Incarto n. 52.2003.57
Lugano 4 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2003 di
contro
la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 675), che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 9 dicembre 2002 del consiglio comunale di __________, in materia d’attinenza comunale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con risoluzione 9 dicembre 2002 il consiglio comunale di __________ ha negato l’attinenza comunale a __________ ed ai figli di quest’ultimo: __________, __________ e __________;
che contro questa decisione il consigliere comunale __________ __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato;
che con giudizio 11 febbraio 2003, reso in applicazione dell’art. 17 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso;
che avverso il suddetto giudizio governativo __________ __________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio con motivazioni che non occorre qui riassumere;
che nei casi in cui il gravame appare manifestamente irricevibile o manifestamente infondato l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingerlo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48 PAmm);
che prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio l’adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, cioè soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che giusta l’art. 208 cpv. 1 LOC le risoluzioni degli organi comunali sono suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono poi appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che la risoluzione impugnata è stata resa in applicazione dell’art. 17 LCCit che dichiara definitive le decisioni del legislativo comunale in materia di concessione dell’attinenza comunale;
che pertanto la decisione del consiglio comunale in narrativa non era impugnabile né davanti al Consiglio di Stato, né davanti a questo Tribunale, poiché la LCCit esclude ogni via ricorsuale in caso di rifiuto dell’attinenza comunale (art. 17 LCCit);
che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;
che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 17 LCCit; 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario