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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.05.2005 52.2005.105

20 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,248 mots·~6 min·1

Résumé

autorizzazione per chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento una finestra di uno stabile nel nucleo

Texte intégral

Incarto n. 52.2005.105  

Lugano 20 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 marzo 2005 di

RI 1 patrocinata da: PA 1  

contro  

la decisione 2 marzo 2005 del Consiglio di Stato (n. 938) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 dicembre 2004 con cui il municipio di CO 2 autorizza CO 1 a chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento una finestra di uno stabile del nucleo (part. n. 257);

viste le risposte:

-    30 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

-      5 aprile 2005 del Consiglio di Stato;

-    14 aprile 2005 di CO 1;

-    18 aprile 2005 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il resistente CO 1 è comproprietario di uno stabile ad uso abitativo, situato nel nucleo di A__________ (part. 257) e definito edificio a riuso controllato dal piano particolareggiato di quel comparto (PPN). La resistente RI 1 è proprietaria del fondo (part. n. 258), che confina con la facciata nord di questo edificio.

Il 17 marzo 2004 il municipio ha rilasciato ad CO 1 il permesso di aprire nel sottotetto della facciata nord una finestra di m 0.75 x 0.85, che era stata murata in tempi remoti.

La vicina qui ricorrente, che non si era opposta all'intervento, ha convenuto in giudizio il resistente davanti al Pretore di Lugano, chiedendo che fosse ordinata la chiusura della nuova finestra.

Pendente causa, lo stesso resistente ha chiesto informalmente al municipio il permesso di richiudere l'apertura con un tavolato di mattoni in vetrocemento. Il 2 giugno 2004 il municipio l'ha autorizzato a procedere in quel modo.

                                  B.   Contro questa decisione, RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. L'insorgente ha in sostanza contestato l'impiego del vetrocemento.

Il 5 luglio 2004 il resistente CO 1 si è impegnato davanti al pretore a chiudere l'apertura secondo modalità che sarebbero state decise nell'ambito della procedura amministrativa in corso. La causa civile è stata pertanto stralciata dai ruoli.

                                  C.   Dopo vicissitudini processuali note alle parti, che non occorre qui riassumere, con giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del municipio di autorizzare la chiusura della finestra con mattoni di vetrocemento.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il vetrocemento, pur non figurando tra i materiali utilizzabili per i serramenti, elencati dall'art. 8 delle norme di attuazione PPN, non fosse nemmeno vietato. Non trattandosi di un intervento deturpante ha quindi confermato la licenza.

                                  D.   Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente insiste nell'affermare che il vetrocemento non può in nessun caso rientrare fra i materiali ammissibili nella zona del nucleo. Lo escluderebbe la prescrizione che impone di eseguire i serramenti in legno verniciato.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il beneficiario della licenza, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui di dirà qui appresso per quanto necessario.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono indiscutibilmente date. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle fotografie prodotte dalle parti. Non occorre dunque esperire un sopralluogo.

                                   2.   2.1. L'art. 6 NAPPN distingue otto diverse modalità d'intervento sugli edifici del nucleo. Apposite schede definiscono per ogni edificio il tipo d'intervento concretamente ammesso.

Il riuso controllato (art. 6 lett. B NAPPN), che qui interessa, impone di subordinare l'espressione architettonica delle opere necessarie alle caratteristiche dell'edificio esistente. La modifica di aperture, forma e tipo del tetto e dettagli costruttivi è ammessa in modo limitato e controllato, nel rispetto delle indicazioni specifiche date per ogni singolo edificio dalle schede analitico-normative e delle indicazioni puntuali fornite dall'art. 8 NAPPN.

2.2. Giusta l'art. 8 NAPPN, salvo diversa disposizione risultante dalla scheda analitico-normativa del singolo edificio, per tutti gli interventi nel nucleo fanno stato le seguenti indicazioni puntuali:

- i materiali ammessi sono:

          - per le coperture       tegole Ludovici rosse o coppi

          - per le murature        intonachi tinteggiabili alla calce o                                      al minerale (...)

          - per i serramenti       il legno o metallo verniciato di                                      semplice disegno

- non sono ammesse tapparelle, lamelle o avvolgibili; :

- non sono ammesse:

-  decorazioni di tipo rustico (ad es. traversine, pietre o mattoni in facciata, ferri battuti);

-  rivestimenti delle facciate in legno, pietra naturale o altri materiali;

-  inferriate e ringhiere di tipo rustico in legno o in ferro battuto

Il divieto di rivestire le facciate in legno, pietra naturale o altri materiali, sancito dalla norma in esame, si traduce in definitiva in un obbligo di ricoprirle d'intonaco tinteggiabile alla calce o al minerale, unico materiale ammesso per le murature.

3.Nell'evenienza concreta, il resistente intende chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento la finestra che ha aperto l'anno scorso nella facciata nord del suo stabile.

L'intervento in esame va configurato come un'opera muraria. La permeabilità alla luce del tavolato di mattoni in vetrocemento non permette di qualificarlo diversamente. Tanto per il diritto civile, quanto per il diritto pubblico, una parete di vetrocemento non è parificabile ad un'apertura a prospetto o a semplice luce (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 125 LAC n. 1458 e riferimenti). È un muro e come tale va considerato anche se lascia filtrare la luce.

Trattandosi di un muro deve per principio essere intonacato alla calce o al minerale. Lo impone in modo inequivocabile l'art. 8 NAPPN, che - in assenza di diversa disposizione risultante dalla scheda analitico-normativa dell'edificio - non lascia spazio a soluzioni alternative o all'apprezzamento dell'autorità decidente.

Cadono dunque nel vuoto le disquisizioni sulle caratteristiche delle aperture e dei relativi serramenti sviluppate dal Consiglio di Stato. Dal profilo sostanziale, la chiusura di una finestra con un tavolato in vetrocemento non si distingue dalla soppressione di un'apertura con un'opera in muratura impermeabile alla luce.

La finestra può dunque essere chiusa con un tavolato in vetrocemento, ma questo, in quanto opera in muratura, verso l'esterno, deve essere intonacato. Conclusione, questa, che è perfettamente conforme al divieto di rivestire le facciate in legno, pietra naturale o altri materiali, sancito dall'art. 8 NAPPN.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato, ma confermando la licenza alla condizione che la parete in vetrocemento, verso l'esterno sia intonacata e tinteggiata come il resto dell'edificio.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono addebitate al resistente, in quanto soccombente in misura soverchiante.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6, 8 NAPPN di A__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 2 marzo 2005 del Consiglio di Stato (n. 938) è annullata.

1.2.   la licenza edilizia 15 dicembre 2004 è confermata alla condizione che il tavolato di mattoni in vetrocemento sia intonacato e tinteggiato come il resto dell'edificio.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'200.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

  ;   ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 2 patrocinato da: PA 2 3. CO 3 4. CO 4    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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