Incarto n. 52.2003.32
Lugano 4 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
Segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato, no. 102, che ha respinto l’impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 11 ottobre 2001, con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
vista la risposta 4 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 maggio 1982 __________ __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.
Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in una sola occasione. Più precisamente con un ammonimento nel 1995 per aver superato in autostrada il limite di velocità.
B. L’11 maggio 2001 __________ __________ ha circolato alla guida dell'autovettura Audi targata __________ sulla semiautostrada A13 in territorio di __________ __________ ad una velocità di 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza) su una tratta dove vige il limite di 80 km/h.
Due giorni dopo, il 13 maggio 2001, il ricorrente è stato colto nuovamente a __________ a circolare a 114 km/h invece degli 80 km/h prescritti.
C. a) A seguito di quest'ultima infrazione il 15 giugno 2001 la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente un ammonimento, mentre il 25 giugno 2001 il Kreisamt __________ di __________ lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1485.-- per violazione degli art. 32 cpv. 1 LCStr e 4a cpv. 1 lett. b ONC in relazione con l'art. 90 cifra 2 LCStr. I due provvedimenti sono cresciuti in giudicato.
b) Per i fatti di __________ __________, invece, con sentenza 22 novembre 2001 la Commissione del Tribunale del Circolo di __________ ha riconosciuto __________ __________ colpevole di grave violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi degli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr in unione con l’art. 90 cifra 2 LCStr. Egli è stato condannato a sette giorni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale. Dal canto suo, già l’11 ottobre 2001 la Sezione della circolazione ha revocato al ricorrente la licenza di condurre per la durata di tre mesi. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.
D. Statuendo nuovamente in seguito alla sentenza di rinvio 16 ottobre 2002 di questo Tribunale, l’8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall’insorgente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. Il Governo ha ritenuto che in applicazione del principio dell’unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già cresciuto in giudicato. E’ stata infine negata una necessità professionale dell’insorgente all’utilizzo della licenza di condurre.
E. Contro tale risoluzione __________ __________ insorge ora davanti al tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo che gli venga revocata la licenza a titolo d’ammonimento per un periodo di un mese soltanto. Pur non contestando l’accertamento dei fatti dell’11 maggio 2001, il ricorrente lamenta un diniego di giustizia formale, in quanto il Consiglio di Stato avrebbe statuito senza prendere in considerazione gli argomenti sollevati in merito ai suoi precedenti. In particolare, il primo ammonimento sarebbe prescritto da tempo, mentre il secondo è posteriore all’infrazione per la quale è stata decisa la sospensione della licenza di condurre. Tale omissione avrebbe inciso negativamente anche sulla valutazione della durata della revoca, che pertanto si appalesa sproporzionata. Inoltre, il ricorrente afferma che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, siccome l’Esecutivo cantonale non si sarebbe espresso sui motivi che l’hanno spinto a confermare il periodo di revoca di tre mesi e non uno di durata inferiore. Infine il ricorrente ribadisce di necessitare della licenza di condurre per l’esercizio della sua professione.
F. Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (18 PAmm).
1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un’accusa penale ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere cognitivo.
2. 2.1. L’insorgente, anche senza averlo invocato esplicitamente, si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost. e 6 CEDU), in quanto l’Esecutivo cantonale non si sarebbe espresso dettagliatamente su tutte le argomentazioni da lui sollevate, rendendo perciò una decisione carente di motivazione. La censura è infondata.
2.2. L’obbligo di motivare le decisioni giusta le norme sopracitate impone all’autorità decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone dunque l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il giudizio (Borghi/Corti, compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 26).
2.3. In effetti, nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso posizione puntualmente sulle censure sollevate dall’insorgente in merito alla sua reputazione in quanto conducente di veicoli a motore. Sulla scorta del giudizio penale della Commissione del Tribunale del Circolo di __________, non ha ritenuto dato nessun motivo per ridurre il periodo di revoca della licenza di condurre. Benché la motivazione addotta dall’Esecutivo cantonale sia piuttosto succinta, risulta sufficiente per comprendere i motivi della reiezione del gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente ha potuto rendersi pienamente conto della portata del giudizio; ne fa fede l’impugnativa introdotta in questa sede. Appare pertanto inconsistente la lamentela in punto alla carenza di motivazione della decisione impugnata, atteso che il Consiglio di Stato ha esaminato e deciso tutte le questioni essenziali sottoposte al suo giudizio.
3.3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della licenza a titolo d’ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un’infrazione alle regole della circolazione e d’impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L’autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3.2. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a e 123 II 97).
4. 4.1. Nel caso concreto, il ricorrente non contesta i fatti accertati in sede penale. Invoca soltanto il fatto che in vent’anni di guida non ha mai avuto formali e consistenti precedenti, per modo che la decisione confermata dal Governo di revocargli la licenza di condurre appare sproporzionata e inadeguata.
4.2. Sempre secondo l’alta Corte federale, fuori dalle località e sulle semiautostrade un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona. Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l’art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 154 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
4.3. Nell’evenienza concreta, il ricorrente ha superato di 64 km/h la velocità massima consentita, nella misura dell'80% su un tratto di semiautostrada peraltro noto per la sua pericolosità. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione. Contrariamente all’opinione dell’insorgente, tale aspetto è confermato anche dalla sentenza penale del Tribunale del circolo di __________. Pur avendo messo in evidenza la regolarità del traffico al momento dell’infrazione e le buone condizioni del fondo stradale e della visibilità, dal punto di vista oggettivo ha ritenuto che il ricorrente ha gravemente violato le norme della circolazione stradale. Tale violazione si situa largamente al di sopra (più del doppio) del limite che il Tribunale federale ha tracciato per delimitare le infrazioni di media da quelle di elevata gravità. Anche solo considerando tale eccesso di velocità s’impone chiaramente la revoca della licenza di condurre.
4.4. Va pure confermata la durata del provvedimento qui in discussione, sia dal punto di vista della gravità dell’infrazione, sia dal punto di vista del curriculum automobilistico del ricorrente. Nel caso concreto, infatti, vi sarebbero state ben due infrazioni che avrebbero potuto legittimare un provvedimento di revoca della licenza di condurre (cfr. DTF 122 II 180; STA 16 ottobre 2002 di rinvio tra le stesse parti). Oltre all’infrazione in narrativa, anche quella del 13 maggio 2002 a __________ era in principio atta a giustificare una revoca della licenza di condurre. In quell’occasione l’insorgente era stato nuovamente colto a circolare a 34 km/h al di sopra del limite orario di 80 km/h consentito. Non a caso, con precedente sentenza 16 ottobre 2002, questo Tribunale aveva rinviato la causa al Consiglio di Stato affinché pronunciasse un’unica misura amministrativa per questa infrazione e quella oggetto del presente gravame (art. 68 CP). Sennonché, su invito dello stesso ricorrente che ha dichiarato di ritirare il ricorso in merito all’episodio di __________, il 18 novembre 2002 il Consiglio di Stato l’ha stralciato dai ruoli, confermando quale sanzione il semplice ammonimento.
Il fatto che la Sezione della circolazione si è limitata in questo caso a pronunciare un ammonimento, non muta però nulla alla gravità di quell’infrazione. La stessa deve inoltre essere presa in considerazione in questa sede per giudicare della proporzionalità della durata della revoca della licenza di condurre.
Di conseguenza, tenuto conto dell’infrazione commessa da __________ __________, della colpa che gli è imputabile e della reputazione di cui gode quale conducente anche alla luce dell’episodio di __________ (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca di tre mesi pronunciato nei suoi confronti appare del tutto conforme al diritto ed alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri, nonché rispettoso del principio della proporzionalità (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).
5. 5.1. __________ __________ fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. La giurisprudenza riconosce tale necessità con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 segg. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2441 segg.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è maggiormente toccato dalla revoca rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'esercizio della propria attività professionale (DTF 123 II 572, consid. 2c).
5.2. Per l'insorgente, domiciliato a __________ con attività indipendente quale ingegnere civile ad __________, la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza citata. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Anche ammettendo che nell'esercizio della sua professione egli sia obbligato a spostarsi di sovente sui cantieri e non gli è possibile fare capo a dipendenti siccome non ne ha, va evidenziato che avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici, di un ciclomotore o di ricorrere all'aiuto di conoscenti. In quanto esposto dall'insorgente, si possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse risultare oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti di cui si è detto in precedenza.
6. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 3 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b, 10 cpv. 2 ONC; 30 cpv. 2 e 33 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 18, 28 e 43 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dalla notifica.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario