Incarto n. 52.2004.301
Lugano 14 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 settembre 2004 di
RI1 patrocinata da: PA1
contro
la decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3689), che accoglie l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 aprile 2004 con cui il municipio di CO1 le ha: a. confermato il diniego di una licenza edilizia in sanatoria; b. rilasciato un permesso precario; c. inflitto una multa di fr. 500.-; d. inflitto una sanzione pecuniaria di fr. 5'000.-;
viste le risposte:
- 17 settembre 2004 del Dipartimento del territorio;
- 28 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
- 6 ottobre 2004 del municipio di CO1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 14 febbraio 2003 il municipio di CO1 ha rilasciato all'insorgente RI1 una licenza edilizia per costruire una casa d'abitazione sulla part. 254 RF. Il progetto approvato prevedeva di realizzare sul lato N dell'edificio una terrazza scoperta di m 5.00 x 2.68, ad una distanza di almeno m 1.50 dall'antistante strada comunale.
Nell'ambito dei lavori di costruzione, la ricorrente si è scostata dal progetto approvato, realizzando un tetto che sporge dal filo della facciata in misura superiore a quella approvata, in modo da coprire parzialmente la terrazza.
Il 15 ottobre 2003 RI1 ha chiesto al municipio di rilasciarle il permesso in sanatoria per l'abuso commesso.
Il 4 dicembre 2003 l'autorità comunale ha respinto la domanda, riservandosi di avviare una procedura contravvenzionale e di ordinare la demolizione.
La decisione, munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, non è stata impugnata.
B. Su richiesta del progettista, ing. __________, il 2 febbraio 2004 si è svolto un incontro tra l'insorgente ed il municipio, in esito al quale, quest'ultimo ha risolto di:
a. negare una licenza edilizia in sanatoria;
b. rilasciare un permesso precario;
c. infliggere alla ricorrente una multa di fr. 500.-;
d. infliggere alla ricorrente una sanzione pecuniaria di fr. 5'000.- a titolo di condizione per il rilascio della licenza precaria.
Contro la sanzione pecuniaria ed il suo abbinamento al permesso precario RI1 è insorta davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la sanzione pecuniaria per la quale ha ritenuto che non fossero date le premesse.
Intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, il Governo ha inoltre annullato anche il permesso precario, reputando che nessuna disposizione di legge permettesse al comune di derogare al diritto vigente.
Gli atti sono stati ritornati al municipio affinché adotti le necessarie misure di ripristino della legalità.
D. Contro il predetto giudizio governativo, RI1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in sostanza che sia ripristinata la licenza rilasciatale dal municipio a titolo precario, impregiudicata la sanzione pecuniaria che l'autorità comunale vorrà semmai ancora adottare in seguito al rinvio degli atti disposto dal Consiglio di Stato.
L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver riformato in peius la decisione impugnata, senza averla preventivamente informarta della sua intenzione. Nega inoltre che nella fattispecie siano ravvisabili gli estremi per un intervento dell'autorità di vigilanza sui comuni.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 207 LOC. L'insorgente è legittimata ad impugnare il giudizio governativo anche nella misura in cui il Consiglio di Stato, intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, annulla la licenza che il municipio le aveva rilasciato a titolo precario. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere le prove indicate dall'insorgente. I fatti salienti emergono con sufficiente chiarezza dai piani e non sono nemmeno controversi. Non occorre dunque esperire alcun sopralluogo od assumere testi.
1.3. Controverso in questa sede è essenzialmente l'annullamento della licenza edilizia precaria. La sanzione pecuniaria è infatti stata annullata e gli atti sono stati rinviati al municipio affinché si determini sulle misure di ripristino della legalità da adottare.
2. 2.1. Giusta l'art. 196c LOC, il Consiglio di Stato, agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, annulla le risoluzioni degli organi comunali od ordina l'adozione di provvedimenti particolari, allorquando, cumulativamente, (a) l'agire degli organi comunali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti e (b) lo impongono interessi collettivi preponderanti.
Se non vi ostano motivi particolari, prima di intervenire quale autorità di vigilanza nei confronti del singolo cittadino, il Consiglio di Stato è tenuto a dargli la possibilità di esprimersi sui provvedimenti che intende adottare. Lo esige chiaramente il diritto di essere sentito, che impone fra l'altro all'autorità di concedere all'interessato la possibilità di esprimersi su una determinata fattispecie prima che sia adottata una decisione a lui sfavorevole (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 487).
2.2. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato era stato chiamato dalla ricorrente a pronunciarsi sulla legittimità di una sanzione pecuniaria, inflittale dal municipio di CO1 per un abuso edilizio che l'autorità comunale era di per sé disposta a sanare con la concessione di un permesso precario. Permesso, che il municipio aveva tuttavia subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Oggetto del ricorso era di per sé soltanto la sanzione pecuniaria. RI1 non ha impugnato la licenza precaria. Ha unicamente contestato la condizione che subordinava la licenza al pagamento della sanzione pecuniaria.
Nell'ambito del giudizio che era chiamato a rendere quale autorità di ricorso, il Governo non si è limitato ad accogliere l'impugnativa, annullando la sanzione pecuniaria, ma è anche intervenuto quale autorità di vigilanza sui comuni per annullare, senza particolari formalità, anche la licenza precaria, giudicandola arbitraria.
Siffatto modo di procedere non può essere condiviso, poiché viola manifestamente il diritto di essere sentito della ricorrente, che non aveva alcun motivo di attendersi che il Consiglio di Stato intervenisse per annullare il permesso rilasciatole dal municipio a titolo di precario.
Già per questo motivo, indipendentemente dalla questione a sapere se siano dati i presupposti dell'art. 196c LOC per un intervento dell'autorità di vigilanza, il ricorso va accolto, annullando il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, che cassa la licenza in questione senza aver preventivamente dato alla ricorrente l'opportunità di prendere posizione al riguardo.
3. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono poste a carico del comune nella misura in cui il Consiglio di Stato, pur accogliendo il ricorso contro la sanzione pecuniaria, ne ha a torto negato il riconoscimento a favore della ricorrente. Sono invece poste a carico dello Stato nella misura in cui riguardano l'intervento dell'autorità di vigilanza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 196c, 207 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3689) è annullato.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Il comune rifonderà alla ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
; ; .
terzi implicati
1. CO1 2. CO2 3. CO3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario