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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.2003 52.2003.45

3 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·965 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.45  

Lugano 3 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 febbraio 2003 della

__________ patrocinata dalla lic.iur. __________  

contro  

la decisione 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (n. 260), che aggiudica alla __________ i lavori di pulizia giornaliera occorrenti al __________ ed __________;

viste le risposte:

-    14 febbraio 2003 della __________;

-    17 febbraio 2003 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    28 febbraio 2003 della Sezione della logistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 18 ottobre 2002 il Dipartimento delle Finanze e Economia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per aggiudicare secondo la procedura libera i lavori di pulizia giornaliera occorrenti al __________;

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla voce "particolarità dell'oggetto" (punto 3 e) chiedeva ai concorrenti di "indicare il costo dell'intervento orario alla posizione E degli interventi speciali";

che il foglio di correzione annesso al capitolato indicava a sua volta che "correzioni e cancellature dei prezzi unitari come pure l'omissione dei prezzi unitari comportano l'esclusione dell'offerta";

che la ricorrente __________ ha partecipato alla gara con un'offerta di fr. 86'129.60;

che alla posizione "Laboratorio cantonale / Servizi speciali / D - Finestre" del capitolato, la ricorrente ha omesso di esporre il "costo orario" richiesto, limitandosi ad indicare il "tempo annuo - ore" ed il "totale dei costi";

che l'offerta non indicava inoltre il costo orario richiesto dalla posizione "Servizi speciali - E Vetreria laboratorio" per l'__________;

che con decisione 21 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha escluso l'offerta della __________ dalla gara, aggiudicando i lavori messi a concorso alla __________ per l'importo di fr. 89'438.63;

che la __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio al Consiglio di Stato per nuova decisione;

che l'insorgente contesta in sostanza l'esclusione, giudicandola lesiva del divieto di formalismo eccessivo; il prezzo unitario, allega, sarebbe facilmente deducibile dividendo il "totale dei costi" per il "tempo annuo - ore";

che l'autorità cantonale ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa; l'aggiudicataria si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.1 LCPubb; certa è la legittimazione attiva della ricorrente a contestare il provvedimento che la esclude dalla gara ed aggiudica la commessa ad un'altra concorrente; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. "Il committente", soggiunge il capoverso seguente, "esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti"; la disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti"; 

che il capitolato d'appalto, dispone poi l'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che le offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono essere escluse dall'aggiudicazione (cfr. V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli, Lehmann, Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407);

che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato d'appalto stabiliscono le regole della gara, vincolando tanto il committente, quanto i concorrenti; decisioni di aggiudicazione rese in contrasto con le regole della gara violano il diritto, segnatamente sotto il profilo della parità di trattamento dei concorrenti e vanno di conseguenza annullate;

che nel caso in esame, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva chiaramente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che la ricorrente ha incontestabilmente omesso di indicare due prezzi unitari chiesti dal capitolato;

che, come rileva l'insorgente, l'omissione non rendeva equivoca l'offerta; il prezzo unitario della prestazione offerta era infatti chiaramente desumibile dividendo l'importo totale per il numero delle ore;

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva tuttavia tassativamente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che questa clausola vincolava il committente, precludendogli qualsiasi possibilità di considerare irrilevante l'omissione in cui è incorsa l'insorgente, evitando l'esclusione dell'offerta dalla gara; la rilevanza dell'omissione era chiaramente prestabilita dal bando di concorso;

che vi è eccesso di formalismo quando la stretta applicazione di regole di procedura non è giustificato da alcun interesse degno di protezione, diviene fine a se stesso e complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale (DTF 121 I 177 consid. 2aa e rimandi; Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 481);

che, nell'evenienza concreta, l'applicazione rigorosa della sanzione, chiaramente comminata dal capitolato d'appalto in caso di omessa indicazione dei prezzi unitari, non configura un eccesso di formalismo; partecipando senza riserve alla gara, la ricorrente ne ha invero accettato tutte le regole, compresa quella che sopprime qualsiasi facoltà del committente di considerare irrilevante la mancata indicazione di un prezzo unitario;

che, tollerando l'omissione e rinunciando ad escludere la ricorrente dalla gara, il Consiglio di Stato avrebbe disatteso una chiara ed inequivocabile regola di procedura;

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando la decisione impugnata, siccome immune da violazioni del diritto;

che la tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo ed al valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 26, 31, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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