Incarto n. 52.2004.298
Lugano 11 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione 25 agosto 2004 del municipio di CO 1, che aggiudica alla CO 2 la fornitura e la posa di contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti;
viste le risposte:
- 27 settembre 2004 della __________;
- 28 settembre 2004 del municipio di CO 1;
esperiti i necessari accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 ottobre 2003 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU). Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata a favore dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base al prezzo (A: 40%), alle caratteristiche tecniche (B: 30%), al servizio di manutenzione (C: 20%) ed alla formazione di apprendisti (D: 10%). Il criterio relativo alle caratteristiche tecniche era suddiviso nei seguenti sottocriteri: B1 esecuzione di cassonetti interrati (40%), B2 esperienza e provata capacità nell'elaborazione di dati informatici (30%), B3 dettagli costruttivi rispondenti alle esigenze del committente (20%), B4 lavori eseguiti con sistema di pesatura analogo per RSU (10%).
Il modulo d'offerta, alla posizione 231.100, illustrante il principio generale del funzionamento delle colonne per i RSU, faceva presente che:
Le colonne dei RSU sono concepite per la determinazione del peso dei rifiuti depositati. L'apertura avviene mediante scheda magnetica, la quale (...) permette lo sgancio dello sportello di carico e - previa apertura a pedale - il deposito del sacco nel vano di attesa prima della pesatura. (...) Il vano di attesa deve essere dimensionato per poter accogliere un sacco da 110 litri. Sul fondo del vano di attesa è da applicare il sistema di pesatura. La pesatura deve avvenire solo alla chiusura dello sportello; a quel momento viene determinato il peso del sacco depositato.
Avvertiva inoltre che offerte che non rispondono alle caratteristiche richieste dal capitolato non sarebbero state tenute in considerazione (prescrizioni di concorso cifra 7).
Su richiesta i concorrenti avrebbero dovuto mettere a disposizione del municipio in visione, dimostrazione e prova un cassonetto analogo a quello offerto.
B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte, fra cui quella della resistente CO 2 (CO 2) di fr. 642'528.45 e quella del consorzio formato dalle ditte RI 1 (RI 1) di fr. 902'516.30; entrambe con varianti.
Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il committente ha allestito la seguente graduatoria:
CO 2
__________
%
nota
punti
nota
punti
Prezzo
40
6.00
240
1.95
78
Caratteristiche tecniche
30
4.90
147
6.00
174
esecuzione cassonetti
40
6.00
240
6.00
240
esperienza informatica
30
4.00
120
6.00
180
dettagli costruttivi
20
6.00
120
6.00
120
lavori pesatura
10
1.00
10
4.00
40
Manutenzione
20
6.00
120
6.00
120
Apprendisti
10
5.50
55
4.50
45
TOTALE PUNTI
562
417
Con decisione 6 maggio 2004 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 2.
C. Con giudizio 30 giugno 2004, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la decisione di aggiudicazione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dal consorzio RI 1. Gli atti sono stati rinviati al municipio affinché esperisse l'analisi dei prezzi prescritta dall'art. 36 cpv. 2 RLCPubb nel caso in cui la seconda offerta supera la prima di almeno il 15%.
D. Analizzati i prezzi, con decisione 25 agosto 2004 il municipio ha nuovamente aggiudicato la commessa alla CO 2.
Contro questa nuova decisione, il consorzio RI 1 insorge nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'esclusione dell'offerta della CO 2. L'insorgente sostiene anzitutto che l'aggiudicataria subappalterebbe le componenti elettroniche degli impianti alla __________, che non avrebbe prodotto le dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Il prodotto offerto dalla CO 2, soggiunge, non sarebbe inoltre conforme alle prescrizioni del capitolato, poiché il coperchio ed il fondo della colonna non sono collegati in modo che tanto l'uno quanto l'altro siano in posizione orizzontale al momento della pesatura, mentre il sistema di pesatura non sarebbe statico, come richiesto dal capitolato, ma dinamico, ossia a caduta.
Difforme sarebbe infine anche il display.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso. Il municipio nega in particolare che il ricorrente possa contestare aspetti che non aveva contestato con il precedente ricorso.
F. Con decreto 5 ottobre 2004 il giudice delegato ha incaricato il dr. __________ di stabilire mediante perizia se il sistema di pesatura applicato determina il peso del sacco soltanto dopo la chiusura dello sportello.
Con referto 20 ottobre 2004 il perito ha rilevato che:
- la pesatura avviene in modo statico, mentre il fondo del vano di attesa è bloccato in posizione orizzontale.
- Il meccanismo di sgancio e la pesatura sono comandate meccanicamente dalla chiusura dello sportello superiore. Sul prototipo visionato queste operazioni vengono effettuate quando lo sportello non è ancora completamente chiuso e bloccato.
- Il prototipo visionato presenta tolleranze meccaniche eccessive. Ne consegue che la pesatura e lo sgancio del fondo avvengono troppo presto, quando l'angolo di apertura dello sportello superiore è ancora di 10°. Questo valore è sicuramente eccessivo, in quanto si presta ad abusi (...). Il principio di costruzione adottato consente di ridurre questo inconveniente riducendo le tolleranze.
- Il prototipo può essere facilmente adeguato in fase di produzione in modo da sopperire interamente alle mancanze segnalate. Oltre alla riduzione delle tolleranze è auspicabile un controllo logico rigoroso della successione delle operazioni, che preveda che la pesatura avvenga solo quando lo sportello superiore è agganciato e che l'apertura del fondo sia bloccata fino al momento in cui la pesatura è stata completata. La sola modifica da apportare (...) sarebbe l'introduzione di un semplice blocco elettromeccanico del fondo.
Il perito è quindi giunto alle seguenti conclusioni:
- Le esigenze del committente, esposte al punto 231.100 del modulo descrittivo (La pesatura deve avvenire solo alla chiusura dello sportello) sono solo parzialmente soddisfatte. Pur non essendo menzionata espressamente, l'esigenza che il coperchio venga chiuso e bloccato prima della pesatura risulta implicitamente dalla necessità di prevenire abusi.
- La pesatura viene effettuata correttamente e, presupponendo una realizzazione meccanicamente accurata, con lo sportello superiore praticamente chiuso.
- La pesatura avviene comunque nella fase finale della chiusura dello sportello e non a sportello chiuso. Lo sportello superiore del prototipo esaminato non è allo stato attuale bloccato al momento della pesatura. È dunque possibile riaprirlo senza utilizzare l'apposita scheda.
- I difetti riscontrati possono essere risolti con appropriate modifiche e ottimizzazione del funzionamento.
A mente del municipio e della CO 2 il prototipo sarebbe sostanzialmente conforme alle esigenze del capitolato. Le modifiche suggerite dal perito verrebbero apportate dopo la delibera.
Il consorzio ricorrente rileva anzitutto che il prototipo esaminato dal perito sarebbe stato messo a punto soltanto dopo la delibera con l'aggiunta di una clappa di fondo. Lo dimostrerebbe l'analisi dei costi prodotta dalla resistente, che non prevede alcuna posizione per questo elemento. I difetti riscontrati, allega, non sarebbero di poco conto e non sarebbero nemmeno facilmente emendabili. Il perito non avrebbe inoltre rilevato se la clappa di fondo è bloccata quando il coperchio è aperto soltanto parzialmente.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono pacificamente date. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), integrati dalla perizia disposta da questo tribunale.
1.3. I motivi che hanno indotto questo tribunale ad annullare la prima decisione di aggiudicazione, rinviando gli atti al municipio affinché decidesse nuovamente previa analisi dei costi vincolano tanto l'autorità a quo, quanto l'autorità di ricorso (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 65 PAmm n. 3). Non impediscono tuttavia al ricorrente di sollevare nuove eccezioni. Anche il nuovo ricorso è invero retto dalla massima dell'ufficialità e dal principio inquisitorio.
Al consorzio ricorrente non può quindi essere negato il diritto di contestare la conformità del prodotto offerto dalla resistente. Già nel primo ricorso l'insorgente aveva del resto adombrato l'ipotesi che il prototipo messo a punto dalla CO 2 non fosse funzionante.
2. La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2002 disciplina in maniera trasparente la procedura per l'aggiudicazione di ogni genere di commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb), garantendo la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale a pari qualità (art. 1 lett. c LCPubb). Il conseguimento di quest'ultimo postulato presuppone che l'aggiudicazione abbia luogo sulla base delle condizioni di gara fissate dal bando di concorso, che vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 23.3.03 in re __________; __________, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di conseguire l'aggiudicazione con offerte difformi sarebbe contraria al principio della parità di trattamento.
In tal senso va interpretata la prescrizione di gara n. 7 che commina l'esclusione delle offerte che non rispondono alle caratteristiche richieste dal capitolato.
3. Nel caso in esame, le condizioni di gara esigevano chiaramente che la pesatura deve avvenire solo alla chiusura dello sportello; a quel momento viene determinato il peso del sacco depositato (pos. 231.100). Come giustamente ha rilevato il perito incaricato pur non essendo menzionata espressamente, l'esigenza che il coperchio venga chiuso e bloccato prima della pesatura risulta implicitamente dalla necessità di prevenire abusi.
Ora, il perito ha anche rilevato che l'impianto offerto dalla CO 2 presenta tolleranze che permettono di aprire il coperchio senza tessera sino ad un'altezza di 4.5 cm. Ha inoltre constatato che la pesatura avviene quando il coperchio non è ancora completamente chiuso e bloccato, perché il piano di pesatura (clappa) si sgancia già quando mancano ancora 11 cm alla chiusura totale del coperchio. Ha infine osservato che, in mancanza di un dispositivo di blocco, il coperchio può essere riaperto senza utilizzare l'apposita scheda.
Ne ha quindi dedotto che l'impianto, di cui per ora esiste solo un prototipo, risponde solo parzialmente alle esigenze del committente. Questa conclusione peritale porta inevitabilmente a concludere che l'offerta della resistente non è conforme alle prescrizioni di gara.
Invano sostengono il municipio e la CO 2 che i difetti riscontrati dal perito possono essere emendati prima della fornitura. La possibilità di porvi rimedio non permette di giudicare l'offerta conforme alle prescrizioni di gara. Se la riduzione delle tolleranze meccaniche può ancora rientrare nei limiti delle correzioni ammissibili, la mancanza di un dispositivo che mantenga la clappa di fondo in posizione orizzontale fintanto che il coperchio non è completamente chiuso e bloccato costituisce invece un difetto che li travalica manifestamente. Anche la resistente, nelle osservazioni alla perizia, ha peraltro riconosciuto l'inderogabile necessità di dotare l'impianto di meccanismi di controllo del coperchio chiuso e sgancio elettromeccanico del fondo che garantiscano alla pesatura di avvenire solo quando lo sportello superiore è agganciato e l'apertura del fondo bloccata fino a pesatura ultimata. A torto reputa che non si potesse pretendere che già il prototipo richiesto dal capitolato corrispondesse perfettamente al modello di serie. Anche se la prescrizione di gara non esigeva di mettere a disposizione un cassonetto identico, limitandosi a chiedere che fosse analogo, l'efficienza del funzionamento e la
conformità dell'impianto per rapporto alla condizione che imponeva di pesare i rifiuti soltanto dopo la chiusura del coperchio doveva essere dimostrata già dal prototipo.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al municipio per nuova decisione.
La tassa di giustizia e le spese di perizia sono suddivise in parti uguali fra il comune e la resistente CO 2.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la la decisione 25 agosto 2004 del municipio di CO 1 è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di perizia (fr. 2'443.05) sono suddivise in parti uguali fra il comune e la resistente.
3. Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario