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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.06.2003 52.2003.38

18 juin 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,943 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.38  

Lugano 18 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 3 febbraio 2003 di

contro  

la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (n. 97) che respinge l’impugnativa dell’insorgente contro la risoluzione 30 settembre 2002 con cui l’Assemblea comunale di __________ ha approvato il conto consuntivo 2001;

viste le risposte:

-    11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

-    20 febbraio 2003 del municipio di __________;

-    3 marzo 2003 del presidente dell’assemblea comunale di __________;

letti ed esaminati gli atti

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con risoluzione 18 dicembre 2000 l’Assemblea comunale di __________ ha approvato un credito di 75'000.– per la ristrutturazione del fondo n. __________ di proprietà del comune e situato in riva __________. Il progetto presentato all’assemblea comunale dallo studio di ingegneria __________ (in scala 1:100) prevedeva la creazione di un’area di svago aperta al pubblico.

                                  B.   Decorso il termine di pubblicazione del progetto edilizio, l’insorgente ha eccepito sia presso il municipio, sia davanti alla Sezione degli enti locali (v. scritti insorgente del 19 febbraio 2001 risp. del 15 aprile 2001), che lo stesso (in scala 1:200) differiva da quello precedentemente approvato dall’Assemblea comunale in numerosi dettagli. In particolare, rispetto al primo progetto, i muri previsti avrebbero avuto dimensioni inferiori e sarebbe mancato inoltre l’impianto d’illuminazione. A seguito di un sopralluogo effettuato dal Dipartimento del territorio, la Sezione degli enti locali con comunicazione d’evasione 6 giugno 2001 ha ritenuto l’intervento edilizio conforme alla licenza concessa, non ravvisando gli estremi per l’apertura di un procedimento di vigilanza contro il comune secondo l’art. 196 LOC.

                                  C.   Previo esame da parte della commissione della gestione l’assemblea comunale con risoluzione 30 settembre 2002 ha approvato il messaggio municipale n. 21 relativo al conto consuntivo 2001 del Comune. Dal consuntivo (conto n. 140.01) risp. dalla scheda contabile relativa al conto n. 500.02 emerge che l’investimento operato per la ristrutturazione del fondo in questione ammonta a fr. 69'889.–.

                                  D.   Con giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del legislativo comunale, rigettando l’impugnativa contro di essa inoltrata dall’insorgente. Il Governo ha in sostanza ritenuto che dal punto di vista contabile il consuntivo comunale 2001 non prestasse il fianco a nessuna critica.

E.      Con ricorso 3 febbraio 2003 __________ __________ si è aggravato avverso la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l’annullamento della decisione 30 settembre 2002 dell’Assemblea comunale in punto all’approvazione del consuntivo 2001 (cfr. domanda ricorsuale 1.). L’insorgente ne eccepisce la validità in quanto l’intervento edilizio, difforme dal progetto a suo tempo approvato dall’Assemblea comunale, avrebbe in sostanza comportato dei costi effettivi inferiori a quelli riportati nel consuntivo. In sintesi, egli chiede inoltre:

che venga accertata la legalità dell’operato del Dipartimento del territorio e della Sezione degli enti locali (cfr. domanda ricorsuale 2.1.);

che venga ordinato al comune di __________ di separare l’incarico dell’Ufficio tecnico da quello degli architetti incaricati per progetti particolari (cfr. domanda ricorsuale 2.2.);

che venga ordinato al comune di convocare una commissione edilizia secondo le norme di legge (cfr. domanda ricorsuale 2.3.)

che venga ordinato al comune di pubblicare i concorsi secondo le norme di legge (cfr. domanda ricorsuale 2.4.).

che venga accertato che il municipio di __________ risp. le autorità cantonali, avendo omesso di fermare i lavori, non hanno rispettato le norme vigenti, in particolare l’art. 30 NAPR di __________ come pure la legge sulla protezione delle rive e dei laghi ed il rispettivo regolamento cantonale (cfr. domanda ricorsuale 3.).

                                  F.   Alla reiezione del gravame si oppongono la presidente dell’assemblea comunale, __________ __________, e il municipio sulla scorta di argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito. Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC) e la legittimazione dell’insorgente certa (art. 43 PAmm).

1.2. L’art. 46 cpv. 1 PAmm stabilisce che il termine di 15 giorni per inoltrare ricorso decorre dalla data d’intimazione della decisione impugnata. Dagli accertamenti svolti risulta che la stessa è stata intimata il 20 gennaio 2003, giorno in cui l’insorgente ha ritirato l’invio presso l’ufficio postale di __________. Ne consegue che il ricorso 3 febbraio 2003 è tempestivo. Tardiva è invece l’integrazione al ricorso inviata dall’insorgente il 17 febbraio 2003 (data del timbro postale). Soltanto il ricorso 3 febbraio 2003 è pertanto ricevibile in ordine.

                                         1.3. Considerata la natura delle contestazioni da risolvere, l’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L’ulteriore sopralluogo richiesto dall’insorgente al fine di verificare l’entità dell’intervento edilizio non appare invero atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio di questa corte.

                                         1.4. La facoltà di replica va concessa quando la risposta contiene elementi nuovi e rilevanti che possono influire sul giudizio dell’autorità di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 PAmm, n. 5). In concreto, tali condizioni non sono adempiute da alcuna delle risposte presentate in questa sede, per cui la richiesta di replica va respinta.

                                   2.   Conto consuntivo comunale 2001 (domanda ricorsuale 1.)

                                         2.1. La gestione finanziaria del comune è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, della parsimonia, dall’economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte (art. 151 cpv. 1 LOC). Il principio della legalità (art. 1 RgF LOC) prevede in particolare che entrate e spese necessitano di una base legale. Mentre il principio dell’economicità (art. 4 RgF LOC) stabilisce che per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico. Occorre cioè optare per la variante che consente di raggiungere un rapporto ottimale fra i costi e gli obiettivi prefissi (cfr. Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, Vol. 2, cap. 7.2., p. 3).

                                         2.2. Giusta l’art. 151 cpv. 2 LOC la contabilità comunale deve inoltre permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune (cpv. 151 cpv. 2 LOC).

                                         2.3. In concreto, il conto consuntivo 2001 del comune di __________ soddisfa i principi sopraindicati. In particolare l’investimento di fr. 69'889.– ossequia il principio della legalità, in quanto è stato effettuato entro i limiti del credito concesso con decisione assembleare 18 dicembre 2000, la quale costituisce a tale scopo una sufficiente base legale (cfr. Rossi/Ferrari, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, p. 177). L’investimento rispetta inoltre il principio dell’economicità in quanto l’opera edilizia in parola sembra invero essere una misura discreta e perfettamente adeguata all’ottenimento dell’area di svago voluta dall’assemblea comunale. Sotto il profilo della gestione finanziaria l’investimento operato non presta dunque il fianco a critiche.

2.4. Quanto all’effettivo valore dell’intervento edilizio, non sussiste alcun motivo per dubitare che l’importo figurante nel consuntivo 2001 e nella rispettiva scheda contabile (fr. 69'889.–) non rispecchi l’effettiva portata dei lavori. A questo proposito priva di qualsiasi riscontro oggettivo e del tutto inverosimile è l’allegazione ricorsuale secondo cui il valore dell’intervento edilizio non supererebbe fr. 20'000.–. Pertanto, anche sotto il profilo strettamente contabile, l’investimento riportato nel consuntivo è esente da critiche.

                                   3.   Incompatibilità di funzione (domanda ricorsuale 2.2) / Commissione edilizia a norma di legge (domanda ricorsuale 2.3.) / Pubblicazione concorsi (domanda ricorsuale 2.4.)

                                         3.1. Il ricorso è una domanda tendente alla modificazione, all’annullamento o alla constatazione della nullità di un atto indirizzato a un organo diverso da quello del suo autore. Pertanto esso presuppone un atto d’autorità, e cioè una decisione, una sentenza o a volte una norma (Scolari, diritto amministrativo parte generale, 2a ed., n. 1097). La decisione serve all’articolazione del ricorso, del quale rappresenta oggettivamente il punto di partenza. L’esistenza di una decisione costituisce una condizione di ricevibilità per il ricorso (cfr. Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, p. 334).

                                         3.2. Con il termine di decisione si intende un atto d’imperio che tocca la situazione giuridica del singolo obbligandolo a fare, omettere o tollerare alcunché o che regoli altrimenti d'autorità, con carattere vincolante e con possibilità di esecuzione coercitiva, il rapporto del cittadino con l'ente pubblico (STA del 25 luglio 1995 in re comune di __________).

                                         3.3. Nel caso in esame l’insorgente non impugna alcuna decisione tesa a modificare la situazione giuridica di singoli cittadini nei confronti dell’autorità comunale. Con le domande ricorsuali 2.2.-2.4 egli si limita infatti a censurare astrattamente presunte irregolarità nell’amministrazione del Comune, che non si sono peraltro mai tradotte in alcuna decisione d’imperio. In assenza di decisioni comunali impugnabili, il ricorso, irricevibile in prima istanza, va quindi respinto anche su questo punto.

                                   4.   Operato del Dipartimento del territorio e della Sezione degli enti locali in merito all’intervento edilizio (domande ricorsuali 2.1. e 3)

4.1. Nella misura in cui l’insorgente impugna il rilascio della licenza edilizia adducendo in sostanza che il Dipartimento del territorio non avrebbe dovuto approvare l’intervento edilizio in quanto questo non sarebbe conforme alle disposizioni di diritto pubblico, in particolare alle disposizioni in materia edilizia, di pianificazione e protezione dell’ambiente si rileva quanto segue. Secondo i combinati disposti degli art. 8 e 21 cpv. 2 LE sono legittimate a ricorrere le persone che nel termine di pubblicazione si sono opposte alla concessione della licenza edilizia. In concreto l’insorgente non si è mai opposto all’intervento edilizio. Egli non era pertanto legittimato a ricorrere davanti al Consiglio di Stato. Anche su questo punto il ricorso, già irricevibile davanti alla prima istanza per mancanza di legittimazione giusta l’art. 21 cpv. 2 LE, va dunque respinto. Abbondanzialmente si rileva che l’insorgente era pure privo di un interesse legittimo per opporsi al progetto. Risulta infatti evidente che egli non era toccato dall’intervento edilizio in misura più intensa di un qualsiasi terzo. L’insorgente non può dedurre la sua legittimazione attiva nemmeno dalla sua qualità di cittadino attivo di __________ in quanto con la modifica dell’art. 8 LE in vigore dal 15 marzo 1995 l’actio popularis in materia edilizia è stata soppressa.

                                         4.2. Nella misura in cui l’insorgente sembra invece aggravarsi contro la comunicazione d’evasione 6 giugno 2002 della Sezione degli enti locali, abbondanzialmente si rileva che contro di essa non è possibile interporre ricorso. L’istante non può nemmeno pretendere che l’autorità emani una decisione formale al riguardo, siccome la denuncia non gli conferisce alcun ruolo di parte. Ciò deriva dal fatto che il rimedio in discussione è assimilabile ad una petizione (v. Messaggio concernente la revisione parziale della legge organica comunale del 27 agosto 1997, commento ad art. 196b, p. 139 come pure giurisprudenza e dottrina ivi citate).

5.Abbondanzialmente, si rileva che le presunte difformità dell’intervento edilizio con il progetto originariamente approvato dall’assemblea comunale (in particolare la mancanza dell’impianto d’illuminazione) avrebbero potuto semmai formare l’oggetto di una nuova istanza d’intervento davanti alla Sezione degli enti locali. Segnatamente laddove non sussista, come nel caso concreto, una decisione impugnabile, è infatti possibile con questo rimedio giuridico sussidiario richiedere all’autorità di vigilanza di prendere una decisione, purché questa sia nel pubblico interesse (cfr. Scolari, op. cit., n. 1144 e seg. e giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia ribadire (v. consid. 4.2.) che giusta l’art. 196a LOC l’istanza d’intervento non dà alcun diritto all’apertura di un procedimento di vigilanza.

                                   6.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall’impugnativa, è posta a carico dell’insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 151, 196, 196a, 208 LOC; 1, 4 RgF LOC; 8, 21 LE; 18, 28, 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico dell'insorgente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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