Incarto n. 52.2004.355
Lugano 9 dicembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 novembre 2004 di
RI 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
la risoluzione 12 ottobre 2004 (n. 4577) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° settembre 2004 del Dipartimento finanze ed economia, Ufficio della manodopera estera, in materia di rilascio di un permesso di dimora a scopo di lavoro;
viste le risposte:
- 16 novembre 2004 del Consiglio di Stato,
- 18 novembre 2004 del Dipartimento finanze e economia, Ufficio della manodopera estera;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il cittadino serbomontenegrino RI 1 (1957) è entrato la prima volta in Svizzera nel 1987 come stagionale, dove nel 1997 ha poi ottenuto un permesso di domicilio;
che nel nostro cantone vivono la moglie __________, dalla quale il ricorrente vive separato, e la figlia __________ entrambe al beneficio di un permesso di domicilio;
che il 30 luglio 2001 l’insorgente ha notificato alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la propria partenza alla volta del suo paese d’origine, dove si è trasferito il 10 agosto successivo;
che con decisione 1° settembre 2004 l’Ufficio della manodopera estera (UMOE) ha respinto la domanda inoltrata il 7 giugno precedente dalla __________ di Lugano volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora in favore di RI 1 per impiegarlo come manovale (art. 7, 8, 9, 14, 42 e 49 OLS, 9 LALPS e 7, 21, 24 e 40 del relativo regolamento);
che l’autorità ha rilevato che RI 1 non è cittadino comunitario o dell’AELS e ha ritenuto che non fossero date le premesse per una deroga, il lavoratore in parola non essendo sufficientemente qualificato e il datore di lavoro non avendo dimostrato l’impossibilità di impiegare manodopera indigena o proveniente dalla CE o dall'AELS;
che contro la predetta risoluzione dipartimentale RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, postulando il ripristino del proprio permesso di domicilio e, in via del tutto subordinata, il rilascio di un permesso di dimora;
che il ricorrente ha sostenuto di aver vissuto all’estero meno di sei mesi e che il suo permesso di domicilio non sarebbe pertanto decaduto, di aver diritto in ogni caso a un’autorizzazione di soggiorno giusta l’art. 17 cpv. 2 LDDS perché nel nostro cantone vivono sua moglie e sua figlia titolari di un permesso C, e di essersi comportato bene durante il suo precedente soggiorno in Svizzera;
che con giudizio 12 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell’UMOE, respingendo il gravame contro di essa inoltrata da RI 1 e dichiarando la propria risoluzione definitiva;
che dopo aver ribadito i motivi addotti dall’UMOE, il Governo ha soggiunto che da tempo il ricorrente non è più titolare di un permesso di domicilio per aver notificato nell’estate del 2001 la propria partenza per l’estero e che non può invocare il ricongiungimento famigliare con la moglie per ottenere un permesso di dimora in Svizzera in quanto non vive in comunione domestica con la stessa, il 22 settembre 2003 il Pretore del Distretto di Lugano avendo autorizzato i coniugi __________ a vivere separati;
che l’Esecutivo cantonale ha considerato irricevibile, in quanto nuova domanda, la richiesta di ripristino del permesso di domicilio formulata per la prima volta dall'insorgente in sede ricorsuale e lo ha invitato a presentarla alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, autorità competente a deciderla in prima istanza;
che contro la predetta pronunzia governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l’annullamento e postulando, in via principale il ripristino del permesso di domicilio e, in via del tutto subordinata, il rilascio di un permesso di dimora;
che, in sostanza, l'insorgente ribadisce e sviluppa gli argomenti esposti dinnanzi all’Esecutivo cantonale;
che all'accoglimento del ricorso si oppone l'UMOE, senza formulare particolari osservazioni, mentre il Consiglio di Stato propone di dichiarare irricevibile il gravame;
considerato, in diritto
che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;
che le autorità cantonali di polizia degli stranieri sono competenti per il rilascio e la proroga dei permessi; esse possono rilasciare permessi a stranieri che esercitano un'attività lucrativa unicamente dopo aver avuto la decisione di massima o il preavviso dell'autorità preposta al mercato del lavoro; è salva l'approvazione dell’Ufficio federale dell'immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, IMES (art. 51 OLS);
che, quindi, prima che le autorità cantonali di polizia degli stranieri rilascino a uno straniero il permesso di esercitare un'attività lucrativa, l'autorità preposta al mercato del lavoro esamina se sono adempiute le condizioni per l'esercizio della stessa (decisione di massima: art. 42 cpv. 1 primo periodo e 49 cpv. 1 lett. d OLS);
che questo si giustifica in quanto un'autorizzazione di soggiorno per motivi di lavoro non comprende solo il diritto di risiedere, ma anche di esercitare un'attività lucrativa (DTF 114 Ia 307, consid. 2b);
che se l'autorità preposta al mercato del lavoro ritiene che non vi siano i presupposti per autorizzare un cittadino straniero a lavorare, la decisione può essere impugnata giusta l'art. 53 OLS (art. 53 cpv. 1 e 4 OLS; Spescha, Handbuch zum Ausländerrecht, Berna 1999, pag. 52);
che, nel caso concreto, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è proponibile, in quanto le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS non conferiscono allo straniero il diritto all'ottenimento di un permesso di dimora (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 segg.);
che una conclusione diversa non sarebbe conciliabile con l'art. 4 LDDS, il quale concede alle autorità cantonali libero apprezzamento nel vagliare se un'autorizzazione possa essere rilasciata;
che, pertanto, la decisione volta a negare un’autorizzazione di soggiorno per motivi di lavoro all’insorgente era impugnabile solo fino al Consiglio di Stato che a ragione l'ha dichiarata definitiva, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non essendo data;
che non vi sono altre particolari disposizioni di diritto internazionale o federale da cui potrebbe scaturire per il ricorrente un diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno in Svizzera;
che invano egli invoca l’applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, secondo cui il coniuge di uno straniero titolare di un permesso di domicilio ha diritto al rilascio di permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme: in primo luogo dinnanzi all’autorità di prime cure egli non ha chiesto la concessione di un permesso per risiedere in Svizzera a titolo di ricongiungimento familiare ma per potervi lavorare, in secondo luogo egli non contesta di vivere separato dalla moglie (ricorso ad 3, pag. 5), motivo per cui detta disposizione non risulta applicabile alla fattispecie in esame;
che, infine, nella misura in cui l’insorgente postula il ripristino del permesso di domicilio al quale aveva rinunciato diversi anni fa, a ragione il Consiglio di Stato l’ha considerata quale nuova domanda ai sensi dell’art. 57 cpv. 2 PAmm e lo ha invitato a inoltrare la relativa istanza direttamente dinnanzi all’autorità di prime cure, in quanto la presente procedura ricorsuale verte unicamente sul rifiuto di rilasciargli un permesso di dimora;
che sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale adìto, senza che occorra esaminarne la tempestività;
che tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1, 4 LDDS; l'OLS; 10 LALPS e il relativo regolamento; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
; per conoscenza: .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario