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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.08.2003 52.2003.218

12 août 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,082 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.218  

Lugano 12 agosto 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 giugno 2003 di

1. __________ 2. __________ 3. __________ tutti rappr. da: __________  

contro  

la decisione 11 giugno 2003, n. 2512, del Consiglio di Stato che respinge, per quanto ammissibili, le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le risoluzioni 28 aprile 2003, con cui il municipio di __________ ha preso atto del subingresso alla carica di municipale del signor __________ ed ha fissato la data di convocazione dell’assemblea popolare per l’elezione del sindaco;

viste le risposte:

-           9 luglio 2003 della Sezione degli enti locali;

-         10 luglio 2003 del Consiglio di Stato;

-         13 luglio 2003 di __________;

-         15 luglio 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con risoluzione 8 aprile 2003 la Sezione degli enti locali ha accolto con effetto immediato le dimissioni presentate da __________ dalla carica di municipale del comune di __________ ed ha ordinato al municipio di procedere alla sua sostituzione;

che dopo aver constatato che la lista del __________, nella quale era stato eletto il municipale dimissionario, era esaurita, il 16 aprile 2003 il municipio ha assegnato a tutti i proponenti un termine perentorio di 30 giorni, scadente il 16 maggio successivo, per presentare un candidato subentrante;

                                         che il 18 aprile 2003 è stata depositata presso la cancelleria comunale di __________ la candidatura di __________, sottoscritta da sette dei dieci proponenti ancora domiciliati nel comune, che avevano sostenuto i candidati nella lista __________ al momento delle elezioni comunali generali dell’aprile 2000;

                                         che, riunito in seduta il 28 aprile successivo, il municipio di __________ ha adottato due distinte risoluzioni con cui da un lato ha preso atto del subingresso di __________ alla carica di municipale ed ha deciso di darne avviso alla popolazione sugli albi comunali (ris. mun. no. 275/2003) e dall’altro ha fissato al 29 giugno 2003 la convocazione dell’assemblea popolare per l’elezione del nuovo sindaco (ris. mun. no. 277/2003);

                                         che il medesimo giorno __________ ha sottoscritto davanti al Giudice di pace del circolo di __________ la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi;

                                         che con giudizio 11 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato le predette risoluzioni municipali, respingendo, in quanto ammissibili, i gravami contro di esse presentati da __________, __________ e __________; lasciata indecisa la questione di sapere se le risoluzioni litigiose fossero delle decisioni di organi comunali impugnabili, ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 LOC, l’esecutivo ha in sostanza ritenuto che, sebbene non ineccepibile dal profilo formale, la procedura che aveva portato all’elezione di __________ non presentava vizi tali da giustificarne l’annullamento;

                                         che la decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo Tribunale;

                                         che avverso la predetta pronuncia governativa __________, __________ e __________ insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che la Sezione degli enti locali si è astenuta dal formulare osservazioni al gravame; dal canto suo __________ ha dichiarato di volersi rimettere al giudizio di questo tribunale; il municipio di __________ e il Consiglio di Stato domandano invece la reiezione dell’impugnativa;

considerato,                   in diritto

                                         che, prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza (art. 3 Pamm);

                                         che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 Pamm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo, e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);

                                         che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 Pamm);

                                         che la vertenza in esame trae origine da due risoluzioni adottate dal municipio di __________ nell’ambito della procedura che quest’ultimo ha avviato fondandosi sulla legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 1.3.1.1) per la sostituzione di un municipale dimissionario (art. 70 LEDP) e la conseguente nomina di un nuovo sindaco (art. 101 e segg. LEDP);

                                         che la risoluzione no. 275/2003, con cui l’esecutivo comunale ha preso atto del subingresso di __________ a detta carica di municipale, va considerata come la proclamazione della sua elezione, mentre che la risoluzione no. 277/2003, mediante la quale è stata decisa la convocazione dell’assemblea popolare costituisce, a non averne dubbio, un atto preparatorio, ai sensi dell’art. 163 cpv. 2LEDP, per l’elezione del nuovo sindaco;

                                         che è pertanto a torto che nel giudizio impugnato il Governo si è interrogato preliminarmente sulla questione di sapere se dette risoluzioni fossero delle decisioni impugnabili ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 LOC: il quesito non era in effetti pertinente dal momento che entrambi gli atti si fondavano sulla LEDP;

                                         che in materia elettorale valgono i rimedi giuridici previsti dagli art. 161 e segg. LEDP;

                                         che, giusta l’art. 163 LEDP, contro ogni atto adottato nella procedura preparatoria di votazioni o elezioni come pure di raccolta di firme per iniziative o referendum può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato (cpv. 1) entro tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l’atto che si intende impugnare (cpv. 3); la legge non prevede la possibilità di contestare dinanzi al Tribunale amministrativo le decisioni rese su ricorso dal Governo in questo ambito;

                                         che, per quanto riguarda i risultati di votazioni e di elezioni, l’art. 164 LEDP stabilisce che eventuali ricorsi devono essere inoltrati, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione, davanti al Consiglio di Stato (cpv. 1), il quale decide su tali contestazioni a titolo definitivo (cpv. 2);

                                         che, avuto riguardo di quanto precede, il Consiglio di Stato doveva dichiarare definitiva la propria decisione;

                                         che le conseguenze di un’errata indicazione delle vie ricorsuali non possono in alcun caso rendere competente un’autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);

                                         che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo Tribunale;

                                         che, considerata l’erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 3,  55, 60 Pamm; 70, 101 e segg, 163 e 164 LEDP;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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