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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.10.2004 52.2004.338

8 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·840 mots·~4 min·2

Résumé

mancato rilascio di licenza edilizia

Texte intégral

Incarto n. 52.2004.338  

Lugano 8 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2004 di

per denegata giustizia (mancato rilascio di licenza edilizia, rispettivamente mancato avvio della procedura di espropriazione);  

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 4 novembre 1994 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO1 il permesso di costruire un edificio multiuso sulla part. n. 545 RF (zona J);

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, rilevando che il terreno era interessato dalla ristrutturazione del raccordo fra l'autostrada N2 e la strada espresso A394;

che il 2 febbraio 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

che con decisione 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato l'ha annullata, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal Dipartimento del territorio;

che l'esame della domanda di costruzione è stato sospeso a norma dell'art. 65 LALPT;

che contro la predetta decisione i ricorrenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;

che il ricorso è rimasto giacente presso il Tribunale cantonale amministrativo, senza che gli interessati ne sollecitassero l'evasione;

che il 21 aprile 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha assegnato alle parti un termine sino al 17 maggio 2004 per manifestare un eventuale interesse alla continuazione del procedimento, avvertendole che salvo contrario e motivato avviso il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

che nessuna delle parti ha chiesto in tempo utile che il procedimento fosse riattivato;

che con decreto 19 maggio 2004 del presidente del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso è stato pertanto stralciato dai ruoli;

che il 6 ottobre 2004 gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso per denegata giustizia contro il mancato rilascio della licenza edilizia, rispettivamente contro il mancato avvio della procedura di espropriazione formale;

che con l'atto in questione i ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda di costruzione sia rimasta inevasa, malgrado che il provvedimento di salvaguardia della pianificazione, adottato giusta l'art. 65 LALPT, sia abbondantemente scaduto per decorrenza del termine biennale di sospensione della procedura;

che i ricorrenti lamentano altresì che non sia nemmeno stata avviata la procedura d'espropriazione formale;

considerato,                   in diritto

                                         che, secondo l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può decidere immediatamente con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che siffatte decisioni sono per principio adottate dal presidente (art. 26c cpv. 2 LOG);

                                         che, a norma dell'art. 45 PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia;

che, giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato; la competenza di questo tribunale non è data per clausola generale, ma è stabilita secondo il sistema enumerativo;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo per denegata o ritardata giustizia è quindi proponibile soltanto nei casi in cui il Consiglio di Stato, un dipartimento od una commissione speciale, contro le cui decisioni è dato ricorso a questo tribunale, rifiutino o ritardino senza valido motivo di far fronte ai loro obblighi giurisdizionali (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 PAmm, n. 2);

che nel caso concreto, il ritardo nella decisione sulla domanda di costruzione è imputabile al municipio;

che le decisioni del municipio in materia edilizia sono impugnabili in prima istanza al Consiglio di Stato (art. 21 LE);

che nella misura in cui i ricorrenti lamentano un ingiustificato ritardo nell'evasione della domanda di costruzione tuttora pendente, il ricorso per denegata giustizia al Tribunale cantonale amministrativo è pertanto irricevibile;

che, entro questi limiti, il ricorso va trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);

che l'impugnativa è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo anche nella misura in cui gli insorgenti rimproverano alla Commissione federale di stima di ritardare indebitamente l'avvio della procedura di espropriazione formale;

la competenza di questo tribunale è infatti circoscritta ai procedimenti retti dalla legge cantonale di espropriazione;

che per quanto riguarda l'aspetto espropriativo, nella misura in cui possa essere dato un ricorso di diritto amministrativo retto dall'OG, l'impugnativa in esame andrebbe trasmessa al Tribunale federale (Borghi / Corti, op. cit., ad art. 4 PAmm, n. 4);

che, considerato tuttavia che il ricorso per ritardata o denegata giustizia non è soggetto a termini, questo giudice prescinde da una trasmissione degli atti al Tribunale federale, lasciando ai ricorrenti il compito di assumere la necessaria iniziativa;

che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 4, 18, 28, 31, 43, 45 PAmm; 26c LOG;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per quanto di sua competenza.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO1 2. CO2 3. CO3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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