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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.07.2003 52.2003.52

2 juillet 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,436 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.52  

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 febbraio 2003 di

contro  

la decisione 4 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 496), che respinge l’impugnativa dell’insorgente contro la risoluzione 8 novembre 2002 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 500.– per infrazione alle norme della legge edilizia cantonale;

viste le risposte:

-    25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

-      9 aprile 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il ricorrente __________ __________ è proprietario di un fondo, situato a __________ (part. n. __________ RF), fuori della zona edificabile, a lato della strada cantonale che conduce alla dogana del __________.

                                         Il fondo è dotato di un accesso veicolare, costituito da uno slargo di m 5.70, realizzato nel 1990 lungo il ciglio della strada cantonale su un profondità di m 5.50, grazie ad un permesso che, a titolo di condizione, prevedeva, fra l'altro, il divieto di posare catene od altro.

                                                      strada cantonale

                                                                      part. __________

                                         L'accesso in questione serve anche al fondo retrostante, di proprietà di __________ __________, (part. n__________RF), raggiungibile attraverso una strada privata che si sviluppa lungo il confine W del fondo del ricorrente.

                                         Il 19 novembre 2001 __________ __________ ha segnalato al municipio che __________ __________ aveva posato due grossi vasi da fiori, costituiti da tubi di cemento (h: 50 cm, Ф 40 cm), sullo slargo che integra l'accesso alla strada cantonale.

                                                      strada cantonale

                                                                      part. __________

                                  B.   Il 27 giugno 2002 il municipio ha posto il ricorrente in contravvenzione, rimproverandogli di aver realizzato senza autorizzazione "un posteggio sull'accesso stradale esistente, mediante la posa di due tubi di delimitazione in cemento utilizzati come vasi da fiori".

                                         Il ricorrente ha contestato che la posa di due vasi da fiori soggiacesse a licenza edilizia, negando nel contempo di aver voluto realizzare un posteggio.

                                         Disattese le giustificazioni del ricorrente, l'8 novembre 2002 il municipio gli ha inflitto una multa di fr. 500.-.

                                  C.   Con giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il decreto municipale, rigettando l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’insorgente. Il Governo ha in sostanza ritenuto che i vasi necessitassero di una licenza edilizia in quanto atti ad ostacolare l'accesso alla strada cantonale.

                                  D.   Avverso la predetta risoluzione governativa __________ __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla multa.

                                         L’insorgente eccepisce una violazione dell’art. 147 LOC da parte dell’autorità comunale in quanto il rapporto di contravvenzione non indicherebbe il periodo in cui è avvenuta la presunta infrazione e non consentirebbe quindi di statuire sulla prescrizione dell’azione contravvenzionale. Nega inoltre di aver creato un parcheggio tramite la posa dei vasi, i quali per altro non necessiterebbero di alcuna licenza edilizia.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il municipio sulla scorta di argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

                                         Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione dell’insorgente certa (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

                                         1.2. Considerata la natura delle contestazioni da risolvere, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie prodotte dalle parti. Il sopralluogo e le altre prove chieste dal ricorrente non appaiono dunque atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Giusta l’art. 22 cpv. 1 LPT, la costruzione e la trasformazione di edifici o impianti è sottoposta ad autorizzazione. Conformemente all’art. 1 cpv. 1 LE edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia. La licenza edilizia è in particolare necessaria per la costruzione e trasformazione, ivi compreso il cambiamento di destinazione, di edifici ed altre opere (art. 1 cpv. 2 LE). Essa non è invece necessaria per i progetti ed i lavori indicati all’art. 1 cpv. 3 lett. a-c LE, ed in particolare per le piccole costruzioni (art. 1 cpv. 3 lett. b LE). In linea di principio, i lavori d’importanza minima non formano cioè l’oggetto di una procedura d’approvazione.

                                         Fuori delle zone edificabili anche gli interventi edilizi di importanza minima sono tuttavia soggetti a permesso di costruzione (RDAT II-1995 n. 29, consid. 2.1.). Il diritto federale impone infatti che l’autorità cantonale competente statuisca sulla conformità di zona rispettivamente sulla necessità di un’eccezione giusta l’art. 24 LPT di tutti gli interventi edilizi previsti fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT; v. anche art. 7 cpv. 5 LE). In punto alla procedura applicabile, l’art. 5 cpv. 3 RLE dispone che gli interventi edilizi fuori zona edificabile sono sottoposti alla procedura ordinaria.

                                   3.   Ai fini del presente giudizio può restare indecisa la questione a sapere se la collocazione di vasi da fiori su fondi posti fuori della zona edificabile costituisca o meno un intervento soggetto a permesso di costruzione. Per quanto qui interessa è, in effetti, sufficiente constatare che la posa di vasi come quelli in discussione, al centro di uno slargo adiacente all'accesso alla strada cantonale, non può andare esente da permesso di costruzione. L'area sulla quale sono collocati in modo stabile e permanente è invero destinata ad agevolare le manovre di entrata e di uscita dei veicoli dal campo stradale. La posa dei controversi manufatti costituisce dunque un intervento soggetto a permesso di costruzione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. c RLE, in quanto atto a modificare in modo rilevante la configurazione e le condizioni di utilizzazione dell'attuale accesso, incidendo di riflesso sulla sicurezza della circolazione stradale. Priva di rilievo è la questione a sapere se l'intervento miri o meno a delimitare un posteggio.

                                   4.   Giusta l’art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla LE, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal municipio con la multa sino fr. 5’000.– se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; con l’ammonimento o con la multa sino a fr. 500.– se è stata omessa una notifica; con la multa sino a fr. 10’000.– negli altri casi. La multa deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). Considerata la natura penale della vertenza ai sensi dell’art. 6 CEDU il Tribunale cantonale amministrativo dispone di pieno potere cognitivo nella determinazione della multa, in deroga alla regola generale secondo cui il potere di controllo di questa corte è limitato alla violazione del diritto (art. 61 PAmm).

                                   5.   In concreto, l’insorgente ha posato i vasi da fiori omettendo di presentare una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, siccome riferita ad un intervento interessante un fondo posto fuori della zona edificabile.

                                         Ha quindi perfezionato gli estremi materiali dell'infrazione addebitatagli. L’autorità, alla quale incombe l'onere probatorio, non ha dimostrato che il ricorrente sapesse che la posa di due vasi da fiori su un piazzale posto fuori della zona edificabile soggiace a permesso di costruzione. Non sostiene nemmeno che il ricorrente dovesse necessariamente sapere che un simile intervento non può andare esente da permesso. In tali circostanze ben si può ammettere che l'insorgente abbia agito per negligenza.

                                         Ponendo mente all'insieme delle circostanze la multa irrogata appare sicuramente eccessiva. Una massiccia riduzione s'impone con la forza dell'evidenza.

                                   6.   La mancata indicazione della data dell'infrazione da parte dell'autorità non inficia la validità del provvedimento. Non gli ha invero impedito di difendersi adeguatamente.

                                         L'infrazione non è d'altra parte prescritta. Nemmeno il ricorrente sostiene invero di aver posato i vasi prima del 1998.

                                   7.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, riducendo la multa a fr. 100.-.

                                         Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 22, 24, 25 LPT; 1, 7, 46 LE; 3, 4, 5 RLE; 147 LOC e 18, 43, 46, 61, 65 LPAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, la multa inflitta a __________ __________ è ridotta a fr. 100.–.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà all’insorgente fr. 600.– a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                        4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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