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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.05.2003 52.2003.41

6 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,731 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.41  

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Franscini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 febbraio 2003 di

contro  

la decisione 28 gennaio 2003, n. 424, del Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 19 settembre 2002 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha vietato l'uso della licenza di condurre straniera sul territorio svizzero per la durata di un mese a scopo di ammonimento;

vista la risposta 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 20 giugno 2002, il cittadino italiano __________ __________, alla guida dell’autovettura “Audi” targata __________, in territorio di __________ (______________________________) ha negligentemente investito un pedone che si apprestava ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali. In seguito alla collisione con il veicolo, il pedone settantaduenne è uscito praticamente indenne, riportando solo qualche escoriazione.

                                  B.   a. A seguito della suddetta infrazione, la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 300.-- mediante decisione 18 ottobre 2002, cresciuta in giudicato.

                                         b. Precedentemente, il 19 settembre 2002, la stessa autorità, in considerazione della gravità dell’infrazione commessa, gli ha vietato l’uso della licenza di condurre straniera sul territorio svizzero a scopo di ammonimento per la durata di un mese, dal 21 ottobre al 20 novembre 2002, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori. Tale risoluzione è stata resa sulla base degli articoli 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr, nonché dell’art. 45 cpv. 1 della stessa legge essendo il ricorrente di nazionalità italiana.

                                  C.   Adito dall’insorgente, con giudizio 28 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato il divieto summenzionato. Rilevato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze sia il provvedimento di revoca sia la sua durata.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo puntualmente le argomentazioni già sollevate dinanzi all’istanza inferiore. In particolare, l’insorgente rileva che al momento del suo sopraggiungere sulle strisce pedonali nessuno si era annunciato per attraversare la carreggiata. Sostiene che il pedone deve necessariamente essere inciampato e caduto contro la sua automobile, poiché l’urto è avvenuto sulla parte posteriore della stessa, quindi quando il passaggio sulle strisce pedonali era praticamente ultimato. Infine, contesta che dall’incarto alla base della decisione della multa e della revoca della licenza risultino elementi concreti per addebitargli un comportamento negligente. Appellandosi alla sua reputazione quale conducente, ritiene più conforme alla fattispecie un semplice ammonimento.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa (43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                         1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione.

                                   2.   2.1. Giusta l’art. 8 della Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli del 24 aprile 1926 (RS 0.741.11), sottoscritta sia dalla Svizzera che dall’Italia, i conducenti di autoveicoli sono tenuti a conformarsi alle leggi ed ai regolamenti di quello Stato per ciò che concerne la circolazione. Per l’art. 45 cpv. 1 OAC, l'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alle revoca di una licenza di condurre svizzera.

                                         2.2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

                                         L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

                                   3.   3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

                                         3.2. Nel caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. In effetti, da un lato, a seguito della comunicazione 2 agosto 2002 della Sezione della circolazione, il ricorrente era a conoscenza della probabile adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. L’intervento al proposito del suo legale con lettera 28 agosto 2002 alla Sezione della circolazione, con la quale chiedeva di poter visionare il rapporto 2 luglio 2002 della polizia cantonale di __________, non permette di avere dubbi al proposito. Dall’altro lato, la decisione di multa (18 ottobre 2002) è posteriore a quella di revoca della licenza di condurre (19 settembre 2002). Conformemente alla giurisprudenza citata, l’Esecutivo cantonale, prima di emettere la decisione qui avversata, ha soprasseduto al giudizio in attesa della crescita in giudicato della decisione penale. Sennonché, il ricorrente non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Sezione della circolazione nella sua veste di autorità penale.

                                   4.   Nelle concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano all'insorgente di non aver circolato con la dovuta prudenza in prossimità del passaggio pedonale causando il ferimento di un pedone che si accingeva ad attraversare la strada. Tale agire si appalesa senza dubbio di una certa gravità. Inoltre, la colpa dell'insorgente non può essere qualificata come lieve, tanto più che su quel tratto di strada la presenza del passaggio pedonale è segnalata chiaramente e con largo anticipo da un’appropriata segnaletica stradale. Particolare prudenza poteva inoltre essere pretesa dal conducente su quel tratto di strada, visto che le strisce pedonali sono posizionate in curva (v. art. 33 cpv. 2 LCStr; Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., no. 2.5 ss. ad art 33 LCStr). Anche l’età del pedone investito (classe 1931) presupponeva un’attenzione accresciuta del ricorrente giusta l’art. 26 cpv. 2 LCStr. Essendo in presenza di una persona anziana sul ciglio della strada, il ricorrente non era legittimato contare sul principio dell'affidamento sancito da quest’ultimo articolo, tanto più che la stessa si trovava in prossimità del passaggio pedonale con il conseguente beneficio della priorità rispetto al veicolo dell’insorgente (v. Bussy / Rusconi, op. cit., no. 4.1. e 5.1. ad art. 26 LCStr; no. 1.4. ad art. 33 LCStr). In siffatte circostanze, considerata la gravità dell’infrazione commessa e la colpa imputabile all'insorgente, si impone l'adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve consistere nel divieto di circolare, non potendosi considerare il caso in esame come di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 in fine LCStr.

                                   5.   Tenuto conto della gravità delle infrazioni commesse dal ricorrente, della colpa che gli è imputabile e del fatto che, a giusto titolo, non ha invocato una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la durata di un mese del provvedimento, che costituisce comunque il minimo previsto dalla legge (v. art. 17 cpv. 1 LCStr e 33 cpv. 2 OAC), appare del tutto conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.

                                   6.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 8 Convenzione internazionale per la circolazione degli autoveicoli del 24 aprile 1926; 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 26 e 33 LCStr, 10 LALCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 e 45 cpv. 1 OAC; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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