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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.09.2004 52.2004.233

10 septembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,498 mots·~7 min·2

Résumé

ordine di sospensione di qualsiasi attività equestre

Texte intégral

Incarto n. 52.2004.233  

Lugano 10 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 luglio 2004 di

RI1 patrocinata da: PA1 PA2  

contro  

la decisione 18 giugno 2004 del Presidente del Consiglio di Stato (n. 11), che conferisce effetto sospensivo al ricorso inoltrato da CO1 e da CO2 avverso la decisione 17 maggio 2004 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di sospendere qualsiasi attività di equitazione sulla part. n. __________ RF fino all'approvazione del PR e di rimuovere tutte le infrastrutture che vi sono state posate;

viste le risposte:

-    22 luglio 2004 del municipio di __________;

-    26 luglio 2004 di CO1 ed CO2;

-    27 luglio 2004 del Presidente del Consiglio di Stato;

-    28 luglio 2004 del Dipartimento del territorio (UDC);

-      1. settembre 2004 di CO3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I resistenti CO1 ed CO2 sono titolari di un centro di equitazione, situato in località __________, a cavallo del confine comunale tra __________ ed __________. La casa d’abitazione e le scuderie sorgono in territorio di __________ __________, mentre su un fondo contermine (part. n. __________), situato fuori della zona edificabile di Lamone, v’è un maneggio, che recentemente è stato oggetto di interventi di sistemazione, realizzati abusivamente.

I ricorrenti RI1 sono invece proprietari dei fondi contigui (part. __________ e __________), sui quali sorge la loro casa d’abitazione.

                                  B.   Con decisione 17 maggio 2004 il municipio di __________ ha ingiunto ai resistenti CO1 e CO2 di sospendere qualsiasi attività di equitazione sul fondo attrezzato a maneggio (part. n. __________) fino all’approvazione da parte del Consiglio di Stato del PR recentemente adottato dal consiglio comunale, che prevede di assegnarlo ad una zona per l’equitazione, lo sport e lo svago. Con lo stesso provvedimento, l'autorità comunale ha anche ordinato di rimuovere tutte le infrastrutture posate sul fondo.

Contro questa decisione i titolari del centro di equitazione sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendo fra l’altro che al ricorso fosse concesso l’effetto sospensivo. Gli insorgenti sostenevano in particolare di utilizzare il fondo in questione da una quindicina d’anni anni per l’esercizio di attività equestri. All’impugnativa si sono opposti RI1, che avevano impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione del consiglio comunale di __________ di attribuire il fondo ad una zona per l’equitazione, lo sport e lo svago.

                                  C.   Con decisione 18 giugno 2004 il Presidente del Consiglio di Stato ha accordato l’effetto sospensivo all’impugnativa presentata dai titolari del centro d’equitazione contro l’ordine di sospendere l’attività sul fondo adibito a maneggio.

In sostanza, il Presidente del Governo ha ritenuto che l’interesse dei ricorrenti a continuare ad utilizzare il fondo per lo svolgimento di attività ippiche prevalesse su quello pubblico e dei vicini RI1 all’esecuzione immediata del provvedimento impugnato.

                                  D.   Contro la predetta risoluzione, RI1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

I ricorrenti negano che il fondo sia da tempo adibito a maneggio. Esso sarebbe stato abusivamente sistemato soltanto di recente, mediante la formazione di un terrapieno, la posa di uno strato di sabbia e l’installazione di un impianto di illuminazione. La preesistenza della destinazione non sarebbe nemmeno stata resa verosimile. Le immissioni derivanti dall’uso non autorizzato del terreno giustificherebbero d’altro canto il provvedimento di sospensione dell’attività.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Presidente del Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che non ravvisa particolari motivi d’interesse pubblico suscettibili di giustificare l’immediata sospensione delle attività.

I resistenti CO1 e CO2 postulano a loro volta il rigetto dell’impugnativa, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti e ribadendo in particolare di utilizzare il fondo da una quindicina d’anni per l’equitazione.

Un'altra vicina, CO3, condivide invece l'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi contermini a quello in contestazione, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori eseguiti senza licenza o in contrasto con la licenza ricevuta. La sospensione dei lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto essenzialmente ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell'attesa che l'autorità conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 42 LE, n. 1261).

Ove i lavori siano terminati e nel caso di cambiamenti di destinazione attuati senza autorizzazione o in contrasto con il permesso ricevuto, il municipio può vietare, a titolo di misura provvisionale, l'utilizzazione dell'opera edilizia realizzata o trasformata senza permesso fintanto che la legittimità dell’intervento abusivo o dell'attività esercitata non venga accertata mediante rilascio dell'autorizzazione mancante o mediante rinuncia ad adottare provvedimenti di ripristino (STA 15.1.2003 in re __________ e lc; __________.  Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, 1991, n. 639).

Un simile divieto di natura cautelare è essenzialmente volto a tutelare gli interessi giuridici minacciati dall'utilizzazione dell'opera edilizia realizzata o trasformata senza permesso. La sua adozione dipende quindi dalla ponderazione degli interessi contrapposti, in particolare, dal confronto fra l'interesse pubblico e dei vicini ad evitare soprattutto le ripercussioni derivanti dall'utilizzazione dell'opera e l'interesse privato del proprietario o dei locatari a fruire ulteriormente della stessa durante la procedura di rilascio del permesso in sanatoria. L’autorità, che dispone di un vasto potere discrezionale, deve segnatamente stabilire a quale delle due parti in lite appaia giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi connessi all’incertezza dell’esito finale (RDAT 1982 n. 40).

2.2. Le decisioni provvisionali sono, per loro natura, immediatamente esecutive. Nel caso in cui vengano impugnate, il ricorso non esplica pertanto l’effetto sospensivo previsto dall'art. 47 cpv. 1 PAmm (art. 21 cpv. 4 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm, n. 3). L'insorgente può nondimeno chiedere al presidente dell'autorità di ricorso l'adozione di adeguate misure provvisionali, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento cautelare impugnato (art. 47 cpv. 2 PAmm). Misura, quest'ultima, che spesso equivale ad un provvisorio accoglimento dell'impugnativa, rispettivamente ad un’implicita anticipazione del giudizio di merito sulla legittimità della decisione cautelare censurata.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il municipio ha ordinato ai resistenti CO1 ed CO2 di sospendere l'attività equestre, praticata sul terreno che utilizzano come maneggio, fino all'approvazione, da parte del Consiglio di Stato, del PR adottato dal consiglio comunale, che attribuisce il fondo ad una zona per l'equitazione. Con lo stesso provvedimento, il municipio ha inoltre ordinato agli stessi resistenti di rimuovere tutte le infrastrutture che sono state posate sul terreno per la pratica dell'equitazione.

L'ordine di sospendere l'attività si configura essenzialmente come una misura cautelare. L'ordine di rimuovere le infrastrutture presenta invece piuttosto le connotazioni di un provvedimento di merito, volto a ripristinare una situazione conforme al diritto.

Considerata la sua natura provvisionale, l'ordine di sospendere l'attività equestre era immediatamente esecutivo. Nella misura in cui era rivolto contro quest'ordine, il ricorso non esplicava pertanto effetto sospensivo. Lo esplicava invece per legge nella misura in cui aveva per oggetto l'ordine di rimozione delle infrastrutture posate sul terreno.

Su richiesta dei qui resistenti, con la risoluzione qui in esame, il Presidente del Governo ha concesso l'effetto sospensivo all'impugnativa anche nella misura in cui era riferita all'ordine di sospensione dell'attività equestre, ritenendo, in buona sostanza, che l'interesse alla sua continuazione prevalesse su quello pubblico e su quello dei vicini RI1.

La decisione, condivisa dal municipio, merita di essere confermata. Tenuto conto delle circostanze concrete, in particolare del modesto carico ambientale di un impianto come quello in discussione, attivo comunque da parecchio tempo, non appare per nulla insostenibile far sopportare ai vicini RI1 gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento. Considerato che la durata di quest'ultimo si riduce in definitiva al tempo occorrente al Consiglio di Stato per pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento cautelare, non si può in effetti rimproverare al presidente dell'autorità di ricorso di aver esercitato in modo scorretto, ovvero lesivo del diritto, il potere d'apprezzamento che gli deve essere riconosciuto nella ponderazione degli interessi contrapposti. La decisione, fondata su considerazioni oggettive e pertinenti, non presta il fianco a critiche.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 21, 31, 43, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno identico importo sia al comune, sia ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO1 2. CO2 1, 2 patrocinati da: PA4 3. CO3 4. CO4 4 patrocinato da: PA3 5. CO5 6. CO6    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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