Incarto n. 52.2004.316
Lugano 3 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 2004 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 31 agosto 2004 (n. 3834) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 3 dicembre 2003 con cui il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per posare un’antenna per la radiotelefonia mobile sul tetto di uno stabile d’appartamenti;
viste le risposte:
- 27 settembre 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);
- 28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 29 settembre 2004 del municipio di __________;
- 5 ottobre 2004 di CO 2 e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 settembre 2003 la RI 1 (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di sostituire il vecchio impianto esistente sul tetto di uno stabile d’appartamenti (condominio __________, part. n. 13 RF), situato nella zona residenziale (R).
Il nuovo impianto consta anzitutto di un supporto verticale, alto 3.00 m e collocato in posizione arretrata di 2.00 m rispetto alla facciata N dell’edificio, sul quale verrebbero installate due antenne a forma di parallelepipedo, lunghe poco più di un metro e larghe una ventina di centimetri, un’antenna più piccola, di ugual foggia ed un’antenna parabolica di circa 40 cm di diametro. Dietro alla torretta di un ascensore, verrebbero inoltre installate altre due antenne paraboliche di 40, rispettivamente 60 cm di diametro, mascherate da una protezione in fibra di vetro, integrata nel manufatto retrostante.
Alla domanda di costruzione si sono opposti i resistenti, proprietari di fondi situati nella immediate vicinanze, che assieme ad altri firmatari hanno contestato l’intervento soprattutto dal profilo delle immissioni di radiazioni non ionizzanti (RNI).
Il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole al rilascio del permesso alla condizione che l’impianto fosse sottoposto ad una misurazione di controllo. Il 3 dicembre 2003, il municipio si è invece rifiutato di rilasciare la licenza richiesta, ritenendo che le controverse antenne disattendessero l'altezza massima (m 2.70) prescritta dall'art. 9.9 NAPR per i corpi tecnici.
B. Con giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di diniego, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Disattese le censure sollevate dagli opponenti con riferimento alla conformità di zona ed alla legislazione ambientale, il Governo ha in sostanza condiviso le tesi dell'autorità comunale concernenti l'altezza dell'impianto, ritenendo a sua volta che le antenne violassero l'altezza massima prescritta dalle NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l’accoglimento della domanda di costruzione.
Secondo l'insorgente, l'impianto, posto su una costruzione esistente in contrasto con le norme sull'altezza, andrebbe autorizzato in base all'art. 39 RLE, che in casi di questa natura permette di attuare trasformazioni eccedenti la semplice manutenzione, a condizione che il contrasto con il diritto non pregiudichi l'interesse pubblico o quello dei vicini. Condizione, questa, che nel caso concreto - considerato l'ingombro effettivo dell’impianto - sarebbe senz'altro soddisfatta.
L'autorizzazione, rileva ancora l'insorgente, andrebbe comunque rilasciata anche prescindendo da queste considerazioni, poiché l'impianto non determina un ingombro equiparabile a quello di un edificio.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono tanto il Consiglio di Stato, quanto il municipio di __________, subentrato a quello di __________ in seguito alla fusione con i comuni vicini.
Ad identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando in dettaglio le tesi di parte avversa con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo chiesto dai resistenti non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Conformità di zona
2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2 dicembre 1998 in re Bianchi e llcc; RDAT II-1994 n. 56; ZBl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT, n. 29 ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 67 LALPT, n. 472 ad art. 67 LALPT).
2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo, nella sentenza 14 giugno 2000 in __________, pubblicata nella RDAT 2001 I n. 19 e ripresa in larga misura dal giudizio impugnato, al quale per brevità si rinvia, ha ritenuto che le antenne per la telefonia mobile (stazioni di base) costituissero impianti conformi alla destinazione della zona residenziale.
Le generiche contestazioni riproposte in questa sede dai resistenti mediante semplice rinvio alle osservazioni inoltrate davanti alle istanze inferiori non scalfiscono questa deduzione. Costantemente ripresa da questo tribunale nei successivi giudizi (STA 18.2.2002 in __________; 30.6.2004 __________), essa è peraltro conforme agli indirizzi giurisprudenziali dei tribunali di altri cantoni (URP2001, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4; ZGGVP 2000, 430).
Il fatto che l'antenna, consistente in una semplice stazione di base, serva anche altre zone non costituisce un motivo sufficiente per negare la conformità di zona. Le antenne per la telefonia mobile si configurano in effetti come infrastrutture tecniche che, per le loro intrinseche caratteristiche, non possono essere circoscritte alla zona in cui sono installate. È ben vero che gli impulsi emessi e ricevuti travalicano i limiti della zona, ma questa caratteristica non costituisce una circostanza suscettibile di escludere che servano alla funzione della zona. Nemmeno il municipio, respingendo la domanda, ha peraltro ritenuto che l'antenna si ponesse in contrasto con la vocazione prevalentemente residenziale della zona.
3. ORNI
3.1. L'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, entrata in vigore il 1° febbraio 2000 (ORNI), ha per scopo la protezione dell'uomo da tutti i tipi di radiazioni non ionizzanti (RNI), nella gamma da 0 Hz a 300 GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione sancito dalla LPAmb, essa impone una limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato 1 ORNI) e stabilisce dei valori limite d'immissione che variano in base alla frequenza della radiazione (art. 13 e allegato 2 ORNI). Questi ultimi corrispondono in sostanza a quelli pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale per la protezione contro la radiazione non ionizzanti (ICNIRP).
Per quanto attiene in particolare alle stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite d'emissione di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi allegato 1 ORNI cifra 64). Questi valori devono essere rispettati in ogni luogo ad utilizzazione sensibile (locali destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone, terreni da gioco per bambini, ecc.; art. 3 cpv. 3 ORNI) nello stato di esercizio determinante dell'impianto (numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima; cifra 63 allegato 1 ORNI). Il valore limite d'immissione stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).
3.2. In concreto, i resistenti eccepiscono anche in questa sede la conformità dell'impianto per rapporto alle prescrizioni della legislazione ambientale, in particolare dell'ORNI. Le generiche contestazioni, riproposte mediante semplice rinvio alle censure sollevate in sede di opposizione e davanti al Consiglio di Stato, non possono essere accolte. Il fatto che a livello europeo ed anche in Svizzera vengano condotti ulteriori studi per approfondire la conoscenza degli effetti prodotti dalle RNI non permette a questo tribunale di scostarsi dalle prescrizioni dell’ORNI. Lo esclude chiaramente il principio di legalità.
Dal profilo della legislazione ambientale federale (LPAmb, ORNI) concretamente applicabile, nulla osta dunque al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
4. Altezza
4.1. Il limite d'altezza delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria importanza. Esso definisce in particolare gli ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.
4.2. Giusta l'art. 9.9 NAPR di __________ vengono considerati corpi tecnici i volumi sporgenti oltre la copertura dell’edificio che servono al funzionamento di impianti di servizio dell’edificio stesso (ascensori, impianti di ventilazione, vano scale per l’accesso al tetto, collettori solari). L’altezza massima ammessa è di m 2.70, ritenuto un corrispondente arretramento dalla facciata (D = 2/3 H); fanno eccezione i vani scale che possono essere a filo della facciata.
L’altezza degli edifici a __________ è misurata secondo le regole generali fissate dall’art. 40 LE, ossia tra il livello del terreno sistemato e quello del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinante, per principio, è dunque l’ingombro verticale della costruzione fuori terra, rilevato in corrispondenza delle facciate.
A differenza di altri ordinamenti edilizi comunali, che lasciano aperta la questione relativa all’altezza dei corpi tecnici, le NAPR di __________ fissano un’altezza massima (m 2.70) dei manufatti e delle installazioni che sporgono oltre la copertura degli edifici e che servono al funzionamento degli stessi. La prescrizione si inserisce nel quadro delle norme edilizie di diverso genere, che regolano in modo generale ed uniforme alcuni aspetti di dettaglio dell’attività edificatoria, quali il supplemento d’altezza per terreni in pendio (art. 9.1), le caratteristiche dei locali abitabili (art. 9.2), il deflusso delle acque meteoriche (art. 9.3) o l’altezza massima delle recinzioni e delle siepi (art. 9.10). La norma in esame ha quindi una valenza autonoma ed indipendente dalle disposizioni che regolano l’altezza degli edifici. L’altezza dei corpi tecnici è in altri termini definita e misurata prescindendo da quella degli edifici sottostanti.
4.3. Nel caso concreto, l’allora municipio di __________ ha ritenuto che l’impianto in contestazione non potesse essere autorizzato perché supera l’altezza massima prescritta dall’art. 9.9 NAPR per i corpi tecnici. La deduzione, confermata dal Consiglio di Stato con il giudizio impugnato, regge alla critica dell’insorgente. In effetti, tanto l’altezza delle antenne previste sul lato N dell’edificio, quanto quella delle antenne rivolte verso S, misurata a partire dal livello del tetto, superano il limite massimo (m 2.70) prescritto dall’art. 9.9 NAPR.
Per quanto opinabile possa apparire, la deduzione non procede da un’interpretazione insostenibile della disposizione in esame. Considerato il quadro normativo in cui essa si inserisce e tenuto conto del riserbo, di cui le istanze di ricorso devono dar prova nell’interpretazione del diritto comunale autonomo, non appare fuori luogo ritenere che il legislatore comunale abbia inteso attribuire all’art. 9.9 NAPR anche una valenza di natura estetica e paesaggistica, limitando l'altezza di tutti gli ingombri sporgenti oltre la copertura del tetto, indipendentemente dal pregiudizio arrecato ai fondi vicini. In quest’ottica, non appare insostenibile assoggettare ai limiti d’altezza stabiliti per i corpi tecnici anche le installazioni che non servono al funzionamento degli edifici. È ben vero che le controverse antenne non ingenerano sui fondi vicini ripercussioni apprezzabili dal profilo della salubrità degli insediamenti, pregiudicandone l’illuminazione o l’aerazione naturali. Non si può tuttavia negare che l’impianto rappresenti pur sempre un certo volume, non privo di rilevanza dal profilo delle finalità d’ordine estetico o paesaggistico perseguite dalla norma in questione. Anche se non è un corpo tecnico, è comunque un ingombro che sporge oltre la copertura del tetto. Non giova quindi alla ricorrente richiamarsi alla giurisprudenza che esime pali della luce ed antenne dal rispetto delle norme sull’altezza siccome irrilevanti dal profilo degli ingombri (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243). Tanto meno le giova rivendicare la licenza in base all’art. 39 RLE, che permette all’autorità di rilasciare permessi per trasformazioni non sostanziali di costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro realizzazione. Il fatto che il condominio __________ superi, peraltro abbondantemente, l’altezza massima prescritta dalle norme della zona residenziale non può in effetti costituire un valido motivo per introdurre ulteriori momenti di contrasto con il nuovo diritto.
5. In esito alle considerazioni che precedono, non potendosi – per motivi riconducibili all’applicazione dell’ORNI – rimediare al difetto, imponendo semplicemente di ridurre l’altezza delle antenne nei limiti ammessi dall’art. 9.9. NAPR, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 9.9. NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 2, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 2 6. CO 6 7. CO 7
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario