Incarto n. 52.2003.223-231
Lugano 3 ottobre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi
a) 4 luglio 2003 di __________ rappresentata dalla madre __________ e patrocinata dall’avv. __________ b) 8 luglio 2003 di __________ patrocinata dall’avv. __________
Contro
la risoluzione 18 giugno 2003 (n. 2700) del Consiglio di Stato, che ha respinto le impugnative presentate dalle insorgenti avverso la decisione 14 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo (recte: revoca) del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 10 luglio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
- 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub a)
- 11 luglio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
- 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina bosniaca __________ è rimasta vedova il __________. Ella è madre di __________, nata il __________.
Con decreto d'accusa 20 settembre 2001, il Procuratore pubblico l'ha condannata a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e all'espulsione dal territorio elvetico per 3 anni, per essere entrata illegalmente in Svizzera il 20 agosto e il 3 settembre 2001 e per avervi soggiornato svolgendovi un'attività lucrativa abusiva fino al 19 settembre successivo.
B. a) Il __________ l'insorgente si è sposata nel proprio Paese d'origine con il cittadino elvetico __________.
Il 19 dicembre 2001, ella ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna di revocarle la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero, perché ella intendeva rientrare nel nostro Paese per vivere insieme al marito a __________. L'istanza è stata accolta il 1° febbraio 2002.
Il 1° aprile 2002 __________ è quindi entrata in Svizzera accompagnata dalla figlia __________, ottenendo un permesso di dimora valido fino al 31 marzo 2003. Anche la figlia dell'insorgente è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno, di identica durata e scadenza di quello ottenuto dalla madre.
b) Il 23 agosto 2002 il municipio di __________ ha segnalato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che il 2 luglio precedente __________ aveva richiesto un certificato di domicilio, necessario a quest'ultimo per poter avviare la procedura di separazione/divorzio dalla moglie.
L'8 novembre 2002 il marito della ricorrente ha infine inoltrato l'azione di divorzio presso la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e il 27 dello stesso mese ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che intendeva ritirare le garanzie finanziarie fornite a suo tempo per permettere alla moglie e alla figliastra di soggiornare in Svizzera.
Il 9 gennaio 2003 __________ ha notificato al dipartimento la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora, indicando di essersi trasferita il 1° gennaio precedente con la figlia in un appartamento di due locali in vicolo __________ a __________.
c) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 14 gennaio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha revocato il permesso di dimora a __________ e, di riflesso, alla figlia __________, fissando loro un termine con scadenza il 30 giugno 2003 per lasciare il territorio cantonale.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo le impugnative contro di essa interposte da __________ e __________.
Dopo aver respinto le censure di violazione del diritto di essere sentite sollevate dalle insorgenti, il Governo ha rilevato che, quantomeno dal novembre 2002, non sussisteva più tra __________ e __________ una comunione coniugale di fatto.
Considerata la breve durata del loro soggiorno in Svizzera, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto tutto sommato esigibile il rientro delle interessate nel loro Paese d'origine.
Infine, ha respinto le loro rispettive domande di concessione dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ e __________ si aggravano ora con due separati ricorsi davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via del tutto subordinata, il rinnovo del loro permesso di dimora sulla base dell'art. 4 LDDS.
a) __________ sostiene che il dipartimento ha violato il suo diritto di essere sentita, impedendole la visione di due documenti che dovevano essere presenti nell'incarto.
Nel merito, contesta di aver contratto un matrimonio fittizio e di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, adducendo di essersi separata dal marito nel dicembre 2002 perché egli la maltrattava. Sostiene che in queste condizioni non sarebbe possibile ricomporre la comunione domestica, se non mettendo in pericolo la propria incolumità e quella di sua figlia.
Fa poi valere la violazione del principio di uguaglianza, adducendo che il dipartimento avrebbe già rinnovato, sulla base dell'art. 4 LDDS, il permesso di dimora a diversi cittadini stranieri che lo avevano perso al momento della separazione.
Sottolinea di lavorare e di essere ben integrata nel tessuto sociale elvetico.
b) __________ lamenta invece la violazione dell'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo per non essere stata personalmente ascoltata prima dell'emanazione della decisione impugnata. A seguito di questo errore procedurale, sostiene la ricorrente, l'Esecutivo cantonale non avrebbe dovuto porle a carico le spese giudiziarie, ritenuta pure la sua minore età.
Ritiene poi che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità: l'istruttoria avrebbe permesso di dimostrare come il suo interesse a soggiornare nel nostro Paese sia prevalente rispetto ai motivi che giustificano il suo allontanamento.
c) Entrambe le ricorrenti criticano il Consiglio di Stato per aver respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, che formulano anche in questa sede.
E. All'accoglimento dei gravami si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 3 settembre 2003 __________ ha posto in evidenza che, nelle loro rispettive risposte al ricorso, le autorità inferiori non avevano preso posizione sul fatto che nell'incarto sarebbero stati occultati i due documenti menzionati nell'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 14 gennaio 2003 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 31 marzo 2003, che __________ e __________ detenevano a quel momento. Contro questo genere di provvedimento è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (v. art. 101 lett. d OG).
Sennonché, le autorizzazioni di soggiorno di cui beneficiavano le insorgenti sono scadute prima dell'inoltro dei loro ricorsi. Dato che esse non hanno un interesse pratico e attuale a impugnare tali decisioni, i loro gravami sono pertanto divenuti privi di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a __________ e alla figlia Irena il permesso di dimora di cui erano titolari. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Repubblica di Bosnia-Erzegovina (o l'allora Repubblica federativa socialista di Iugoslavia) e la Svizzera dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno in favore delle insorgenti.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, __________ è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito.
Dal canto suo, __________ è al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme alla madre (ricongiungimento famigliare). Di conseguenza, il destino del suo permesso di soggiorno dipende dall'esito del ricorso inoltrato da __________.
1.4. I gravami, tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm), sono presentati da persone legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm). Va rilevato che __________, detentrice dell'autorità parentale su __________ e di conseguenza sua rappresentante legale, ha autorizzato un avvocato a patrocinare la figlia minorenne (v. doc. B: dichiarazione di autorizzazione 28 gennaio 2003 prodotta dinnanzi al Consiglio di Stato).
1.5. I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine, ma solo nella misura in cui vertono sulla decisione di rifiutare a __________, e di riflesso alla figlia __________, il rinnovo del permesso di dimora che la prima ha ottenuto in virtù del matrimonio con il cittadino svizzero __________.
Per contro, la richiesta delle insorgenti volta a ottenere un permesso di dimora in virtù dell'art. 4 LDDS, invocando la parità di trattamento con non meglio precisati casi analoghi a quello in rassegna decisi in passato dal dipartimento, è irricevibile in questa sede, non potendo essere dedotto da tale norma un diritto al rilascio di una simile autorizzazione (DTF 127 II 60, consid. 1a).
1.6. I gravami possono essere senz'altro congiunti (art. 51 PAmm) ed evasi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come si vedrà in seguito, non è necessario procedere all'audizione di __________ e richiamare dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna l'incarto relativo alla procedura di divorzio dei coniugi __________ nonché gli atti concernenti le ricorrenti presso i servizi sociali comunali e il Centro coppia e famiglia che si sarebbero occupati delle stesse, in quanto tali mezzi di prova non appaiono idonei a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.
2. Le ricorrenti censurano la violazione del loro diritto di essere sentite.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
Giova inoltre ricordare che né la legislazione cantonale né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
2.2. __________ si duole del fatto che il dipartimento non l'ha ascoltata prima di procedere alla revoca del suo permesso di dimora.
L'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo non conferisce allo stesso un diritto assoluto di essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A seconda del caso e delle circostanze è sufficiente che esso possa esprimersi per iscritto o tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c).
Orbene, __________ ha avuto la possibilità di esprimersi tramite il proprio patrocinatore e per bocca della madre ed è indubbio che le richieste avanzate dalla stessa riflettano il suo desiderio di continuare a soggiornare in Svizzera.
Per gli stessi motivi, anche questo Tribunale rinuncia a sentirla.
2.3. __________ critica le autorità inferiori per aver occultato due documenti, che dovevano essere presenti nell'incarto e di cui ne aveva chiesto l'edizione.
2.3.1. __________ rimprovera dapprima alle autorità inferiori di non averle permesso la visione di uno scritto del 2 luglio 2002.
Come l'insorgente stessa rileva, tale scritto è menzionato nella seguente lettera del 23 agosto 2002, indirizzata dal municipio di __________ alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, agli atti:
"Egregi Signori, ci permettiamo segnalare alla vostra attenzione che il Signor __________, con scritto del 2.7.02 del suo legale Avv. __________, ha richiesto un certificato di domicilio. A tale documento era allegata la procura per l'Avv. __________ a rappresentare l'interessato nella pratica di separazione/divorzio. Ricordiamo che i Signori __________ hanno contratto matrimonio il __________ in Bosnia, quindi ottenuto il permessi di dimora, nel nostro Paese, per la moglie e la figliastra dal 26.03.02. Tanto vi dovevamo per conoscenza e presentiamo i nostri più distinti saluti".
Nel proprio giudizio il Consiglio di Stato ha precisato, dopo aver richiamato dalla Pretura l'incarto di divorzio, che lo scritto in parola "altro non è che la procura 2 luglio 2002 di cui al documento O della causa civile tra la qui ricorrente, patrocinata dall'avv. __________, ed il marito" (risoluzione governativa, ad A pag. 5).
Al corrente che tali atti erano stati acquisiti nell'incarto (v. scritto 26 maggio 2003 dell'avv. __________ al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato), l'insorgente non può pertanto dolersi della violazione del suo diritto di essere sentita.
Del resto, come si vedrà nel merito, il dipartimento ha fondato il provvedimento litigioso sulla base di altri elementi, per cui, quand'anche si volesse ammettere che la ricorrente non era a conoscenza di detti documenti, non si può considerare che siano stati disattesi i suoi diritti di parte.
2.3.2. Per quanto riguarda invece la lettera menzionata nella nota interna del 29 novembre 2002 del funzionario __________ della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, essa non è altro che lo scritto 27 novembre 2002 con cui __________ informava l'autorità dipartimentale della procedura di divorzio e che intendeva ritirare le garanzie finanziarie fornite alla moglie e alla figliastra per il loro soggiorno in Svizzera.
Bisogna comunque prendere atto che il dipartimento ha pronunciato il provvedimento di revoca litigioso, fondandosi essenzialmente sulle informazioni che le erano state trasmesse dal marito dell’insorgente in merito all’avvenuta separazione di fatto della coppia. Trattandosi di una comunicazione proveniente da una terza persona, l’autorità avrebbe dovuto dar modo a __________ di determinarsi sul contenuto dello scritto 27 novembre 2002 di __________ prima di adottare qualsiasi decisione nei suoi confronti. Nella misura in cui l’autorità di prime cure ha tralasciato di fare ciò, essa ha disatteso il diritto di essere sentito della ricorrente. Tutto questo non consente però ancora di annullare l’intera procedura. Si deve in effetti considerare che __________ ha potuto prendere posizione sulla decisione di revoca del permesso di dimora e sui fatti che hanno determinato la sua adozione nell’ambito del suo gravame al Consiglio di Stato, il quale dispone su questo aspetto di pieno potere cognitivo. Per questo motivo, il suddetto vizio procedurale è stato sanato nel corso di procedura.
Di conseguenza, nemmeno questa censura può essere accolta.
3. Il Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno in favore di __________ per vivere stabilmente in Svizzera, la sua condanna a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e all'espulsione da territorio elvetico per 3 anni per infrazione alla LDDS, la celerità nella celebrazione delle nozze dopo una breve frequentazione, la differenza di età di oltre 20 anni con il marito e la cessazione della comunione domestica dopo appena 7 mesi di convivenza (risoluzione governativa ad H., pag. 11), ha poi argomentato che, invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, __________ commetteva un abuso manifesto di diritto.
Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dall'interessata volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle sue nozze, segnatamente il fatto di aver assistito il marito durante una degenza in ospedale di quest'ultimo nella primavera/estate 2002 e i motivi per cui era entrata in precedenza in maniera irregolare in Svizzera.
4. 4.1. Ferme queste premesse, per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).
4.2. La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
In altre parole, il fatto che i coniugi vivano separati non è altro che un elemento più o meno importante a seconda delle circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.
5. 5.1. In concreto, il __________, __________ si è sposata in Bosnia-Erzegovina con il cittadino elvetico __________. Il 1° aprile 2002 la ricorrente è entrata in Svizzera con la figlia di primo letto Irena con l'intenzione di vivere la propria vita coniugale con il marito a __________, ottenendo per tale motivo un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 LDDS. Tuttavia, ella si è separata da __________ già nel corso del medesimo anno.
Difatti, i coniugi __________ non vivono più insieme dal mese di dicembre 2002 e non vi sono elementi atti a ritenere che essi intendano ripristinare la loro comunione coniugale. Dal novembre 2002 è peraltro pendente presso la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna la causa di divorzio e il 16 dicembre successivo __________ ha stipulato un contratto di locazione per trasferirsi con la figlia in un appartamento a __________ con effetto immediato.
Si può dunque ritenere che il matrimonio dei coniugi __________ è da tempo ormai privo di ogni scopo e contenuto. Con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto, invocando il proprio matrimonio per poter risiedere in Svizzera.
I motivi che hanno portato alla disunione non sono qui determinanti. Giova ricordare che lo scopo dell'art. 7 LDDS consiste nel permettere e assicurare una vita famigliare in Svizzera. Non consente dunque di mutare il giudizio il fatto che __________ sarebbe stata maltrattata dal marito e che tema per la propria incolumità e per quella della figlia in caso di ricomposizione della comunione domestica.
5.2. __________ risiede da circa un anno e mezzo in Svizzera. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali nella Bosnia-Erzegovina, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera. Nel suo Paese d'origine vivono peraltro ancora i suoi genitori e altri familiari.
Il semplice fatto che ella si senta ben integrata nel nostro cantone non permette di pervenire a delle conclusioni a lei più favorevoli.
La ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.
Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora.
Per quanto riguarda la figlia __________, essa è ancora piccola e dipendente dalla madre, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.
5.3. Visto quanto precede, le insorgenti non possono nemmeno prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata vita famigliare.
5.4. In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora a __________ e, di riflesso, alla figlia __________, negando implicitamente a entrambe il rinnovo dello stesso.
6. A ragione inoltre il Consiglio di Stato ha respinto le domande di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulate dalle insorgenti, visto che i loro ricorsi erano privi di possibilità d'esito favorevole sin dall'inizio. Respingendo tali domande entro breve termine contemporaneamente al giudizio di merito, il Governo non ha peraltro violato la procedura in materia di assistenza giudiziaria (art. 5 e 11 Lag).
7. In esito alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno respinti, così come le rispettive domande di assistenza giudiziaria formulate dalle insorgenti in questa sede, dal momento che i loro gravami erano destinati all'insuccesso sin dall'inizio.
La tassa e le spese di giustizia sono a carico delle ricorrenti, in solido (art. 28 PAmm).
In quanto parte soccombente, __________ non può essere mandata esente dal prelievo di una tassa di giudizio. La stessa tiene comunque conto che ella è priva di entrate. Degli oneri processuali a suo carico risponde comunque la madre, sua rappresentante legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 100 cpv. 1 lett. n. 3 e 101 lett. d OG; 1, 4, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico delle ricorrenti, in solido.
3. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario