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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.09.2003 52.2003.229

15 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,482 mots·~12 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.229  

Lugano 15 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 luglio 2003 di

__________ patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 18 giugno 2003 (n. 2685) del Consiglio di Stato, che accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 7 novembre 2002 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo definitivo fissando il riesame solo dopo un periodo di controllo di diciotto mesi e comunque non prima del mese di dicembre 2004;

vista la risposta 19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 5 giugno 1990 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B. In seguito è stato oggetto di numerosi provvedimenti amministrativi, segnatamente:

21 gennaio 1993            revoca della licenza di condurre della durata di un mese, per aver circolato a km/h 89/84 (limite km/h 50);

27 luglio 1993                 revoca della licenza di condurre della durata di sei mesi per aver circolato a km/h 104/98 (limite km/h 60);

14 gennaio 1994            revoca della licenza di condurre per una durata indeterminata per avere, il 3 ottobre 1993, perso la padronanza della guida, urtato un muro ed essersi allontanato; parimenti il 20 novembre 1993 circolato in stato di ebrietà ed a velocità eccessiva, invadendo la corsia di contromano;

22 agosto 1996              revoca della licenza di condurre per una durata indeterminata per aver circolato in stato di ebrietà il 7 gennaio 1996, perso la padronanza della guida, urtato un antistante veicolo fermo ad un semaforo, cozzato contro il semaforo ed essersi allontanato opponendosi alla prova del sangue.

                                         Il 10 aprile 2001, verso le ore 21.00, __________ ha circolato in stato di ebrietà (tasso di concentrazione alcolica del 2,29 – 2,80 per mille) alla guida dell’autovettura “VW” targata __________. In queste condizioni, ha negligentemente perso la padronanza di guida nell’affrontare una curva piegante a destra in territorio di __________, andando ad urtare contro la ringhiera posta sul lato destro della carreggiata. Preso atto dell'accaduto, il 7 giugno 2001 la Sezione della circolazione ha decretato la revoca preventiva e cautelativa della sua licenza di condurre a tempo indeterminato, sospettando una dedizione al bere. Nel contempo, l'autorità cantonale ha ordinato al destinatario del provvedimento di sottoporsi ad una perizia presso Ingrado centro di cura dell’alcolismo (in seguito “Ingrado”) e ad una valutazione medico-internistica presso uno specialista FMH.

                                  B.   Il 29 maggio 2002 la Sezione della circolazione, sulla scorta delle risultanze emergenti dal rapporto peritale Ingrado e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr, ha revocato ad __________ la licenza di condurre veicoli a motore per una durata indeterminata, stabilendo pure che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di ottobre 2003 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un ulteriore rapporto Ingrado, nonché di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. La riammissione è stata inoltre condizionata alla presentazione di un certificato medico attestante la presa a carico psicoterapica e l’idoneità alla guida, nonché al superamento di un esame psicotecnico. Questa decisione è cresciuta in giudicato.

                                  C.   Mediante rapporto 11 agosto 2002 la Polizia cantonale ha segnalato alla Sezione della circolazione che l’8 agosto 2002, verso le ore 5.50, __________, nonostante la revoca della licenza di condurre, aveva condotto la motoleggera “Peugeot” targata __________ in stato di ebrietà, opponendosi anche al prelievo del sangue. Il 7 novembre 2002, alla luce del suddetto rapporto e sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LCStr, la Sezione della circolazione ha modificato la propria decisione 29 maggio 2002, disponendo la revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo e fissando la data del riesame non prima del mese di dicembre 2004. Per il resto, sono state confermate le condizioni per la riammissione alla guida stabilite con decisione 29 maggio 2002, con l’estensione tuttavia del periodo di controllo Ingrado a diciotto mesi ed il superamento di nuovi esami di condurre teorici e pratici.

                                  D.   Il 25 novembre 2002 __________ ha impugnato la predetta risoluzione davanti al Consiglio di Stato, postulandone l’annulla-mento.

                                         Il ricorrente ha contestato le infrazioni imputategli, sostenendo in particolare che il suo rifiuto di sottoporsi al prelievo del sangue era stato determinato da un maltrattamento subito dagli agenti di polizia e che aveva circolato con la motoleggera in buona fede, convinto che per poter guidare un simile veicolo elettrico fosse sufficiente la licenza di condurre ciclomotori.

                                  E.   Con sentenza 12 maggio 2003 la Pretura penale si è pronunciata sui fatti avvenuti a __________ l’8 agosto 2002. __________ è stato dichiarato autore colpevole di opposizione alla prova del sangue, infrazione alle norme della circolazione e circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre. Il Pretore lo ha per contro prosciolto dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà.

                                  F.   Ricevuta copia del giudizio penale, il 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltratogli il 25 novembre 2002, riformando la decisione 7 novembre 2002 della Sezione della circolazione nel senso che all’insorgente è stata revocata la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, con la possibilità di postulare un riesame il mese di ottobre 2004. Per il resto, il Governo ha confermato le altre clausole di riammissione alla guida stabilite nell'ambito della risoluzione impugnata.

                                  G.   Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l’annullamento.

                                         L’insorgente adduce che la durata del periodo di prova è sproporzionata, riproponendo in sostanza le argomentazioni già esposte in prima sede. Contesta inoltre l'estensione temporale dei controlli presso Ingrado. Ritiene che una sorveglianza sull'arco di 18 mesi potrebbe giustificarsi esclusivamente a fronte di un nuovo caso di ebbrezza al volante. Essendo caduta in sede penale l’accusa di circolazione in stato di ebrietà, l’aumento della durata dei controlli da dodici a diciotto mesi deciso dalla Sezione della circolazione il 7 novembre 2002 risulterebbe infondato.

                                  H.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3 LALCStr.

                                         Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                         Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

                                   2.   2.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida.

                                         Conformemente ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre deve inoltre essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).

                                         2.2. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., N. 2180 ss., in particolare N. 2185; FF 1986 III p. 199). Tale severità, scientemente voluta dal legislatore, persegue lo scopo di sopprimere il rischio rappresentato dai conducenti pericolosi per la sicurezza del traffico almeno durante un periodo di tempo incompressibile. Incombe alla competente autorità amministrativa il compito di soppesare con rigore la durata del periodo di prova, che deve essere sufficientemente lungo per permettere all'interessato di guarire dalla patologia che lo rende incapace. L'autorità deve quindi procedere a una valutazione globale degli elementi a favore nonché a sfavore per operare un pronostico il più sicuro possibile sull'idoneità e la data adeguata per la riammissione alla guida (DTF 124 II 71 consid. 2b; STF 5 febbraio 2002 in re M.)

                                   3.   Negli ultimi dieci anni il ricorrente è già stato oggetto di diverse misure amministrative, tra cui due revoche della licenza di condurre a tempo indeterminato imposte per motivi di sicurezza.

                                         Il provvedimento emesso nei suoi confronti il 29 maggio 2002 - peraltro preceduto dalla revoca preventiva adottata il 7 giugno 2001 - prevedeva nuovamente una revoca della patente per una durata indeterminata, assortita di un periodo di prova fino al mese di ottobre 2003. Come accennato in narrativa, a seguito degli eventi occorsi in data 8 agosto 2002, la Sezione della circolazione ha prolungato di quattordici mesi la durata di attesa per il riesame, fissando così il termine a dicembre 2004. Il Consiglio di Stato, adito dall’insorgente con ricorso 25 novembre 2002, ha riformato la durata del periodo di prova stabilendo che l'interessato avrebbe potuto chiedere un riesame il mese di ottobre del 2004.

                                         A dispetto delle censure sollevate in questa sede, tale decisione non appare per nulla infondata. Non si può infatti dimenticare che in passato l'insorgente è stato colto a più riprese a circolare in stato di ebrietà ed è stato oggetto di diverse misure di revoca della licenza di condurre dalle quali non ha saputo trarre alcun beneficio. Il rapporto peritale 15 ottobre 2001 del lic. phil. __________ sottolinea che il ricorrente mostra “un quadro di incorreggibilità che potrebbe migliorarsi solo nel tempo a seguito di una maturazione personale, per la quale necessiterebbero diversi anni ed un aiuto specialistico”. Quanto accaduto la notte del 7/8 agosto 2002 dimostra ulteriormente la pericolosità e l'inaffidabilità del ricorrente, al quale occorre certamente un lungo lasso di tempo per recuperare l'idoneità alla guida di cui è attualmente privo per ragioni di dipendenza dall'alcool e di labilità caratteriale. Il proscioglimento in sede penale dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà non gli può essere di tangibile giovamento, atteso che il provvedimento amministrativo adottato nei suoi confronti è giustificato da meri motivi di sicurezza del traffico e non dipende dall'accertamento o meno di un'infrazione alle norme della circolazione (DTF 122 II 359 consid. 2c; Perrin, Délivrance et retrait du permis du conduire, p. 134).

                                         Alla luce di questi elementi, la riammissione alla guida non prima del mese di ottobre 2004 appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefisso e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata.

                                   4.   L’insorgente contesta inoltre la durata del periodo di controllo fissato al punto 1.3. della decisione 7 novembre 2002 della Sezione della circolazione. Tale dispositivo, integralmente confermato dal Consiglio di Stato, subordina la riammissione alla guida a diverse condizioni, in particolare alla presentazione di un rapporto Ingrado e di un certificato medico internistico attestanti, dopo un periodo di controllo di diciotto mesi, l’avvenuta disintossicazione e la scomparsa di ogni dipendenza psicofisica da bevande alcoliche da parte del ricorrente.

                                         Al contrario di quanto supposto dal ricorrente, anche questo onere si avvera tuttavia corretto sia dal profilo del contenuto che da quello dell'estensione temporale. I precedenti di __________, il suo difficile rapporto con l'alcool nel contesto della circolazione stradale e l'accertata importanza del suo quadro etilistico in questo ambito non lasciano spazio a misure meno incisive. Prova ne sono proprio gli accadimenti dell’8 agosto 2002, che per ammissione del ricorrente stesso l'hanno visto consumare bevande alcoliche prima mettersi alla guida di una motoleggera nonostante la revoca in vigore.

                                         In simili circostanze, un periodo di controllo di diciotto mesi appare del tutto consono alla particolarità del caso, esistendo un rapporto ragionevole tra l’obbiettivo prefissato e la restrizione imposta. Una durata simile rientra nell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone in materia l'autorità amministrativa e non risulta eccessivo.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c) e d), 16 cpv. 1, 17 e 23 LCStr; 9 e 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61, e 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2003.229 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.09.2003 52.2003.229 — Swissrulings