Incarto n. 52.2003.71
Lugano 3 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 marzo 2003 di
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 812) che ha respinto l’impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ __________ il permesso di costruire una casa d’abitazione sul fondo n. __________ RF __________;
viste le risposte:
- 17 marzo 2003 di __________ __________;
- 18 marzo 2003 del Consiglio di Stato;
- 21 marzo 2003 del municipio di __________;
preso atto della replica 31 marzo 2003 dei ricorrenti e delle dupliche:
- 10 aprile 2003 del municipio di __________;
- 12 aprile 2003 di __________ __________;
- 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ __________ è proprietario del fondo n. __________ RF di __________, situato in zona residenziale __________, su cui sorge una stalla che serve l’azienda agricola di cui il resistente è titolare;
che, negatagli a più riprese l’autorizzazione ad ampliare la stalla, il resistente ha infine chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire contiguamente alla stessa la propria casa d’abitazione;
che durante il periodo di pubblicazione, alla domanda di costruzione si sono opposti __________, __________ e __________ __________, proprietari del fondo vicino, adducendo che tramite l’edificio postulato __________ __________ intenderebbe in realtà incrementare l’attività della sua azienda agricola;
che, raccolto il preavviso favorevole dell’autorità cantonale, il 20 dicembre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo l’opposizione;
che con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato, ritenuto il progetto conforme alle disposizioni legali applicabili, ha confermato il provvedimento, rigettando l’impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti;
che avverso la predetta pronuncia governativa Aurora, Domenico e __________ __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal municipio, e ribadendo in sostanza quanto eccepito in sede d’opposizione;
che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, proponendo la riconferma del giudizio impugnato, senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono il municipio e il beneficiario della controversa licenza, le cui argomentazioni verranno, per quanto necessario, riprese nel seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1 LE e la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari del fondo confinante con quello dedotto in licenza e già opponenti, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l’autorità statuisce sulla conformità, per rapporto alle normative edilizie concretamente applicabili, delle opere raffigurate sui piani presentati e della destinazione d’uso indicata nei documenti che corredano la domanda (Scolari, Commentario, II ed. N. 627);
che l’autorità, per contro, non si pronuncia sulla legittimità delle opere che dovessero venire effettivamente eseguite; se i piani non corrispondono alle opere eseguite o se la destinazione dichiarata differisce da quella effettiva, la licenza eventualmente rilasciata non pone rimedio al permesso mancante (cfr. STA inedita 9.5.2001, in re S., consid. 2);
che, nell’evenienza concreta, dalla domanda di costruzione, dai piani e dalla relazione tecnica emerge inequivocabilmente come l’opera dedotta in licenza, futura residenza di __________ __________, verrà destinata esclusivamente a fini abitativi, non aziendali, come paventano i ricorrenti;
che la progettata casa unifamiliare risponde pienamente alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (zona residenziale R2) e soddisfa gli ulteriori parametri edilizi;
che ciò non viene invero eccepito nemmeno dai ricorrenti;
che nondimeno occorre esaminare se l’aggiunta della casa d’abitazione alla stalla, quest’ultima in evidente contrasto con la funzione della zona residenziale, configuri un ampliamento ammissibile ai sensi dell’art. 70 LALPT;
che secondo tale disposto edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono solo essere conservati tramite lavori di manutenzione ordinari (cpv. 1); possono tuttavia essere eccezionalmente autorizzati ampliamenti a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano (cpv. 2); occorre in particolare considerare le finalità delle norme applicabili, la natura del contrasto esistente, l’entità dell’intervento e le conseguenze che ne derivano, soppesando gli interessi pubblici e privati posti a confronto; inammissibili sono soprattutto quegli interventi che incidono sui contenuti della costruzione, alterandone l’identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di contrasto con il diritto successivamente entrato in vigore (RDAT 1999-I N. 28, II-1994 N. 46, II-1992 N. 39; Scolari, Commentario, 2a ed., ad art. 70 LALPT N. 516 seg.);
che, in concreto, l’opera dedotta in licenza, di per sé conforme con la legislazione applicabile, pur destinata ad ospitare il fattore dell’azienda agricola, persegue uno scopo abitativo; non è quindi atta ad incrementare l’utilizzo della stalla esistente; è prevedibile semmai che l’insediamento di __________ __________ nella nuova abitazione comporti, nell’interesse proprio e dei vicini qui ricorrenti, una riduzione delle eventuali immissioni moleste provenienti dalla stalla;
che, pertanto, l’intervento edilizio all’esame non è suscettibile di aumentare i motivi di contrasto con la zona residenziale in cui è previsto e quindi, considerato il precipuo interesse del resistente alla sua realizzazione, deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LALPT;
che, stante quanto precede, nulla osta dunque al rilascio della licenza edilizia;
che, qualora limitatamente al fondo in questione si verificasse il potenziamento dell’attività agricola prospettato dai ricorrenti, in quanto rilevante dal profilo ambientale, edilizio e pianificatorio, esso necessiterebbe di un’ulteriore autorizzazione;
che, in esito ai precedenti considerandi, il ricorso va dunque respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 70 LALPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.-, sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario