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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.05.2003 52.2003.98

28 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,973 mots·~10 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.98  

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 marzo 2003 di

1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ 5. __________ 6. __________ tutti patrocinati da: avv. __________  

contro  

la decisione 25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 901) che respinge in ordine l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 7 ottobre 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per il cambiamento di destinazione del piazzale alle part. n. __________ e __________ RF;

viste le risposte:

-         24 marzo 2003 di __________;

-           1° aprile 2003 del Consiglio di Stato;

-         28 aprile 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Le resistenti __________ e __________ sono proprietarie di due stabili d’appartamenti, situati ad __________, in località __________ (part. n. __________ e __________ RF). Parte dei due fondi è occupata da un piazzale asfaltato, sul quale sono stati posati uno scivolo, un dondolo, due altalene e due canestri.

                                         Il 6 giugno 2002 le resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di destinare il piazzale a posteggi.

                                         Alla domanda si sono opposti i ricorrenti, inquilini degli stabili in questione, argomentando che il prospettato cambiamento di destinazione avrebbe ridotto l’estensione dell’area di svago ed aumentato le immissioni foniche ed atmosferiche.

                                  B.   Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 ottobre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Con atto separato, l’autorità comunale ha nel contempo respinto tutte le opposizioni.

                                  C.   Con giudizio 25 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando per carenza di legittimazione attiva l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

                                         In sostanza, il Governo ha ritenuto che i ricorrenti, in quanto semplici conduttori, non fossero legittimati ad impugnare la licenza edilizia. Il mantenimento dell’estensione dell’area di svago non conferirebbe loro un interesse degno di protezione.

                                         Il ricorrente __________ non sarebbe legittimato perché non si è opposto alla domanda di costruzione. A questa si è opposto __________ che tuttavia non ha ricorso.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. In via principale, postulano che gli atti vengano rinviati al Consiglio di Stato per l’esame e la decisione di merito. In via subordinata, chiedono invece che la decisione del Governo e la licenza edilizia vengano annullate.

                                         I ricorrenti rivendicano la legittimazione a ricorrere, contestando in dettaglio le tesi del Governo, che pur richiamandosi all'art. 103 OG si è essenzialmente fondato sulla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla legittimazione a ricorrere mediante ricorso di diritto pubblico, non applicabile alla fattispecie.

                                         Il ricorrente __________ rileva che il suo nome è stato indicato erroneamente (__________invece di __________).

                                         Nel merito gli insorgenti ripropongono le censure sollevate in prima istanza.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono il municipio e __________ e __________, le quali contestano nel dettaglio le tesi di merito addotte dai ricorrenti, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale per quanto concerne la legittimazione degli insorgenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare il giudizio governativo a loro sfavorevole è certa (art. 43 PAmm). Se fossero legittimati ad impugnare anche la licenza edilizia è questione di merito.

                                         Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l’art. 21 cpv. 2 LE, hanno qualità per impugnare la licenza edilizia le persone che si sono tempestivamente opposte alla domanda di costruzione e risultano lese nei loro legittimi interessi dal provvedimento. In materia edilizia, la legittimazione a fare opposizione ed a ricorrere è, nella sostanza, analoga a quella dell'art. 43 PAmm, che questo tribunale interpreta conformemente all'art. 103 OG (cfr. RDAT Il - 1991 N. 39; A. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 21 LE n. 932 e rimandi).

                                         La legittimazione a ricorrere presuppone anzitutto che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da una relazione particolarmente stretta e degna di considerazione, siccome più intensa di quella che intercorre con gli altri membri della collettività. La situazione dell'insorgente è meritevole di protezione quando può essere pregiudicata dall'esito della vertenza (DTF 121 II 43 seg.).

                                         Il ricorrente deve inoltre dimostrare di essere portatore di un interesse personale, diretto, attuale e concreto a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a sventare. Deve, in altri termini, dimostrare che l'esito positivo della vertenza gli procura un vantaggio tangibile.

                                         Queste limitazioni servono ad evitare che il ricorso si traduca in un'actio popularis, ove il diritto di ricorrere è dato a tutti i cittadini attivi.

                                         A differenza della qualità per agire in via di ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale, la legittimazione ad interporre ricorso al Consiglio di Stato o al Tribunale cantonale amministrativo non dipende dalla lesione di norme volta a proteggere l'insorgente nei suoi diritti soggettivi. Determinanti sono la situazione dell'insorgente per rapporto all'oggetto della contestazione e la natura dell'interesse di cui è portatore, che può anche essere di mero fatto.

                                         2.2. In materia edilizia od ambientale, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta alle persone, che per situazione si trovano in un rapporto particolare con l’oggetto della contestazione. La situazione è degna di considerazione quando l’insorgente ha una relazione qualificata con un fondo esposto in misura sufficientemente intensa alle ripercussioni derivanti dalla costruzione avversata. Il novero dei fondi circostanti, che entrano in considerazione ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva va stabilito in base al grado di percettibilità di tali ripercussioni. L'estensione della cerchia delle persone abilitate ad agire in via di ricorso va invece determinata in base alla consistenza del rapporto che le lega a tali fondi.

                                         In quest'ottica, la qualità per impugnare un permesso di costruzione va anzitutto riconosciuta ai proprietari di fondi sufficientemente vicini, da risultare toccati in misura percettibile dall'intervento edilizio. Il rapporto di proprietà, che lega l'insorgente al fondo esposto alle ripercussioni indotte da una certa opera, costituisce un nesso sufficientemente intenso da giustificare il riconoscimento della legittimazione a ricorrere.

                                         Il diritto di impugnare una licenza edilizia rilasciata per opere da realizzare su fondi vicini non va riconosciuto soltanto ai proprietari, ma anche ai titolari di diritti reali limitati, che gravano i fondi esposti alle ripercussioni derivanti dall'intervento. Usufruttuari o proprietari di diritti di superficie per sé stanti e permanenti di tali fondi hanno altrettanti titoli dei rispettivi proprietari per opporsi ad un intervento edilizio suscettibile di pregiudicarne le possibilità di sfruttamento e di utilizzazione. La consistenza di questi rapporti di natura reale è in genere considerata sufficiente ai fini del riconoscimento della qualità per impugnare la licenza edilizia.

                                         Sempre dal profilo della situazione dell’insorgente per rapporto al fondo esposto alle ripercussioni derivanti da una nuova costruzione, la qualità per agire in giudizio davanti all’autorità di ricorso va infine riconosciuta anche ai conduttori ed agli affittuari di fondi situati nella sfera d'influenza dell'opera edilizia. Il fatto che non siano proprietari, ma soltanto titolari di diritti di natura obbligatoria, non costituisce un motivo sufficiente per negare loro il diritto di insorgere a tutela della loro situazione di possessori di tali fondi. Se il rapporto che le lega ai fondi in questione è stabile e duraturo, ben si giustifica considerarli legittimati ad impugnare una licenza rilasciata per un'opera edilizia suscettibile di menomarne la fruizione (cfr. A. Gadola, Die Rechtsmittelbefugnis des Nachbarn in Bausachen, BR 4/93, pag. 91 seg. e riferimenti). La tutela del possesso non è riservata esclusivamente al proprietario del fondo esposto alle ripercussioni derivanti dall’opera edilizia. Al locatario va di principio riconosciuto il diritto di opporsi ad un’opera edilizia atta a pregiudicarne gli interessi anche quando il proprietario rinuncia ad esercitare i suoi diritti di difesa.

                                   3.   3.1. Nel caso in esame, i ricorrenti si sono opposti alla trasformazione del piazzale da gioco in posteggio, prospettata dalle proprietarie degli stabili di cui sono locatari. Gli insorgenti contestano la riduzione dell’area di svago e l’aumento delle immissioni.

                                         L’opera in contestazione insiste sullo stesso fondo ove sorgono gli stabili in cui abitano i ricorrenti. Il fondo sul quale sono situati i loro appartamenti si identifica con quello direttamente esposto alle ripercussioni che derivano dall’intervento. Il rapporto che intercorre fra il fondo di pertinenza dei ricorrenti e quello destinato ad accogliere l’opera avversata non potrebbe essere più stretto ed intenso. Da questo profilo, gli insorgenti hanno dunque senz’altro veste per impugnare la licenza edilizia.

                                         In quanto conduttori non occasionali di appartamenti situati su un fondo direttamente toccato dall’opera avversata, i ricorrenti sono d’altro canto legittimati ad opporsi all’intervento. La consistenza del rapporto di locazione che li lega al fondo esposto alle ripercussioni ingenerate dall’opera basta a giustificare il riconoscimento del diritto di contestarla. Il pregiudizio che l’intervento può arrecare al godimento degli appartamenti posseduti dai ricorrenti in modo stabile e duraturo conferisce loro titoli sufficienti per abilitarli ad impugnare la licenza edilizia.

                                         Ferme queste premesse, ben si può di conseguenza affermare che la situazione dei ricorrenti sia legata all’oggetto della contestazione da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso da permettere di distinguerla da quella degli altri membri della collettività.

                                         Gli insorgenti sono inoltre portatori di un interesse personale, attuale e concreto ad opporsi alla trasformazione del piazzale in posteggio al fine di prevenire gli inconvenienti che paventano. Nella misura in cui è volto a salvaguardare le attuali condizioni di utilizzazione dei loro appartamenti, l’interesse di cui si prevalgono è diretto. Non è mediato da quello delle proprietarie del fondo. Il fatto che l’interesse dei ricorrenti si ponga in contrasto con l’interesse delle proprietarie è privo di rilievo. L’immediatezza dell’interesse fatto valere dal conduttore non dipende dal fatto che collimi o contrasti con quello del proprietario. L’interesse del conduttore a contestare un’opera prevista da terzi su un fondo vicino è diretto tanto nel caso in cui insorga a fianco del proprietario, quanto nel caso in cui ricorra da solo. Irrilevante, dal profilo della qualifica dell’interesse, è il fatto che l’opera sia avversata anche dal proprietario. L’interesse del conduttore ricorrente a tutelare il possesso indisturbato dell’oggetto della locazione rimane diretto anche quando il proprietario condivide l’iniziativa edilizia promossa dal vicino. Non v’è motivo per considerarlo diversamente, quando l’iniziativa è assunta dal proprietario stesso e riguarda un’opera edilizia da realizzare sul fondo oggetto della locazione.

                                         Ne discende che le deduzioni del Consiglio di Stato non possono essere condivise.

                                         3.2. Insostenibili, siccome viziate da formalismo eccessivo, sono pure le conclusioni tratte dal Consiglio di Stato con riferimento alla legittimazione attiva del ricorrente __________. L’opposizione e la procura agli atti attestano chiaramente che ricorrente è __________ e non __________.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata, con conseguente rinvio degli atti al Consiglio di Stato ex art. 65 cpv. 2 PAmm affinché statuisca nel merito dell’impugnativa inoltratagli.

                                   5.   Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato, poiché le resistenti, rimettendosi al giudizio di questo tribunale, non hanno contestato la rivendicazione della legittimazione attiva avanzata dai ricorrenti.

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 901) è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione nel merito.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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