Incarto n. 52.2003.268
Lugano 15 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2003 della
contro
la decisione 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato (n. 3486), che dichiara irricevibile, rispettivamente privo d’oggetto per acquiescienza del municipio di __________, il ricorso di __________ __________ __________ avverso la decisione 14 febbraio 2003 con cui quest’ultimo le ha ordinato di rimuovere la vasca della doccia e il blocco cucina al piano seminterrato dell’edificio di cui al sub. B del mappale n. __________ RFD, nonché di presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione del locale al primo piano di questo stabile;
viste le risposte:
- 9 settembre 2003 del Consiglio di Stato;
- 12 settembre 2003 del municipio di __________;
- 16 settembre 2003 di __________;
- 22 settembre 2003 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietaria a __________ del mappale n. __________ RFD sul quale sorge uno stabile;
che il 16 marzo 1992 il municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la trasformazione in un piccolo appartamento della costruzione accessoria di cui all’allora subalterno C (ora sub. B) del citato mappale, ordinandole il ripristino della situazione precedente;
che la vertenza è approdata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale il 28 ottobre 1993 ha decretato lo stralcio della causa dai ruoli dato che tra le parti era stata conclusa una transazione con cui __________ __________ __________ si impegnava a rimuovere dall’edificio al sub. B del mappale n. __________ RFD il blocco cucina e la vasca della doccia ivi esistenti, mentre che l’esecutivo comunale rinunciava a chiedere ulteriori misure di ripristino e di rettifica;
che il 3 gennaio 1995 a __________ __________ __________ è stata rilasciata la licenza edilizia per effettuare alcuni interventi sulla citata costruzione;
che il 13 agosto 2002 il municipio di __________ ha tuttavia constatato che ella non aveva ancora eseguito i lavori di ripristino concordati il 28 ottobre 1993 davanti al Tribunale cantonale amministrativo e che una parte dell’edificio era utilizzata in modo difforme da quanto era stato autorizzato con la licenza edilizia 3 gennaio 1995;
che, dopo varie vicissitudini che non è necessario qui rammentare, il 14 febbraio 2003 il municipio di __________ ha ordinato a __________ __________ __________ di rimuovere la vasca della doccia e il blocco cucina esistente al piano seminterrato dell’edificio in questione e di presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione del locale al primo piano di questa costruzione;
che contro tale decisione __________ __________ __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato;
che copia del gravame è stata intimata per osservazioni anche alla ditta __________, __________, già proprietaria del fondo contermine n. __________ RFD di __________, che ha chiesto la conferma della risoluzione municipale impugnata;
che con giudizio 19 agosto 2003 il Governo, dopo avere spiegato che la __________ era stata sentita quale persona interessata al procedimento ricorsuale giusta l’art. 49 PAmm, ha dichiarato inammissibile il gravame per quanto diretto contro l’ordine di ripristino dello stabile, mentre che per il resto lo ha dichiarato privo d’oggetto per acquiescenza del municipio;
che contro tale decisione governativa la __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia fatto ordine a __________ di demolire le opere abusive da lei edificate sul mappale n. __________ RFD di __________;
che all’accoglimento del gravame si oppone la proprietaria di quest’ultimo fondo, contestando la legittimazione ad agire della ricorrente; per contro, il municipio di __________ domanda che l’impugnativa sia accolta; nessuna osservazione è stata formulata invece dal Dipartimento del territorio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 21 cpv. 1 LE;
che la legittimazione ad impugnare una decisione presuppone da parte del ricorrente un interesse legittimo, personale e attuale, alla modifica o all’annullamento della medesima (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm);
che un simile interesse può essere sia giuridico, che di mero fatto (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 43 PAmm);
che in ogni caso per poter essere legittimato ad agire in giudizio, il ricorrente deve risultare toccato più di ogni altro dalla decisione impugnata e deve trovarsi in una relazione particolarmente stretta e degna di considerazione con l’oggetto della lite; ciò è il caso soltanto laddove la sua situazione è suscettibile di essere influenzata dall’esito della procedura: non è per contro legittimato ad agire chi ricorre a tutela di interessi di altre persone o di meri interessi pubblici (Adelio Scolari, Commentario, II ed., 1996, n. 935 e segg. ad art. 21 LE);
che le condizioni appena esposte mirano ad escludere l’azione popolare; le stesse assumono particolare rilevanza nei casi – come quello in esame – dove non è il destinatario della decisione impugnata a ricorrere, bensì un terzo (Scolari, op. cit, n. 936 ad art. 21 LE);
che nel caso di specie la società ricorrente non si trova in una relazione particolarmente stretta e degna di protezione con l’oggetto della lite;
che in effetti, come accertato dal Governo e riconosciuto dalla stessa insorgente, quest’ultima è stata in passato proprietaria del fondo contermine __________ RFD di __________: tuttavia, dopo avere costruito su questo mappale una decina di villette unifamiliari, essa ha venduto a privati tutti i lotti ricavati dal medesimo;
che pertanto la ricorrente non è attualmente proprietaria di nessun immobile situato nelle vicinanze del fondo della resistente, circostanza questa che di principio la esclude dalla cerchia dei soggetti che potrebbero essere toccati in maniera rilevante dalla decisione impugnata;
che neppure la circostanza di avere avuto – in quanto ex proprietaria della part. __________ RFD di __________ - delle liti di vicinato con la resistente è sufficiente per riconoscerle un interesse legittimo ad agire in giudizio contro detto giudizio;
che nulla muta a questo proposito che la ricorrente sia stata sentita quale persona interessata, ai sensi dell’art. 49 PAmm, nell’ambito della procedura ricorsuale svoltasi dinnanzi al Consiglio di Stato; a prescindere dalla legittimità (peraltro assai dubbia) di questo suo coinvolgimento in tale procedimento, occorre rilevare che la nozione di “interessato”, ai sensi della citata disposizione è più estesa di quella di parte, rispettivamente di persona o ente legittimato a ricorrere oppure di terzo chiamato in causa (Borghi/Corti, op. cit., n. 2b ad art. 49 PAmm): di conseguenza il solo fatto che la ricorrente abbia avuto la possibilità di determinarsi in quella sede sull’impugnativa inoltrata da __________ __________ __________ non la abilita ancora a contestare la decisione resa il 19 agosto 2003 dall’Esecutivo cantonale;
che, stante tutto quanto precede, il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza dell’insorgente (art. 28 PAmm), la quale rifonderà a __________ __________ __________ un congruo importo per ripetibili (art. 31 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 28, 31, 43, 49, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà a __________ __________ __________ l’importo di
fr. 700.per ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario