si oppongano interessi preponderanti.
4. Procedura di dissodamento
4.1. In questa sede i ricorrenti avversano nel contempo la decisione di dissodamento 14 gennaio 2005, unicamente al fine di ottenere l'autorizzazione per l'edificazione del posteggio. Indipendentemente dall'esito della procedura di dissodamento, il progetto in esame, non essendo ad ubicazione vincolata, non può in ogni caso essere autorizzato. Per completezza si rileva nondimeno quanto segue.
4.2. I ricorrenti si appellano inutilmente al principio di coordinamento sancito dagli art. 25a LPT e 11 cpv. 2 LFo. In effetti, l'art. 11 cpv. 2 LFo prescrive che l'autorità competente può autorizzare la costruzione fuori della zona edificabile solo d'intesa con l'autorità competente a concedere il permesso di dissodamento. In concreto, il coordinamento prescritto è stato rispettato. La decisione del DT che nega il dissodamento (competente ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 RLCFo) e l’opposizione dello stesso dipartimento al rilascio della licenza, oltre ad essere coeve ed a farsi reciprocamente riferimento, sono state intimate contemporaneamente.
4.3. A differenza di quanto sostenuto dall'autorità di prime cure tale decisione non è cresciuta in giudicato incontestata. Sebbene i ricorrenti abbiano chiesto l'annullamento della decisione municipale 20 gennaio 2005, nel petitum hanno inoltre postulato la concessione della licenza edilizia "previa autorizzazione di dissodamento" (cfr. ricorso al Consiglio di Stato 7 febbraio 2005). Per di più dalle motivazioni del ricorso si evince chiaramente la reale intenzione degli stessi, di volersi aggravare anche avverso la decisione dipartimentale che nega loro il dissodamento (consid. 5 ricorso al Consiglio di Stato).
Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di sottolineare che prassi e giurisprudenza, nel settore retto dal diritto amministrativo, ammettono che se da un atto risultano anche in modo implicito la volontà di aggravarsi contro un provvedimento e le conclusioni del ricorrente, lo stesso - a scanso di inutili formalismi che renderebbero difficile l'esercizio di un diritto - dev'essere considerato formalmente come un ricorso (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 3a ad art. 46).
4.4. In concreto la decisione dipartimentale, che indica la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notificazione, è stata trasmessa agli opponenti (art. 42 RLCFo) per il tramite del municipio "unitamente alla decisione sulla domanda di costruzione" (cfr. decisione di dissodamento 14 gennaio 2005) ossia il 20 gennaio 2005. Il ricorso avverso la decisione di dissodamento si avvera pertanto tempestivo.
4.5. Giusta l'art. 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. I dissodamenti sono di conseguenza vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Per dissodamenti si intende ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo). Allo scopo di attenuare il rigore della legge, l'art. 5 cpv. 2 LFo prevede nondimeno la possibilità di concedere deroghe al divieto di dissodamento in casi del tutto eccezionali e a determinate condizioni. Una deroga può essere concessa se il richiedente dimostra l'esistenza di gravi motivi, di natura pubblica e/o privata, prevalenti sull'interesse alla conservazione della foresta e se sono inoltre adempiute le seguenti condizioni: a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto; b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione; c) il dissodamento non comporta seri problemi per l'ambiente.
4.6. Nell'evenienza concreta, come rilevato dal dipartimento cantonale l'interesse privato del ricorrente, volto a realizzare un più comodo accesso alla propria abitazione, non può in ogni caso essere considerato grave motivo preponderante ai sensi dell'art. 5 LFo. Questo interesse non è infatti idoneo a compensare l'opposto interesse pubblico, volto alla conservazione del bosco. L'interesse al mantenimento dell'area forestale non va dimostrato in base allo stato degli alberi e degli arbusti esistenti, perché il precetto preordinato alla sua conservazione è stabilito dall'ordinamento giuridico senza riferimento alcuno alla sua condizione, al valore o alla funzione del bosco (DTF 117 Ib 325 consid. 2; RDAT I-1998 N. 89). Negando la predominanza dell'interesse privato all'edificazione del posteggio rispetto a quello pubblico al mantenimento dell'area boschiva, il dipartimento cantonale non ha in alcun modo violato il diritto. La ponderazione degli interessi contrapposti si fonda su apprezzamento del tutto sostenibile della fattispecie.
Appurato che il posteggio non adempie neppure il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 a LPT) (cfr. consid. 3), non può in tutta evidenza essere concessa una deroga al divieto di dissodamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione dipartimentale che nega loro il dissodamento non presta pertanto fianco a critiche.
5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione governativa impugnata confermata.
Secondo soccombenza, la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico degli insorgenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 25 a LPT; 3, 4, 5, 11 LFO; 21 LE; 1, 18, 28, 43, 46, 63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Contro la presente, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
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terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria