Incarto n. 52.2004.364
Lugano 14 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 novembre 2004 del
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 19 ottobre 2004, n. 4696, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 aprile 2004 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità ha respinto la domanda di revoca della sospensione cautelare dell'autorizzazione al libero esercizio della professione medica;
rilevato che il Consiglio di Stato con risoluzione 7 dicembre 2004, n. 5552, ha revocato la decisione impugnata ed ha evaso il ricorso 4 maggio 2004 dell'insorgente con risoluzione 7 dicembre 2004, n. 5553;
preso atto che il ricorrente ha nuovamente interposto ricorso contro quest'ultima decisione;
ritenuto che con sentenza 3 marzo 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha statuito sul ricorso 13 gennaio 2005 avverso la suddetta risoluzione, per il che la presente procedura diviene priva d'oggetto;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito la causa può essere stralciata dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.
2.Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario