Incarto n. 52.2004.396
Lugano 14 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2004 di
RI 1, , RI 2, , tutti patrocinati da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 16 novembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5059) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata dal municipio di CO 2 alla CO 1 per costruire un centro per il pretrattamento ed il trasbordo di scarti metallici riciclabili nella zona industriale (part. 213);
viste le risposte:
- 14 dicembre 2004 della CO 1;
- 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 23 dicembre 2004 del municipio di CO 2;
- 27 dicembre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 dicembre 1996 la CO 1 ha chiesto al municipio di CO 2 il permesso di costruire in località L__________ (part. n. 213 RFD) uno stabilimento destinato al pretrattamento ed al trasbordo di scarti metallici riciclabili, su un vasto sedime (11'702 mq), situato nella zona industriale-artigianale del PR (zona J1), all'intersezione tra l'autostrada A13 e la linea ferroviaria del San G__________. L'opera risulterebbe costituita da un edificio amministrativo e da un ampio capannone (m 65.50 x 32 x 13.50), nel quale gli scarti metallici verrebbero ridotti di volume, mediante presse e sminuzzatrici, per essere caricati in contenitori da trasportare, su strada o per ferrovia, alla centrale della CO 1 a W__________ per il successivo trattamento.
Lo stabilimento si prefigge in particolare di raccogliere scarti di carrozzerie, motori, componenti metalliche di automobili, resti da lavorazione di officine meccaniche/industriali, residui di carpenteria metallica, nonché rifiuti metallici provenienti dalle economie domestiche, per un quantitativo annuo che la richiedente valutava sulle 15000 t.
Nel termine di pubblicazione si sono, fra gli altri, opposti alla domanda la RI 1, nonché RI 2, proprietari di fondi (part. n. 1541 e 212), situati nelle immediate vicinanze del fondo dedotto in edificazione.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 dicembre 1996 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste dall'autorità cantonale.
B. Dopo vicissitudini processuali, note alle parti, che non occorre qui riassumere, il Tribunale cantonale amministrativo con giudizio 20 marzo 2001 ha annullato la predetta licenza, rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisse nuovamente sul ricorso, previo esperimento di un esame d'impatto ambientale (EIA).
L'11 marzo 2003 la CO 1 ha presentato un rapporto d'impatto ambientale (RIA) che pronosticava immissioni foniche ed atmosferiche, nonché vibrazioni rientranti nei limiti fissati dalla legislazione ambientale concretamente applicabile. Eventuali vibrazioni, osservava in particolare tale studio, avrebbero potuto essere facilmente contenute entro i limiti della norma contestata mediante la posa di un sistema di sospensioni ammortizzate fra basamento e macchina.
Le ricorrenti hanno contestato le conclusioni del RIA da diversi punti di vista, rilevando in particolare che le vibrazioni non erano state compiutamente valutate. A loro avviso, non si sarebbe potuto considerarle sopportabili semplicemente installando la macchina di taglio e compressione su un basamento molto spesso.
Con avviso 6 ottobre 2003 Dipartimento del territorio si è opposto alla domanda di costruzione, ritenendo che la licenza potesse essere rilasciata soltanto previo completamento del RIA ed assoggettamento alla condizione di raccordare l'impianto alla rete ferroviaria, con obbligo di effettuare tutti i trasporti da e per la Svizzera interna su rotaia.
Con decisione 16 marzo 2004 il Governo ha chiesto al Dipartimento del territorio di approfondire le valutazioni operate in ordine al raccordo ferroviario, alle immissioni foniche ed alle vibrazioni provocate dal funzionamento dell'impianto. Esperite ulteriori verifiche, il 7 luglio 2004 il dipartimento ha emesso un nuovo avviso, questa volta favorevole al rilascio della licenza.
Fondandosi su questo nuovo avviso, con giudizio 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata nel 1996, rinviando gli atti al municipio affinché completasse la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata alla CO 1 con le condizioni che ne risultano, integrate dall'obbligo di verifica della situazione in fase di esercizio per quanto attiene alle vibrazioni e ad un eventuale risanamento.
C. Contro il predetto giudizio gli opponenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver dichiarato di condividere le conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità cantonale in punto all'esigenza di raccordare l'impianto alla rete ferroviaria, gli insorgenti eccepiscono l'insufficienza delle verifiche esperite dal profilo della prevenzione delle vibrazioni. La condizione supplementare, imposta dal Consiglio di Stato nella licenza, non colmerebbe la lacuna. Censurabile sarebbe pure la ripartizione di spese e ripetibili.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il Dipartimento del territorio (UDC) si è rimesso al giudizio del tribunale, rilevando comunque che il tema delle vibrazioni è stato trattato esaurientemente ed adeguatamente con l'aggiunta di un'esplicita condizione.
Il municipio si è parimenti rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, osservando che la vertenza riguarda una questione di competenza del cantone.
La CO 1 ha a sua volta chiesto il rigetto dell'impugnativa, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, già opponenti e proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze del controverso impianto, è incontestabilmente data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
2. Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). Indipendentemente dal carico inquinante, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Le emissioni sono limitate da valori limite, da prescrizioni di costruzione ed attrezzatura, di traffico e d'esercizio e da altre disposizioni che non occorre qui evocare (art. 12 cpv. 1 LPAmb). Le limitazioni sono prescritte da ordinanze o, per i casi che non vi sono contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla presente legge (art. 12 cpv. 2 LPAmb).
I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione (art. 15 LPAmb). Per le vibrazioni, a differenza del rumore, non sono sinora stati definiti valori limite. Un'ordinanza sulle vibrazioni si trova attualmente in fase di consultazione interna. Esiste inoltre una direttiva dell'UFAFP per la valutazione di vibrazioni e di rumori trasmessi per via solida da impianti per il trasporto su binari (VVRTB).
In assenza di prescrizioni vincolanti, vale dunque il principio generale sancito dall'art. 15 LPAmb, in forza del quale le emissioni vanno contenute in modo che, secondo la scienza o l'esperien-za, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione. In quest'ambito, va in particolare tenuto conto delle indicazioni della norma DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen, Teil 2 Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden, ed. 1999 (cfr. Zäch/Wolf, Kommentar zum UWG, ad art. 15 n. 56).
3. Nel caso concreto, il ricorso verte unicamente sulla questione di sapere se le risultanze dell'EIA relativo alle vibrazioni (cap. 5.6, pag. 42 seg.) siano sufficienti per accordare la licenza edilizia. Critica è unicamente la fase d'esercizio dell'impianto.
Al riguardo, il RIA osserva che:
le fasi di taglio o di compressione dei rottami mediante l'impianto in esame potrebbero produrre delle vibrazioni percettibili a carattere impulsivo (e quindi a banda larga) anche a distanza di diverse decine di metri, a dipendenza dei seguenti fattori:
· caratteristiche di montaggio dell'impianto;
· caratteristiche fisico-meccaniche del suolo;
· frequenze proprie degli edifici o di parti di essi;
Siccome non sono note né le caratteristiche del suolo, né il comportamento degli edifici circostanti il progetto prevede la costruzione su un basamento molto spesso (spessore dell'ordine di 1 – 2 m) in calcestruzzo armato per la macchina di taglio e compressione, in modo da
· ridurre le immissioni di vibrazioni;
· permettere in futuro, a secondo delle necessità, di abbattere ulteriormente del 90-95% le velocità di vibrazione semplicemente inserendo fra basamento e telaio della macchina un sistema di sospensioni ammortizzate.
Le uniche misure integrate nel progetto risultano pertanto essere:
VI-1 Costruzione di un basamento in calcestruzzo armato molto spesso (ordine di grandezza 1-2 m) per la macchina di taglio e compressione;
VI-2 In fase di esercizio si deve prevedere una campagna di misurazioni per stabilire l'entità delle immissioni ed il rispetto dei limiti imposti dalla DIN 4150-2.
In conclusione, il RIA rileva che
Il progetto prevede di contenere le immissioni di vibrazione mediante la costruzione di un basamento molto spesso per la macchina di taglio e compressione.
Se durante la fase di esercizio dell'impianto non fossero rispettate le condizioni poste dalla norma tedesca DIN 4150-2 allora dovranno essere ridotte ulteriormente le immissioni di vibrazioni mediante la posa di un sistema di sospensioni ammortizzate fra basamento e macchina in modo da garantire il rispetto dei valori della norma.
Il preavviso favorevole emanato il 6 luglio 2004 dal Dipartimento del territorio è silente in punto alle vibrazioni. Su ricorso degli opponenti il Consiglio di Stato ha quindi imposto di integrare la licenza edilizia con un obbligo di verifica della situazione in fase di esercizio per quanto attiene alle vibrazioni e ad un eventuale risanamento.
Stando ai ricorrenti, gli accertamenti su cui si fonda il RIA sarebbero carenti e la clausola supplementare imposta dal Governo non sarebbe sufficiente. Il rimprovero è soltanto parzialmente fondato. Gli accertamenti del RIA sono sufficienti. La clausola non è invece abbastanza precisa.
Considerata l'incidenza che lievi variazioni dell'omogeneità del mezzo attraverso il quale le vibrazioni si diffondono esplicano sulle modalità di propagazione delle vibrazioni nei corpi solidi, accertamenti più approfonditi sulle caratteristiche fisico-meccani-che del suolo non permetterebbero invero né di formulare una prognosi più precisa sulle immissioni che si potranno effettivamente riscontrare sui fondi dei ricorrenti, né di ottenere risultati più favorevoli a quest'ultimi di quelli che lo stesso RIA prospetta, laddove propone di subordinare la licenza al rispetto dei valori limite della norma DIN 4150-2.
La clausola alla quale il Consiglio di Stato ha subordinato la licenza va invece precisata. La resistente prospetta un basamento di spessore variante tra 1 e 2 m. Dal profilo della propagazione delle vibrazioni, lo spessore del basamento è determinante. Il dimensionamento del basamento non incide d'altro canto in misura significativa sui costi dell'opera. In assenza di studi che permettano di considerare sufficiente lo spessore minore, nell'ottica del principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb) appare di conseguenza ragionevole imporre lo spessore maggiore.
Il RIA riserva l'installazione di ammortizzatori soltanto nel caso in cui l'impianto, in fase d'esercizio, non dovesse rispettare i valori limite della norma DIN 4150-2. Trattandosi di dispositivi non particolarmente costosi, che permettono di abbattere in misura rilevante (90-95%) la velocità di propagazione delle vibrazioni, anche in questo caso, dal profilo del principio di prevenzione si giustifica imporre che gli ammortizzatori vengano comunque installati.
Il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato si è limitato ad esigere che la licenza venga subordinata ad un obbligo di verifica della situazione in fase di esercizio per quanto attiene alle vibrazioni e ad un eventuale risanamento. Considerato che la stessa CO 1 dichiara, attraverso il RIA, di assoggettarsi alla normativa germanica, ben si giustifica subordinare la licenza all'obbligo di un collaudo che accerti il rispetto dei valori limite fissati dalla norma DIN 4150-2.
Entro questi limiti, il ricorso deve essere parzialmente accolto, riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato.
4. 4.1. Parzialmente giustificate sono pure le censure che i ricorrenti sollevano con riferimento alla ripartizione della tassa di giustizia di fr. 2'000.- disposta dal Consiglio di Stato, che li ha considerati soccombenti nella misura di ¾. Anche se la domanda di annullamento della licenza impugnata formulata con il ricorso è respinta, occorre in effetti riconoscere che la licenza è stata ampiamente riformata, subordinandola alle condizioni che l'EIA, a torto negato, ha dimostrato necessarie al fine di renderla conforme al diritto. Tenuto conto di tutte le circostanze, non si può ravvisare in capo ai ricorrenti una soccombenza di tre volte superiore a quella riscontrabile in capo alla resistente. Si giustifica pertanto correggere la ripartizione della tassa di giustizia disposta dal Consiglio di Stato, suddividendola in parti uguali fra i ricorrenti e la resistente siccome ugualmente soccombenti.
In quest'ordine di idee, va pure annullata l'indennità per ripetibili di 1'000.- accordata dal Consiglio di Stato alla CO 1.
4.2. Tenendo presente che i ricorrenti davanti a questo tribunale non hanno chiesto l'annullamento della licenza, ma unicamente quello del giudizio governativo impugnato, che viene invece soltanto riformato, la tassa di giustizia del presente procedimento va pure suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti e la resistente. Analogamente, anche le ripetibili si ritengono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11, 12, 15 LPAmb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, i dispositivi 2 e 3 della decisione 16 novembre 2004 (n. 5059) del Consiglio di Stato sono annullati e riformati come segue:
2. gli atti sono rinviati al municipio di CO 2 affinché integri la licenza edilizia 17 dicembre 1996 rilasciata alla CO 1 delle condizioni risultanti dall'avviso cantonale (EIA) 7 luglio 2004 completate dall'obbligo di rispettare i valori limite per le vibrazioni fissati dalla norma DIN 4150-2.
Il rispetto di tale obbligo verrà accertato mediante collaudo prima della messa in esercizio dell'impianto.
Resta riservata l'adozione di provvedimenti di risanamento in caso di inosservanza.
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti ugu-ali fra i ricorrenti (fr. 1'000.-) e la resistente (fr. 1'000.-). Non si assegnano ripetibili.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti (fr. 750.-) e la resistente (fr. 750.-).
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
patr. da: Lugano; ; ; .
terzi implicati
1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario