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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2004 52.2004.360

14 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,925 mots·~15 min·3

Résumé

permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare negato alla figlia di una cittadina italo-dominicana

Texte intégral

Incarto n. 52.2004.360  

Lugano 14 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 novembre 2004 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1  

contro  

la risoluzione 19 ottobre 2004 (n. 4702) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 agosto 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, in materia di autorizzazione d’entrata e di rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in favore della figlia J__________ (4.2.1988);

viste le risposte:

-    11 novembre 2004 del Dipartimento delle istituzioni,

-    23 novembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     La cittadina dominicana RI 1 (1965) è entrata la prima volta in Svizzera il 12 maggio 1991 allo scopo di sposarsi con __________ (1938), di nazionalità italiana e titolare di un’autorizzazione di domicilio nel nostro Paese. A seguito del matrimonio celebrato il 13 settembre 1991, ella ha ottenuto un permesso di domicilio.

Il 14 gennaio 1993 RI 1 è stata raggiunta in Svizzera dalla figlia J__________ (4.2.1988), nata da una relazione con il connazionale __________, la quale è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio per vivere presso la madre.

Il 20 agosto 1995 J__________ è rientrata definitivamente nella Repubblica Dominicana, dove è poi stata raggiunta il 20 dicembre 1996 dalla madre, la quale aveva ottenuto nel frattempo la cittadinanza italiana.

B.     Rientrata in Svizzera il 15 agosto 2000 presso il marito, RI 1 è stata posta al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno annuale, trasformata successivamente in permesso di dimora CE/AELS valido fino al 14 agosto 2007.

C.    a) Il 30 marzo 2004 la ricorrente ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, tramite il Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, di autorizzare l'entrata di J__________ nel nostro Paese e di rilasciare a quest'ultima un permesso di soggiorno, allegando alla domanda la sentenza 30 luglio 2002 del Tribunale dei bambini, bambine e adolescenti, Dipartimento giuridico di L__________ (RD), che ratificava la custodia della figlia alla ricorrente.

b) Con decisione 23 agosto 2003, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda, rilevando che il ricongiungimento famigliare era stato richiesto tardivamente e senza motivi validi ed era essenzialmente volto a offrire a J__________ condizioni di vita migliori e un'educazione scolastica più favorevole che nella Repubblica Dominicana.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 16 LDDS, 17 OLS, 8 ODDS e 8 CEDU.

D.    Con giudizio 19 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento famigliare, segnatamente perché non vi erano interessi famigliari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano state vissute fino a quel momento tra madre e figlia. Per il resto, ha ribadito gli argomenti addotti dal dipartimento.

E.     Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che J__________ sia autorizzata a entrare in Svizzera e posta al beneficio di un permesso di soggiorno.

Sostiene che il legame con sua figlia è intenso ed effettivamente vissuto e di aver sempre mantenuto i contatti con la stessa durante la loro separazione, rendendole visita di sovente e per lunghi periodi.

La ricorrente afferma poi che sua figlia vive sola come un'orfana, ritenuto che sua sorella, la quale si occupava di lei, si è recentemente sposata e si è trasferita una località distante due ore di autobus. In Svizzera, soggiunge l'insorgente, J__________ avrebbe anche la possibilità di continuare gli studi.

                                  F.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove il diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1, 127 II 161 consid. 1a con rinvii).

1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Italiana o Dominicana, dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno in favore di J__________ a titolo di ricongiungimento famigliare.

1.4. Ci si può chiedere se il diritto in parola possa essere dedotto dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone.

1.4.1. Detto trattato, entrato in vigore il 1° giugno 2002, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo delle norme direttamente applicabili che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002).

Gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 primo periodo Allegato I ALC regolano il diritto al ricongiungimento famigliare: riprendendo in sostanza quanto istituito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, tali disposizioni prevedono che i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno a loro volta diritto di stabilirsi con esso. Secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a Allegato I ALC, sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico.

1.4.2. RI 1 è divenuta cittadina italiana in seguito al suo matrimonio con __________. In quanto titolare di un permesso di dimora CE/AELS (art 5 dell'Ordinanza 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone; OLCP), ella rientra di principio nel novero delle persone che possono invocare l’ALC per chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno in favore di un proprio discendente che non ha ancora compiuto 21 anni.

1.4.3. In un suo recente giudizio, concernente un caso di ricongiungimento tra coniugi, la Corte di Giustizia della CE (CdGCE) ha precisato che il Regolamento CEE 1612/68 riguarda solo la libera circolazione delle persone all’interno della Comunità e non dispone alcunché in merito all’esistenza del diritto per un cittadino di un paese terzo di accedere al territorio della Comunità, trattandosi questa di una questione attinente all’immigrazione per la quale fanno stato di principio le regole di diritto interno adottate da ciascuno Stato membro. A partire da ciò la CdGCE ha stabilito che, per poter fruire dei diritti garantiti dall’art. 10 del citato regolamento, il cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino dell’Unione deve soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro verso il quale il cittadino comunitario emigra o è emigrato (sentenza della CdGCE del 23 settembre 2003 nella causa C-109/2001 Akrich, n. 49 e segg.).

Rifacendosi a questa importante sentenza della CdGCE, il Tribunale federale ha quindi avuto modo di chiarire che l’art. 3 Allegato I ALC, il cui tenore – come sopra accennato - coincide sostanzialmente con quello dell’art. 10 del Regolamento CEE 1612/68, deve essere interpretato tenendo conto per analogia dei principi giurisprudenziali appena illustrati, e questo non solo nei casi di riunificazione tra coniugi, ma più in generale in tutte le fattispecie che concernono una richiesta di ricongiungimento famigliare e quindi anche laddove la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è volta a favorire l’entrata nel nostro Paese di un discendente (DTF 130 I 1, consid. 3.6.3). Per il che, nella misura in cui J__________ non soggiorna legalmente in uno Stato firmatario dell’ALC, ma risiede tutt’ora nella Repubblica Dominicana, l’art. 3 Allegato I ALC non le conferisce il diritto di ricongiungersi in Svizzera con la madre. Alla stessa stregua del Regolamento CEE 1612/68, anche l’ALC contempla infatti una serie di norme volte a rendere più agevole la circolazione delle persone esclusivamente tra gli Stati firmatari di questo accordo, senza con questo nulla prevedere in merito all’immigrazione da Stati terzi.

1.5. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte. La ricorrente non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio. Ne consegue che __________ non ha alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dalla figlia in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.

1.6. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a) può invocare, a protezione della propria vita famigliare, l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).

Nella fattispecie, __________ è coniugata con un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio in Svizzera con il quale vive in comunione domestica. Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, ella ha pertanto il diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare in Svizzera. Inoltre, possedendo la cittadinanza italiana e svolgendo una regolare attività lucrativa, ella gode di un identico diritto autonomo sotto il profilo dell’ALC giusta gli art. 2 e 6 Allegato I ALC.

La ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con la figlia un legame vivo e intenso da quando J__________ ha lasciato la Svizzera, vivendo o recandosi spesso e per lunghi periodi presso la stessa da quando è al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS.

Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.

1.7. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione famigliare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo famigliare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita famigliare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi. Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi famigliari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni famigliari non sono ostacolate dall'autorità (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c).

                                   3.   3.1. In concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 12 maggio 1991, dove si è poi sposata il 13 settembre successivo con __________ (1938), ottenendo per tale motivo un permesso di domicilio. Il 14 gennaio 1993 J__________, che all’epoca aveva poco meno di 4 anni ed era affidata a una zia paterna (dichiarazione 30 novembre 1992 di __________), dopo essere stata autorizzata dal padre __________ ad espatriare, ha raggiunto la madre nel nostro paese ed è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio a titolo di ricongiungimento familiare. Già il 20 agosto 1995 ella è comunque rientrata nella Repubblica Dominicana.

Il 20 dicembre 1996 anche RI 1 si è trasferita nel paese d'origine. Tuttavia, il 15 agosto 2000 è tornata a vivere presso il marito e posta per tale motivo al beneficio di un permesso di dimora. È solo nel marzo del 2004 che l’insorgente ha chiesto nuovamente il ricongiungimento familiare con la figlia.

3.2. La ricorrente invoca essenzialmente la modifica delle relazioni esistenti. Sostiene che ad occuparsi di J__________ era in precedenza sua madre fino al suo decesso avvenuto nel 1997 e che da quando è tornata in Svizzera nel 2000 sua figlia è stata affidata a sua sorella __________. Quest'ultima però sarebbe andata a vivere nel dicembre 2003 con il convivente a due ore di autobus dal luogo di residenza di J__________, ciò che non le permetterebbe più di occuparsi della stessa.

Sennonché, sul piano familiare, la situazione di J__________ non è tale da impedirle di continuare a vivere nella Repubblica Dominicana e costringerla a raggiungere la madre, unico legame che ha in Svizzera. Vista la distanza che le separa, non è dato a vedere come la zia Maritza non possa continuare ad occuparsi in qualche modo della nipote, la quale può peraltro beneficiare dell'assistenza della vicina di casa in caso di necessità (v. doc. 4: dichiarazione 29 ottobre 2004 di __________, ancorché non tradotta in italiano). Va pure rilevato che nella Repubblica Dominicana vivono anche altri parenti (v. atto autentico di notorietà pubblica del 20 febbraio 2002).

Inoltre, il fatto che durante questi 4 anni di separazione la ricorrente avrebbe continuato a mantenere J__________ e le renderebbe visita regolarmente diverse volte l'anno per lunghi periodi non è determinante, ritenuto che è del tutto naturale che madre e figlia mantengano dei rapporti durante gli anni di separazione e ciò è comunque insufficiente per far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel proprio paese d'origine.

Va anche considerato che J__________ è ormai prossima al compimento del 17° anno di età. Si può pertanto considerare che è ormai in grado di affrontare la vita in modo indipendente nel suo paese d’origine, dove è nata e cresciuta e ha i suoi legami sociali e culturali più stretti.

In siffatte circostanze, non si vedono oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto __________ ad avviare nuovamente una pratica di ricongiungimento famigliare, se non, verosimilmente, la volontà che sua figlia benefici di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana. Del resto l'insorgente non ha mai nascosto l'obiettivo di voler permettere alla figlia di continuare gli studi liceali in Svizzera (v. ricorso ad 4, pag. 3).

Va infine rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a mantenere le relazioni personali con la figlia come le ha intrattenute finora.

                                   4.   Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora alla figlia della ricorrente, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2004.360 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2004 52.2004.360 — Swissrulings