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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.10.2004 52.2004.305

18 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,166 mots·~11 min·2

Résumé

revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per una durata di 4 mesi a una conducente che ha circolato sotto l'influsso di bevande alcoliche e ha causato un incidente della circolazione

Texte intégral

Incarto n. 52.2004.305  

Lugano 18 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di

RI1 patrocinata dall' PA1  

contro  

la risoluzione 24 agosto 2004 (n. 3726) del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la risoluzione 8 luglio 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre per la durata di quattro mesi a scopo di ammonimento;

vista la risposta 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ RI1 (1970) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore il 19 dicembre 1989.

Il 5 giugno 2004, verso le ore 01.20, la ricorrente è stata protagonista ad __________ di un incidente della circolazione.

In stato di ebrietà alla guida del suo veicolo, ella ne ha perso la padronanza e ha urtato la colonnina spartitraffico situata al centro della carreggiata. Sottoposta a esame alcolimetrico, è risultato un tasso di 1.71-2.01 ‰ corrispondente ad uno stato di ubriachezza da leggera a media, che non consente più la guida corretta di un veicolo a motore.

                                  B.   a) Fondandosi sulle premesse emergenze, l'8 luglio 2004 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a __________ RI1 la licenza di condurre veicoli a motore, escluse le categorie speciali (F, G e M), per la durata di 4 mesi.

L'autorità ha ritenuto che l'insorgente avesse commesso una grave infrazione che imponesse una misura amministrativa fondata sugli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b LCStr e 34 cpv. 1 OAC.

b) Con decreto d'accusa 23 agosto 2004, il Procuratore pubblico ha condannato __________ RI1 a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'200.–, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione.

                                  C.   Il 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità.

In particolare, il Governo ha ritenuto che non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nella procedura penale, dal momento che la ricorrente non contestava l'infrazione commessa in stato di ebrietà, ma si limitava a chiedere una riduzione del periodo di revoca al minimo legale.

Ha infine negato una stretta necessità professionale dell'insorgente a disporre della licenza di condurre.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ RI1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione a due mesi del periodo di revoca della sua licenza di condurre.

Contesta le risultanze dell’esame del sangue relative al tasso alcolico constatato in quanto il medico che l'ha visitata l’ha trovata in uno stato normale. Pone inoltre in evidenza di non avere precedenti in materia e di non avere creato pericoli alla circolazione, ritenute le buone condizioni meteorologiche e di traffico, nonché la sua velocità al momento dell'incidente. Invoca poi la necessità di disporre della licenza per motivi professionali.

Ritiene pertanto, tenuto anche conto della giurisprudenza federale in casi analoghi, che la durata del provvedimento adottato nei suoi confronti sia sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione commessa.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

I mezzi di prova invocati peraltro genericamente dalla ricorrente (documenti, testimoni, sopralluogo, perizia), non sono atti infatti a fornire ulteriori elementi fattuali di rilievo per il giudizio che questo Tribunale è chiamato a rendere.

                                   2.   Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello in cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

                                   3.   3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

La licenza di condurre dev’essere obbligatoriamente revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà; in tal caso la durata del provvedimento non può essere inferiore a due mesi (art. 16 cpv. 3 lett. b; art. 17 cpv. 1 lett. b LCStr).

L’autorità tenuta ad ordinarne la revoca deve fissare la durata del provvedimento, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso; essa deve segnatamente considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell’interessato quale conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a farne uso (art. 33 cpv. 2 OAC).

3.2. Scopo della revoca di ammonimento è in primo luogo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un’infrazione alle regole della circolazione e di impedire i casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). Essa mira a correggere il trasgressore affinché in futuro si conformi alle norme sulla circolazione. In virtù del principio della proporzionalità tale misura deve dunque durare tanto quanto è necessario per raggiungere tali finalità (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts III, N. 2412 segg.). Ragioni di sicurezza, prevedibilità e applicazione uniforme del diritto hanno tuttavia indotto le autorità amministrative a sviluppare, dipendentemente dalla gravità oggettiva dell’infrazione commessa, un certo schematismo, che viene però corretto, in eccesso o in difetto, con riguardo agli elementi soggettivi propri al singolo caso (Schaffhauser, op. cit., N. 2415 segg.) quali, appunto, la gravità della colpa, la reputazione del conducente e la sua necessità professionale di utilizzare il veicolo.

Ritenuto che il rischio per la sicurezza della circolazione, anche solo astratto, cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia del conducente, nella commisurazione del periodo di revoca dev'essere pertanto considerato anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., N. 2458).

                                   4.   __________ RI1 non contesta di aver guidato in stato di ebrietà. Sostiene tuttavia che la misura adottata nei suoi confronti sia sproporzionata, riguardo alla gravità dell’infrazione, all'assenza di precedenti e alle necessità professionali di guidare il veicolo.

4.1. Per quanto riguarda la colpa imputabile alla ricorrente, bisogna tenere in debita considerazione che, nonostante la sua buona reputazione, ella ha consumato dell'alcol prima di mettersi alla guida e che era pertanto ben cosciente di creare un serio pericolo alla sicurezza del traffico; pericolo, che si è poi concretizzato nell'incidente della circolazione di cui è stata protagonista.

Certo, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale cresciuta in giudicato. D'altra parte, questo è previsto solo nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2).

Ritenuto però che mettersi alla guida sotto l'influsso di alcool comporta già la revoca della licenza di condurre per almeno due mesi e che il dipartimento ha stabilito la durata del provvedimento non solo in quanto l'interessata ha circolato in stato di ebrietà, ma anche perché ha gravemente violato le norme della circolazione per aver perso la padronanza del veicolo e urtato una colonnina spartitraffico, bene ha fatto la Sezione della circolazione ad emanare il provvedimento impugnato, peraltro assai contenuto, senza attendere la fine della procedura penale.

Gli argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di mutare tali conclusioni.

Giusta l'art. 139 cpv. 4 OAC, la persona sospetta che pretende di aver consumato dell’alcool una mezz’ora o tre quarti d’ora prima del prelievo del sangue, deve essere sottoposta, almeno un quarto d’ora dopo, a un secondo prelievo del sangue.

In concreto, la ricorrente ha cessato di bere alle ore 01.05. L'incidente è avvenuto verso le ore 01.20. Dopo che dall'esame dell'alito era stato riscontrato un tenore dell'1.53 ‰ di alcool, la ricorrente è stata sottoposta a esame alcolimetrico del sangue alle ore 02.05, dal quale è risultato un tasso di 1.71-2.01 ‰ corrispondente a uno stato di ubriachezza da leggera a media, che non consente più la guida corretta di un veicolo a motore.

Di conseguenza, il prelievo del sangue essendo stato effettuato un'ora dopo che ha cessato di bere, l'insorgente non può rimettere in discussione il risultato dell'esame alcolimetrico, sostenendo che era necessario un secondo prelievo per determinare in modo più preciso il tasso alcolico perché dall'esame medico il suo stato era risultato normale.

L'interessata, peraltro, non nasconde che il medico che l'ha visitata dopo l'incidente l'ha trovata "lievemente alcolizzata, fetor alcolico" (rapporto medico 5 giugno 2004).

A conferma di quanto precede, va pure rilevato che la procedura penale a carico di __________ RI1 si è nel frattempo conclusa e che il Procuratore pubblico l'ha condannata a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'200.–, per infrazione alle norme della circolazione e circolazione in stato di ebrietà, fondandosi, tra l'altro, anche sul tasso di alcolemia qui contestato (v. doc. 3: decreto d'accusa 23 agosto 2004, versato agli atti dalla ricorrente).

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che ella circolasse in piena notte, e cioè quando il traffico stradale è notoriamente più moderato, non costituisce elemento attenuante. Anzi. È infatti statisticamente provato che il rischio di commettere errori dalle conseguenze facilmente intuibili sotto l’influsso di alcolici aumenta in modo drastico proprio nelle ore notturne (cfr. Schaffhauser, op. cit. N. 2353). Non permette dunque di giungere a conclusioni più favorevoli all'interessata il fatto che, al momento della perdita di padronanza del veicolo, non avesse superato il limite di velocità.

4.2. Per invocare con successo la necessità professionale di disporre del veicolo non basta dimostrare un interesse economico a condurlo. Determinante è la questione di sapere se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare la sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2.).

In altre parole, la necessità professionale viene ammessa solo a favore di persone per le quali il veicolo costituisce il "luogo di lavoro" come i conducenti di taxi o gli autisti di professione (Schaffhauser, op. cit., N. 2446 segg.).

__________ RI1 è disegnatrice edile alle dipendenze di un piccolo studio di architettura e incaricata della direzione lavori.

La sua situazione non è paragonabile con quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso. Infatti, nonostante qualche difficoltà, ella può far fronte ai suoi impegni ricorrendo ad altri suoi collaboratori, o recandosi sui cantieri con i mezzi pubblici o con veicoli della cat. F. In questo senso, non porta a diversa conclusione il fatto che quest'ultimo modo di spostarsi le provocherebbe un forte dispendio di tempo e che sarebbe costretta a riorganizzare il suo modo di lavorare in funzione delle sue necessità di spostamento per evitare costi supplementari per lo studio d'architettura presso cui lavora (doc. 9: dichiarazione del datore di lavoro prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato). Tanto più che la durata della revoca della sua licenza di condurre è tutto sommato ancora breve, essendo limitata a quattro mesi.

In quanto esposto dalla ricorrente si possono pertanto ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che comporta una revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.

4.3. Infine non è certo il fatto di aver subìto un'abrasione dell'avambraccio a causa dello scoppio degli airbags e la sua autovettura sia ormai inutilizzabile a causa dell'incidente che permette di ritenere che l'interessata, in analogia con l'art. 66 bis CP, sia stata così duramente colpita dalle conseguenze dirette sulla sua persona a causa del suo atto da giustificare la riduzione della durata della revoca della licenza di condurre.

4.4. In siffatte circostanze, la misura litigiosa non risulta pertanto lesiva del principio della proporzionalità ed è conforme alla giurisprudenza in materia.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 LCStr; 30, 32, 33, 139 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

rziimplicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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