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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2003.267

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,351 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.267  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Irène Pavone, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 28 agosto 2003 del

contro  

la decisione 10 luglio 2003 del Consiglio di Stato (n. 3141), che ha accolto l’impugnativa 14 aprile 2003 presentata dalla comunione ereditaria fu __________ __________, composta da __________ e __________ __________, tendente all’annullamento della licenza edilizia rilasciata dal municipio al comune di __________ in data 2 aprile 2003 per la realizzazione di una piazza raccolta rifiuti e posteggio al mapp. n. __________ RF;

viste le risposte:

-           9 settembre 2003 del Consiglio di Stato;

-         15 settembre 2003 della comunione ereditaria fu __________ __________;

-         18 settembre 2003 del dipartimento del territorio, servizi generali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 23 dicembre 2002, il comune di __________, qui ricorrente, ha inoltrato una domanda di costruzione volta all’ottenimento del permesso per la realizzazione di una piazza raccolta rifiuti e posteggio sul fondo n. __________ RF, il quale è inserito nel PR in particolare come strada, marciapiede e (oggetto no. 13) centro raccolta rifiuti.

                                  B.   Entro il termine di pubblicazione della domanda, diversi confinanti hanno interposto opposizione e segnatamente la comunione ereditaria fu __________ __________, composta da __________ __________ e __________ __________, qui resistente, perché non sarebbe stata rispettata la procedura applicabile prescritta dall’art. 33 della legge sulle strade (LStr) e che la nuova realizzazione creerebbe un impatto visivo e olfattivo inaccettabile nonché un “pellegrinaggio pedestre e veicolare“ non auspicato dai proprietari confinanti.

                                  C.   Dopo aver ricevuto lo studio fonico richiesto al comune con scritto dell’11 febbraio 2003, il Dipartimento del territorio ha, il 26 febbraio 2003, formulato il proprio preavviso favorevole (n. 39089), subordinandolo a diverse condizioni che verranno, se necessario, precisate di seguito.

Il municipio ha successivamente rilasciato la licenza edilizia richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.

                                  D.   Con giudizio 10 luglio 2003 (n. 3141), il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia, accogliendo il ricorso presentato dalla comunione ereditaria fu __________ __________, rappresentata dall’avvocato __________ __________.

Il Governo ha considerato in sostanza che, visto l’impatto del progetto in discussione sull’attuale sedime stradale (dal progetto risulta che il progetto invaderebbe parte dell’aerea della strada definita nel piano regolatore), era applicabile l’art. 33 LStr e pertanto il municipio doveva promuovere la necessaria procedura autorizzativa davanti al Tribunale d’espropriazione.

                                  E.   Prendendo posizione sull’istanza 5 agosto 2003 presentata dal municipio, il Tribunale d’espropriazione ha ritenuto che, essendo toccati solo marginalmente il marciapiede e il campo stradale, non sono applicabili le normative della LStr, bensì il progetto deve essere sottoposto alla procedura prevista dalla Legge edilizia.

                                  F.   Con ricorso 28 agosto 2003, il comune è insorto davanti a questo tribunale postulando il ripristino della licenza edilizia annullata.

                                         Il ricorrente da in primo luogo atto che l’accertamento dei fatti effettuato dal Consiglio di Stato è sostanzialmente corretto.

                                         Tuttavia contesta l’applicabilità della legge sulle strade e di riflesso la competenza del Tribunale d’espropriazione sulla base di riferimenti giurisprudenziali che verranno esaminati nel merito.

Prende inoltre posizione sulle censure relative alle immissioni foniche ed olfattive, sottolineando l’adeguatezza delle misure di anti-inquinamento fonico progettate, nonché i notevoli vantaggi generati dall’installazione dei nuovi contenitori interrati.

G.Il Consiglio di Stato si oppone all’accoglimento dell’impugnativa, riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio, mentre il dipartimento del territorio non formula alcuna osservazione.

La comunione ereditaria fu __________ __________ ribadisce in sostanza gli argomenti esposti davanti al Consiglio di Stato.

Considerato,                  in diritto

1.Nella misura in cui la controversa licenza è stata rilasciata in base alla LE, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dell’insorgente, beneficiario della licenza annullata (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta gli art. 1 cpv. 3 lett. a LE e 3 cpv. 1 lett. a RLE, non soggiacciono al rilascio di una licenza edilizia secondo la LE gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata nel dettaglio da leggi speciali, segnatamente dalla legge sulle strade (LStr).

La LStr - precisa il suo art. 1 cpv. 1 torna applicabile alle strade pubbliche (di proprietà del cantone, dei comuni, dei consorzi e dei patriziati; art. 2 cpv. 2 LStr) o aperte al pubblico (che possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone; art. 2 cpv. 3 LStr). Non sono considerate tali le piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi (art. 2 cpv. 4 LStr).

Il permesso per la costruzione delle strade che ricadono nel campo d'applicazione della LStr è rilasciato dal Tribunale di espropriazione, che decide definitivamente (cfr. art. 22 e 33 LStr). Questa competenza non è circoscritta alla costruzione delle strade, ma si estende a tutte le opere edilizie che insistono sul campo stradale (art. 3 LStr; RDAT II-1993 N. 39). Sottostanno quindi all'approvazione da parte del Tribunale di espropriazione tanto le costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale, quanto le opere edilizie che pur essendo destinate ad altri scopi interferiscono con la circolazione dei veicoli e dei pedoni (STA 30 luglio 2002 in re comune di Locarno). Vanno invece esenti da permesso ai sensi della LStr i lavori di semplice manutenzione o di ripristino di opere distrutte da eventi naturali o da altre cause, ossia quei lavori prevalentemente intesi a conservare lo stato e l'uso delle strade esistenti e che non modificano in modo apprezzabile né l'opera né l'aspetto dei luoghi (cfr. messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di legge sulle strade, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 2495 ss.; RDAT II-1993 N. 39 e 41).

                                   3.   Nell’evenienza concreta, la controversa opera, considerate le sue finalità, non è certamente da considerare alla stregua di una costruzione destinata alla circolazione stradale.

                                         Tuttavia, daI progetto allegato alla domanda di costruzione risulta che l’opera prevista implica uno spostamento del marciapiede su un tratto a forma di mezza luna calante la cui larghezza massima è di 2,70 metri. Considerato che la lunghezza del raggio esteriore del segmento in questione è di circa 23 metri, la superficie toccata è senza dubbio inferiore a quella considerata nella sentenza pubblicata in RDAT 1995 I 37, ossia 32 mq (ampliamento della strada), e per la quale questo Tribunale aveva considerato che non si trattava di una modifica essenziale da sottoporre alla procedura dell’art. 33 LStr.

Stando così le cose e considerato che l’opera in contestazione insiste per la maggior parte su un sedime che il PR riserva espressamente alla costruzione di un centro di raccolta di rifiuti, preponderanti sono gli aspetti che inducono ad ammettere l’applicabilità della legge edilizia.

Del tutto corrette sono pertanto le considerazioni con cui il Tribunale d’espropriazione ha declinato la sua competenza.

4.Viste le considerazioni suesposte, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito dell’impugnativa inoltratagli dalla comunione ereditaria fu __________ __________ (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giudizio.

Le ripetibili, da rifondere al comune ricorrente assistito da un rappresentante legale, sono a carico della resistente comunione ereditaria fu __________ __________ (31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1 cpv. 3 lett. a, 21 LE, 3 cpv. 1 lett. a RLE, 1,2,3, 22, 33 LStr, 1 e segg. PAmm ed ogni altra norma applicabile,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 10 luglio 2003 del Consiglio di Stato (n. 3141) è annullata.

1.2.   gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltrato dalla comunione ereditaria fu __________ __________ contro la licenza edilizia del 2 aprile 2003 rilasciata dal municipio di __________ al comune per la realizzazione di una piazza raccolta rifiuti e posteggio al mapp. n. __________ RF.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio.

                                         La comunione ereditaria fu __________ __________ rifonderà al comune di __________ fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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