Incarto n. 52.2004.109
Lugano 10 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Rossi
statuendo sul ricorso 29 marzo 2004 di
RI1 patrocinati da: PA1
contro
la decisione 9 marzo 2004 (n. 997) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la risoluzione 10 dicembre 2003 con cui il municipio di __________ ha ordinato la demolizione degli interventi eseguiti abusivamente sul mapp. n. 657 RF, fuori zona edificabile;
viste le risposte:
- 13 marzo 2004 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
- 6 aprile 2004 del Consiglio di Stato;
- 28 aprile 2004 del CO1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) I ricorrenti RI1 sono comproprietari dei mapp. n. 657 e 658 RF di __________, situati in zona agricola.
Il 20 agosto 1999 hanno chiesto il permesso di realizzare sul mapp. n. 658 RF un deposito attrezzi destinato alla coltivazione del vigneto impiantato sui loro mappali. Il progetto è stato corretto due volte in seguito all'opposizione dipartimentale, finché il 7 febbraio 2001 i ricorrenti hanno trasmesso al municipio una nuova domanda di costruzione avente per oggetto un deposito attrezzi in legno, senza fondamenta, ubicato sul lato sud-est del fondo. Ricevuto il preavviso favorevole del dipartimento del territorio, il 30 aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia.
b) Accortosi che la costruzione realizzata differiva da quella autorizzata, il 2 aprile 2002 il municipio ha ordinato a RI1 di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.
c) Il 23 maggio 2002 i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso a posteriori per la costruzione di un "deposito legnaia" realizzato su uno zoccolo di sostegno in beton. L'edificio, di due piani, alto complessivamente 3.50 m, al primo piano è composto da un deposito di circa 8 mq e da un portico di circa 3 mq, al secondo piano è stata invece ricavata una legnaia di circa 11 mq. Il 17 settembre 2002 il municipio ha negato il rilascio della licenza edilizia accogliendo l'opposizione dipartimentale. La decisione non è stata impugnata.
B. Il 10 dicembre 2003, sollecitato in tal senso dal Dipartimento del territorio, il municipio ha ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere realizzate abusivamente. In particolare: lo smantellamento del portico, del muro in cemento armato realizzato in corrispondenza del portico, del muro in elementi "verduro", il ripristino del terreno, l'eliminazione del locale legnaia tramite la chiusura completa del lato nord della costruzione e la demolizione della soletta.
C. Con giudizio 9 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa presentata dall'insorgente. Il Governo ha sostanzialmente ritenuto che la violazione materiale della legge fosse stata definitivamente accertata e che alla luce della malafede dei ricorrenti, la rettifica degli interventi eseguiti senza autorizzazione fosse giustificata e proporzionata.
D. Contro questa decisione i ricorrenti sono insorti dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Innanzitutto rivendicano la loro buona fede e invocano il principio dell'affidamento, sostenendo di non aver impugnato la decisione 17 settembre 2002 poiché l'esecutivo comunale gli avrebbe assicurato di voler rinunciare ad adottare qualsiasi provvedimento di ripristino. Ribadiscono inoltre la conformità dell'intervento edilizio con la destinazione della zona e lamentando la violazione del loro diritto di essere sentiti per non aver potuto beneficiare di un'audizione personale, concludono ritenendo la misura impugnata sproporzionata.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione è giunto il municipio e il Dipartimento del territorio, che si sono limitati a rinviare a quanto già allegato dinanzi al Consiglio di Stato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli articoli 21 cpv. 1 e 45 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 19 PAmm).
2. I ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti per non aver beneficiato di un’audizione personale dinanzi al Consiglio di Stato. A torto. Innanzitutto poiché la loro audizione non è stata formalmente mai richiesta (cfr. ricorso 23.12.2003); in secondo luogo poiché né la legislazione cantonale, né quella federale, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere, come nel caso in esame, le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvio; 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146). Ne consegue che su questo punto il ricorso va respinto.
3. Nel caso in esame, è stata esperita una procedura di domanda di costruzione a posteriori, che riguardava il deposito attrezzi. I ricorrenti non possono pertanto sostenere con successo che potrebbero conseguire un'autorizzazione eccezionale giusta gli art. 24 e segg. LPT, tantomeno sostenere la conformità alla zona del manufatto, dato che la decisione di diniego del rilascio della licenza edilizia in sanatoria, che ha accertato l'illegittimità della costruzione effettivamente realizzata, è ormai cresciuta in giudicato. Anche le censure relative alla conformità del progetto con la zona di utilizzazione vanno pertanto respinte, ancorchè ricevibili in questa sede.
4. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite senza permesso in contrasto con la legge, il PR o il RE, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Violazioni minime dell’interesse pubblico, ma pregiudizievoli di quello dei vicini, devono comunque essere eliminate quando questi abbia tempestivamente reclamato. Resta riservato il principio della proporzionalità (art. 43 cpv. 1 e 2 LE).
L'ordine di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto, ossia di un'opera realizzata senza permesso o in contrasto con il permesso ricevuto, che si pone in contrasto insanabile con il diritto materialmente applicabile e non può pertanto essere posta al beneficio di un permesso in sanatoria (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE n. 1286 seg.).
Quando il ripristino risulti impossibile o sproporzionato, è possibile sostituirlo con una sanzione pecuniaria entro un anno dalla violazione (art. 44 cpv. 1 e 2 LE).
Anche il costruttore in mala fede può richiamarsi al principio di proporzionalità. Deve tuttavia attendersi che l’autorità applichi un metro di giudizio severo, attribuendo un peso accresciuto all’interesse riferito al ripristino di una situazione conforme al diritto (DTF 111 Ib 224 consid. 6b). Ove il costruttore abbia agito in mala fede, nella ponderazione degli interessi contrapposti, l’autorità può attribuire un peso accresciuto al ripristino di una situazione conforme al diritto materiale e trascurare, o considerare solo parzialmente, gli inconvenienti meramente personali, segnatamente le spese di costruzione e di demolizione, derivanti ai proprietari dall’ordine litigioso.
5. Nelle circostanze concrete, l'aver realizzato, in una zona agricola, una costruzione sensibilmente ampliata rispetto al progetto approvato, tanto da raddoppiarne la superficie sfruttabile ricavandovi un locale supplementare, non può essere considerato alla stregua di una lieve trasgressione. L'architetto che ha allestito i piani e di riflesso anche i ricorrenti, non potevano ignorare che la variante al progetto approvato doveva essere preventivamente autorizzata. Inoltre, viste le difficoltà incontrate per ottenere la licenza 30 aprile 2001, è assai verosimile che i ricorrenti ed il loro architetto sapessero perfettamente che quanto realizzato non sarebbe mai stato autorizzato. Già per il fatto di aver costruito senza permesso, il loro comportamento non appare sorretto dalla buona fede.
Dal profilo oggettivo, nulla gli permetteva di ritenere che l'autorità avrebbe dato il suo consenso alla realizzazione di una tale opera all'interno di una zona agricola. In passato, i ricorrenti avevano infatti presentato ben due domande di costruzione contro le quali il Dipartimento del territorio si era tempestivamente opposto, rilevando che un deposito attrezzi di 7 mq, sfruttato esternamente anche come legnaia grazie ad una maggior sporgenza del tetto di circa 4 mq, fosse manifestamente sovradimensionato rispetto all'attività agricola effettivamente svolta, e sostanzialmente limitata alla coltivazione, a titolo di hobby, di soli 200 ceppi di vite. Inoltre, i ricorrenti disponevano già di spazi sufficienti nella cantina della loro abitazione, autorizzati nel 1995, e utilizzati per la vinificazione e quale deposito attrezzi (cfr. opposizione 2.2.2000 del Dipartimento del territorio). Nella domanda di costruzione 2.2.2000, i ricorrenti postularono nuovamente la realizzazione di un deposito di 9 mq. Anche in quest'occasione l'opposizione dipartimentale ribadì l'impossibilità di autorizzare un simile manufatto in quanto sovradimensionato. Considerando l'attività agricola assai contenuta, limitata alla coltivazione di 540 ceppi di vite, gli insorgenti disponevano già di spazi sufficienti da adibire alla vinificazione e a deposito attrezzi. Da quanto precede consegue che i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza dell'incompatibilità dei loro progetti con le norme della pianificazione del territorio applicabili ai loro fondi e in particolare del sovradimensionamento che presentava il deposito edificato.
6. Il controverso ordine di ripristino non viola il principio di proporzionalità. La demolizione è certamente esigibile in considerazione della palese mala fede con cui essi hanno agito. Ammettere il contrario significherebbe in effetti accettare l’abuso commesso, facendo risultare pagante questo genere di atteggiamenti, incoraggiando l’inosservanza della legge e discriminando chi la rispetta nonostante il sacrificio che questa gli impone. Per questo stesso motivo, va pure esclusa la possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, peraltro neppure richiesta.
Sia lo smantellamento del portico che la chiusura del locale legnaia e la demolizione della sua soletta appaiono proporzionati e di facile realizzazione. Considerazioni analoghe valgono per la demolizione del muro in cemento armato e quello in "verduro". La pendenza del terreno non risulta tale da compromettere la stabilità della costruzione. La funzione del muro di "verduro" appare infatti sostanzialmente estetica. Non a caso la sua realizzazione non è mai stata indicata su alcun piano di costruzione, tantomeno su quelli allegati alla domanda di costruzione in sanatoria. Limitatamente al muro in cemento armato, la sua funzione è invece strettamente connessa alla presenza del portico abusivo. La demolizione di quest'ultimo priverà pertanto anche il muro in cemento armato di qualsiasi funzione di sostegno, giustificandone la rimozione. Beninteso, i ricorrenti dovranno rimuovere anche il materiale di riempimento eventualmente ammassato verso monte, ripristinando l'originale conformazione del suolo, e pertanto la sua stabilità.
Del tutto pretestuose sono le obiezioni sollevate in proposito all'assicurazione che il municipio avrebbe dato ai ricorrenti di non essere intenzionato ad adottare alcun provvedimento di ripristino, e della quale agli atti manca qualsiasi riscontro. A maggior ragione considerando che, contrariamente a quanto vogliono far intendere i ricorrenti, la censura è stata sollevata per la prima volta unicamente davanti a questo tribunale, mentre dinanzi al Consiglio di Stato il motivo della mancata impugnazione della decisione 17 settembre 2002 era da ricercare in ragioni di economia processuale non meglio precisate (cfr. ricorso 15.12.2003, pag. 3, §2 in fine).
7. Dai considerandi che precedono, il giudizio impugnato resiste alle censure dei ricorrenti. L’ordine di demolizione va confermato in quanto immune da violazioni del diritto e il ricorso respinto (art. 61 PAmm). La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 LPT, 21, 43 e 45 LE, 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico di RI1, in solido.
3. Intimazione a:
terzi implicati
1. CO1 2. CO2 3. CO3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario