Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2004 52.2004.234

10 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,811 mots·~9 min·3

Résumé

negata la licenza edilizia per la costruzione di un nuovo impianto viticolo in zona SAC. Nelle SAC non rientra la superficie dei terreni destinati alla viticoltura, censiti dal catasto viticolo, anche se non ancora vignati. Vi sarebbe un'incompatibilità dell'utilizzo del fondo con lo scopo delle SAC

Texte intégral

Incarto n. 52.2004.234  

Lugano 10 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 7 luglio 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione 22 giugno 2004 del Consiglio di Stato (n. 2793), che ha respinto il ricorso inoltrato contro la decisione 3 maggio 2004 con cui il municipio di CO 1 gli ha negato la licenza edilizia per la costruzione di un nuovo impianto viticolo sul mapp. 620 RF di quel comune;

viste le risposte:

-    22 luglio 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-    28 luglio 2004 del municipio di CO 1;

-    17 agosto 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 19 novembre 2003 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 di rilasciargli il permesso per costruire sul fondo 620 RF di proprietà di terzi, situato in zona agricola SAC, un nuovo impianto viticolo esteso sull'intera superficie di mq 3389.

                                  B.   Sulla scorta dell’opposizione vincolante 20 febbraio 2004 dei Servizi Generali del Dipartimento del Territorio, con decisione 3 maggio 2004 l'autorità comunale ha negato la licenza richiesta.

                                  C.   Con giudizio 22 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il predetto diniego e respinto le censure dell'istante, secondo il quale in passato questo terreno era inserito nel catasto viticolo ed era pure vignato.

                                         Il Governo si è in sostanza basato su una presa di posizione del 24 novembre 1999 dell'Ufficio federale della pianificazione del territorio, che ha evidenziato che a causa dei residui del trattamento fitosanitario della vite che si depongono nel terreno, la sua coltivazione non garantisce a lungo termine la riconvertibilità del suolo a terreno SAC, compromettendo la quota minima SAC imposta al Cantone dal piano settoriale del 1992.

                                  D.   Con ricorso 7 luglio 2004 RI 1 ha impugnato il citato giudizio governativo dinanzi a questo tribunale, al quale chiede di annullarlo e di concedere la postulata licenza edilizia. Il soccombente ribadisce le precedenti lamentele ed osserva che negli anni ‘90 il Cantone ha tolto il fondo 620 dal catasto viticolo e l'ha posto in zona SAC dove, a quel tempo, era ancora possibile impiantare vigneti. Dal 2000, invece, parrebbe che le SAC non possano più essere coltivate con vigna e ciò lederebbe i diritti degli interessati che, allora, non sono stati avvisati di questo possibile cambiamento. A complemento del ricorso, il 1° settembre 2004 l'insorgente ha fatto presente come il terreno, terrazzato, si presti particolarmente alla coltivazione della vigna, che tutti i vigneti confinanti siano inseriti in zona SAC e che egli pratichi una produzione integrata rispettosa dell'ambiente.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Anche il Dipartimento del territorio ed il municipio di CO 1 non hanno formulato particolari osservazioni e neppure conclusioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente che è stato toccato dal rifiuto del rilascio della licenza di costruzione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è perciò ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LAgr, chi pianta nuovi vigneti deve avere un permesso dal Cantone, il quale autorizza l'impianto per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura (art. 60 cpv. 2 LAgr). Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di vigneti e la loro notifica (art. 60 cpv. 4 LAgr). In proposito ha emanato l'Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino - detta Ordinanza sul vino (Ovino) – in vigore dal 1° gennaio 1999.

                                         2.2. L’art. 5 cpv. 1 lett. a Ovino prevede che sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della medesima ordinanza. Per nuovo impianto viticolo si intende l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni (art. 2 cpv. 1 OVino). I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare: a. l’altitudine; b. la declività e l’esposizione del declivio; c. il clima locale; d. la natura del suolo; e. le condizioni idrologiche del suolo; f. l’importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura (art. 2 cpv. 2 OVino). Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 mq i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore (art. 2 cpv. 4 OVino).

                                   3.   3.1. Nel caso concreto, l'insorgente ha inoltrato al competente municipio una domanda di costruzione per un nuovo impianto viticolo in zona agricola SAC avente una superficie di 3'389 mq.

                                         Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art. 68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine ad una lavorazione con mezzi meccanici), come pure nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT). Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese secondo il piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396). Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).

                                         3.2. Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in scala 1:25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr). La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari, che nell'interesse generale devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).

                                         Il diritto federale non impone tuttavia un obbligo assoluto di mantenere l'utilizzazione agricola delle SAC, essendo riservata la ponderazione degli interessi da parte dell'autorità competente riguardo all'attribuzione dei terreni (RDAT I 2002 n. 56; Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 1995, pag. 99).

                                   4.   4.1. Nella misura in cui il ricorrente prevede la formazione di un vigneto in una zona che, conformemente al piano direttore cantonale, il PR comunale ha inserito nel comprensorio SAC, il contrasto tra l'intervento oggetto della domanda di costruzione e la pianificazione territoriale appare manifesto ed importante.

                                         In effetti, nelle SAC non rientra "la superficie dei terreni destinati alla viticoltura, censiti dal catasto viticolo", anche se non ancora vignati (cfr. Piano settoriale SAC, pag. 18; Messaggio n. 3952, del 2 giugno 1992, del Consiglio di Stato concernente l'approvazione delle schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche del piano direttore relative al territorio agricolo e l'evasione dei ricorsi presentati contro il contenuto delle stesse, pag. 13 segg., in Verbali del Gran Consiglio, 1993, sess. ord. aut., pag. 746 segg., in particolare pag. 759).

                                         L'intervento, che abbraccia un'ampia superficie, è difatti volto a creare una modifica duratura dell'utilizzazione agricola del terreno, che ne muta inoltre in misura significativa l'aspetto e che viene altresì attuata mediante l'impiego determinante di materiali edili di vario tipo, predisposti secondo un piano predefinito, infissi nel terreno, rispettivamente tesi sopra lo stesso (pali, fili ecc.) e che, nel complesso, denunciano delle dimensioni ragguardevoli.

                                         Ne consegue che concedere la coltivazione a vigna di 3'389 mq costituirebbe un chiaro intralcio al raggiungimento degli obiettivi che il pianificatore intendeva perseguire con la costituzione delle zone SAC. Infatti, la formazione di un vigneto comporterebbe inequivocabilmente un'incompatibilità dell'utilizzo del fondo in esame con lo scopo delle SAC, in quanto non sarebbe più adatto ad essere inserito tra le superfici coltive idonee all'agricoltura ai sensi dell'art. 26 OPT.

                                         Se si considera che il Piano settoriale della Confederazione impone al Cantone Ticino un contingente SAC di 3'500 ettari, l'adozione di una diversa gestione del mappale 620 che comporterebbe l'impossibilità di annoverarlo nel contingente cantonale SAC, avrebbe per conseguenza di anteporre, senza valide ragioni, l'interesse economico del ricorrente a quello preponderante dello sviluppo sostenibile, che l'istituzione delle SAC intende perseguire (cfr.: artt. 73 e 104 Cost. fed.).

                                         La domanda in esame si pone pertanto in netto contrasto con la politica agricola federale e cantonale, acutizzando la tendenza ad una riduzione delle SAC al di sotto del contingente minimo assegnato al Cantone Ticino dal piano alimentare federale (Piano direttore cantonale, Scheda di coordinamento 3.1; ARE, Dix ans de plan sectoriel des surfaces d'assolement, Berna 2003, pag. 40).

                                         4.2. Considerato dunque come il luogo previsto per la costruzione del nuovo impianto non sia idoneo alla viticoltura, il Cantone non può rilasciare al ricorrente un'autorizzazione per piantare nuovi vigneti per la produzione commerciale di vino (art. 60 cpv. 2 LAgr, artt. 2 cpv. 2 e 5 cpv. 1 lett. a OVino).

                                   5.   Da quanto precede discende che il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente poiché soccombente.

Per questi motivi,

visti gli artt. 6 e 16 LPT; 26 OPT; 60 LAgr; 2 e 5 OVino; 2 e 4 LTAgr; 73 e 104 Cost. fed.; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 800.- sono poste a carico di RI 1.

                                      3.   Intimazione a:

        .  

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2004.234 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.12.2004 52.2004.234 — Swissrulings